Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22280 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29783-2017 proposto da:

SERVIZI INDUSTRIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140,

presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DA ROS DIEGO, PICCO

LAURA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, 42, presso lo

studio dell’avvocato PISENTI FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TURRIN LUCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 771/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte d’Appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla Curatela del fallimento s.r.l. (OMISSIS) L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, e in via subordinata art. 67, comma 2, volta alla declaratoria d’inefficacia ed alla revoca dell’atto di compravendita immobiliare stipulato dalla s.r.l. (OMISSIS) e dalla s.r.l. Servizi Industriali, quest’ultima in qualità di acquirente. Il prezzo veniva pagato ma contestualmente la somma veniva bonificata a Servizi industriali a pagamento di fatture insolute emesse da quest’ultima società per pregressi rapporti commerciali intercorsi tra le società.

A sostegno della decisione, la Corte d’Appello ha affermato che la vendita in questione dissimula una datio in solutum non essendo stata censurata al riguardo l’affermazione della pronuncia di primo grado secondo la quale i legali rappresentanti delle società si erano accordati per la cessione dell’immobile a pagamento delle fatture insolute, anche in relazione alle deposizioni testimoniali che hanno confermato la circostanza.

Quanto agli altri presupposti dell’azione la Corte rileva che la parte appellante non aveva superato l’onere di dimostrare che non vi erano segnali riconoscibili dell’insolvenza di (OMISSIS). Inoltre l’eccezione relativa alla espressa menzione nella relazione L. Fall., ex art. 33, del curatore in ordine alla mancanza d’indizi d’insolvenza prima della stipula della compravendita, doveva ritenersi nuova, in quanto relativa 3 “- ad altro argomento e come tale inammissibile ex art. 342 c.p.c.. Infine i riscontri delle prove testimoniali avevano faititrd emergere la piena conoscenza delle difficoltà finanziarie e della carenza di liquidità di (OMISSIS). E’, in conclusione, emersa una conoscenza concreta dello stato d’insolvenza da parte dell’appellante non contrastata dagli altri profili fattuali invocati dall’appellante.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la S.r.l. Servizi industriali. La Curatela fallimentare ha depositato controricorso.

Nel primo motivo viene dedotta la nullità della pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione perplessa ed incomprensibile in relazione alla novità dell’eccezione relativa al richiamo alla relazione L. Fall., ex art. 33. Il ricorrente osserva che non è comprensibile in particolare il riferimento “ad altro argomento” edil richiamo all’art. 342 c.p.c. presumibilmente contiene un refuso e riguarda l’art. 345 c.p.c. E’ possibile che la Corte abbia confuso l’istanza del Curatore ai creditori L. Fall., ex art. 35, con la relazione ex art. 33, ma rimane del tutto oscura la ratio dell’inammissibilità. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 345 c.p.c. perchè erroneamente applicato. La corte d’Appello non ha rilevato la tardività della produzione ma dell’eccezione qualificandola, pertanto, come eccezione in senso stretto, mentre la qualificazione giuridica corretta è di argomentazione difensiva. Il richiamo della relazione è stato utilizzato solo per confortare la tesi fin dall’inizio sostenuta della non conoscenza dell’insolvenza da parte della Servizi Industriali.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 67 per aver la Corte d’Appello confuso la conoscenza delle difficoltà di liquidità con la conoscenza dello stato d’insolvenza.

I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Al riguardo il Collegio ritiene non condivisibile la proposta formulata dal relatore, rilevando che entrambe le censure sono inammissibili perchè l’esame e l’eventuale accoglimento di esse sotto il profilo della corretta qualificazione della valorizzazione difensiva della relazione L. fall., ex art. 33, risulta ininfluente rispetto al complessivo assetto delle rationes decidendi poste a base della pronuncia di rigetto. Il rilievo di carattere processuale è del tutto autonomo e non condizionante le rationes di merito fondate sull’esame comparativo delle risultanze istruttorie e sull’accertamento di fatto relativo alla piena conoscenza della condizione economico finanziaria della società successivamente fallita, incentrata su una circostanza, ritenuta non contestata dalla Corte d’Appello, e non attaccata nel ricorso, relativa al contenuto dei colloqui delle due società relative all’effettiva finalità del negozio immobiliare. Ma l’inammissibilità si fonda anche su un altro rilevante rilievo. La parte ricorrente ritiene decisivo l’impianto difensivo fondato sulla relazione L. Fall., ex art. 33, perchè pone a carico della Curatela fallimentare l’onere della prova della scientia decoctionis.

La premessa è tuttavia errata. Come può desumersi dalla giurisprudenza costante di questa Corte, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, l’onere della prova si sposta sul contraente quando la transazione commerciale cela una datio in solutum. Poichè tale qualificazione giuridica del negozio sub judice è frutto di un accertamento di fatto insindacabile e sostenuto da una motivazione tutt’altro che perplessa, risulta anche sotto questo profilo ininfluente il dedotto omesso esame della predetta relazione L. Fall., ex art. 33, in quanto fondato su un errato criterio di ripartizione della prova. Si richiama al riguardo la pronuncia n. 12644 del 2011 così massimata:

“In tema di revocatoria fallimentare, l’estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del “collegamento funzionale”, conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una “datio in solutum” qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2; ne deriva che siffatta qualificazione dell’atto estintivo rende superflua l’indagine in ordine alla prova della “scientia decoctionis”, competendo alla parte convenuta – nella specie raccipiens” – dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell’atto”.

Il terzo motivo risulta, infine manifestamente infondato proprio alla luce del principio sopra illustrato e tenuto conto dell’approfondito accertamento di fatto svolto dalla Corte d’appello.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in E 4000 per compensi, e 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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