Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2228 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017,  n. 2228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7379/2011 proposto da:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI MILANO DOTT. I.F.;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA A. LANZALONE,

MASSIMILIANO MONTAGNER, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 55/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato C. ALBINI, con delega, che

si riporta. In caso di accoglimento, rimessione atti alla Corte di

Appello di Milano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 13-1-2011 la corte d’appello di Milano revocava il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., che era stato dichiarato dal tribunale su iniziativa del pubblico ministero. Osservava che alla data della presentazione della richiesta di fallimento nessun procedimento penale era stato promosso nei confronti della società, e che la notitia decoctionis era stata appresa nell’ambito del procedimento n. 52429-09 instaurato contro soggetti diversi ( L.A.A. e altri).

Ad avviso della corte d’appello, il presupposto del potere di iniziativa del pubblico ministero, ai sensi della L. Fall., art. 7, doveva essere individuato nell’essere l’insolvenza apprezzabile nell’ambito del procedimento penale di cui la società fosse stata parte alla data della richiesta.

Il procuratore generale della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo due profili di censura. La società ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il pubblico ministero deduce, a sostegno del ricorso, l’erronea interpretazione della L. Fall., art. 7, n. 1, e l’errata valutazione degli atti processuali.

Assume che la pendenza del procedimento penale nei confronti dell’imprenditore non può essere considerata alla stregua di condicio sine qua non del citato potere di iniziativa, poichè diversi sono i presupposti della responsabilità penale, necessariamente individuale, e i sintomi dell’insolvenza: difatti il procedimento penale può risultare pendente anche contro persone ignote e, in tali casi, l’impossibilità di identificare il soggetto penalmente responsabile finirebbe ingiustificatamente per precludere, nell’interpretazione restrittiva della corte d’appello, ogni potere di iniziativa pur dinanzi a uno stato di insolvenza conclamato.

In ogni caso il ricorrente lamenta l’eccentricità delle prospettate argomentazioni del giudice a quo rispetto all’intero sistema della responsabilità delle persone giuridiche disciplinato dal D.Lgs. n. 231 del 2001: se è vero che nessun procedimento penale era stato aperto nei confronti della società, non essendo possibile un’iscrizione di società nel registro degli indagati al di fuori delle ipotesi appunto disciplinate dal D.Lgs. n. 231 del 2001, è altrettanto vero che alla data della richiesta di fallimento era pendente il procedimento n. 52429-09 nei confronti del legale rappresentante della società medesima ( M.C.) e nei confronti di L.A.A. quale amministratore di fatto.

2. – Deve innanzi tutto osservarsi che non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso che la parte controricorrente ha sollevato per una presunta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, addebitando al pubblico ministero di non aver esattamente indicato la documentazione tesa a dimostrare che il procedimento penale a carico del M. fosse già pendente al momento della richiesta di fallimento.

La questione non rileva in prospettiva di autosufficienza, essendo il ricorso affidato a profili di puro diritto attinenti all’esegesi della L. Fall., art. 7.

Finanche la sentenza impugnata ha evidenziato che la notitia decoctionis era stata appresa nell’ambito del procedimento penale n. 52429-09 contro L. e altri.

3. – Il profilo delle modalità con le quali è stata appresa la detta notizia, se cioè nell’ambito di procedimento in essere nei riguardi di soggetti diversi dall’imprenditore, non ha alcuna incidenza sulla legittimazione del pubblico ministero all’iniziativa di fallimento.

Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall’imprenditore medesimo, sia esso individuale o collettivo.

Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dalla L. Fall., art. 7, comma 1, n. 1, una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d’ufficio, è nel senso di ampliare la legittimazione del pubblico ministero a tutti i casi nei quali egli abbia comunque istituzionalmente appreso la detta notizia (v. Sez. 1^ n. 10679-14 cui adde Sez. 6^ – 1 n. 8977-16).

Nè si comprende in qual senso abbia a rilevare la circostanza, enfatizzata dalla corte d’appello, che la “qualità di parte” del procedimento penale sia stata assunta dall’imprenditore prima dell’acquisizione o dopo l’acquisizione della notitia decoctionis.

Esattamente al contrario, va ribadito che l’unico profilo che conta, in relazione alla legittimazione, è che la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di indagini comunque legittimamente svolte, finanche nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore medesimo, e a prescindere dai tempi di approfondimento investigativo direttamente incidenti sulla società insolvente.

4. – L’impugnata sentenza va dunque cassata.

Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Milano, diversa sezione, per le valutazioni che il caso richiede in ordine ai presupposti di fallibilità e all’insolvenza. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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