Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2228 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2228 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 6447-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
LENZA ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
RICCIARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO AMABILE;
– controricorrente nonché contro
DECO SRL;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
SALERNO,

53/2011

della

depositata

i3

28/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO

CAMPANILE.

6447.2012
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Campania, Sezione
distaccata di Salerno, pronunciando sulle impugnazioni proposte in
via principale ed incidentale di Lenza Ernesto e la S.r.l. DE.CO , parti

per sedici ettari, nonché dall’Agenzia delle Entrate, avverso la
decisione di primo grado che, a fronte di un valore unitario del bene,
nella parte ricadente in area turistica, accertato in Lire 70.000 al mq
(con un valore complessivo di lire 5.620.000), lo aveva ridotto a lire
35.000 al mq, ha confermato il valore dichiarato nell’atto, pari
complessivamente a 600 milioni di lire.
La CTR ha recepito le conclusioni – ritenute “attendibili perché
sorrette da convincenti motivazioni e da adeguate indagini tecniche e
documentali” – di una consulenza disposta nel secondo grado del
giudizio, ed affidata a un geologo e un perito agrario, deponenti nel
senso del valore del terreno, all’epoca della cessione, pari a lire
560.000.000.
Per la cassazione di tale decisione l’Amministrazione propone ricorso,
affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il Lenza e la
S.r.l. DE.CO .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la sentenza
impugnata non avrebbe in alcun modo considerato le critiche mosse
dall’Ufficio, con memoria depositata il 19 gennaio 2011, all’elaborato
del collegio peritale, relative, fra l’altro, all’attribuzione, per altro

di un atto di compravendita del 7 agosto 2001 di un terreno esteso

immotivata,

di un identico valore unitario, pari a lire 3.500, ad

un’area in parte agricola , in parte destinata ad uso pubblico e in
parte edificabile; alla questione della veridicità e dell’incidenza o
meno della circostanza che il terreno compravenduto, o parte di esso,
fosse stato o meno percorso dal fuoco, circostanza per altro esclusa

“boschiva”.
Il motivo è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che nella specie trova applicazione ratione temporis –

la disposizione contenuta nell’art. 360, primo

comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle
modifiche introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella
I. 7 agosto 2012, n. 134, dovendosi per inciso osservare che questa
Corte ha già affermato la predicabilità, anche ai sensi del novellato
art. 360 cod. proc. civ., del vizio di omesso esame in relazione alla
mancata considerazione delle osservazioni all’elaborato peritale
(Cass., 7 luglio 2016, n. 13922).
Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio
secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la
sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi
salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari
di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo
dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la
parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già
dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e
l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera
disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi

nell’atto di compravendita, nonché alla qualificazione dell’area come

dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera
prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di
legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007,
n. 18688; Cass. 28 marzo 2006, n. 7078).
Nel caso in esame risultano proposte davanti al giudice del merito le

valutazioni operate dal collegio dei consulenti tecnici d’ufficio, che, in
tal modo, concretando specifiche censure alla motivazione della
decisione impugnata,

rendono il motivo suscettibile di positivo

apprezzamento, non risultando,

per altro, che le suddette

osservazioni siano state preventivamente vagliate dai consulenti
tecnici d’ufficio.
La seconda censura, con la quale si denuncia violazione dell’art. 57
del d.lgs. n. 546 del 1992, risulta all’evidenza assorbita
dall’accoglimento del primo motivo, dovendosi per altro rilevare che
l’atto introduttivo conteneva una contestazione anche in merito ai
valori considerati ai fini dell’INVIM.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla
C.T.R. del Lazio, che, in diversa composizione, applicherà i principi
at«.
amento della spese relative
sopra indicati, provvedendo altresì al
al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla CTR della Campania , in diversa composizione.
Roma, 28 giugno 2017.

argomentazioni svolte in questa sede circa l’incongruità delle

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