Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2228 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 25/01/2019), n.2228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19302-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti

I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso la sede dell’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati

e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

LARES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA LOTARIO, 6,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA TAGLIENTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE MAGGIO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2387/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

pubblicata il 31/07/2012 R.G.N. 3074/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 2387 del 2012 la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’impugnazione proposta da Lares s.r.l. nei confronti dell’Inps avverso la sentenza del locale Tribunale di rigetto delle opposizioni a cartelle esattoriali fondate su crediti contributivi, derivanti da illegittima fruizione di sgravi previsti dalla L. n. 223 del 1991 art. 8, proposte dalla stessa società in ragione della affermata erroneità della valutazione del servizio ispettivo dell’INPS relativa alla sostanziale continuità dell’attività d’impresa realizzatasi a seguito della successione intervenuta tra Lamap s.r.l. e Lares s.r.l. in ragione della continuità di sede, di macchinari utilizzati e di dipendenti;

la motivazione della sentenza si fonda sulla considerazione che la prova per testi aveva dimostrato che le due aziende, pur avendo la stessa sede, avevano proprietà diverse e dirigenti diversi e che, solo dopo un certo lasso di tempo dalla messa in mobilità del personale della Lamap s.r.l. e grazie ad apposito accordo sindacale, Lares s.r.l. aveva assunto gran parte di tale personale, nè rilevava che quest’ultima avesse preso in locazione i macchinari della prima giacchè ciò era accaduto da tempo;

l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi: a) violazione e o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 4 e 4 bis; b) omessa motivazione sul punto decisivo della mancata considerazione che i fatti emersi dall’istruttoria integrano fattispecie di continuità e di totale identità dell’attività lavorativa svolta dalle due società senza assunzioni di nuovi lavoratori;

resiste Lares s.r.l. con controricorso;

Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati;

il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui i giudici del merito hanno riconosciuto i benefici contributivi L. n. 223 del 1991, ex art. 8, comma 4, alla ricorrente nonostante che quest’ultima fosse locataria del capannone ove si svolgeva l’attività produttiva d’azienda del precedente datore di lavoro (Lamap s.r.l.) che aveva collocato in mobilità i propri dipendenti, poi riassunti nella medesima azienda dalla medesima Lares s.r.l. pertanto, secondo l’INPS, in realtà non vi è stata alcuna nuova assunzione di personale, vista la continuità giuridica dei rapporti di lavoro connessa alla sostanziale continuità dell’attività svolta dalle due società ai sensi dell’art. 2112 c.c.;

a riguardo si deve applicare il costante insegnamento di questa Corte Suprema (da Cass. 4.3.2000 n. 2443 fino a Cass. n. 26391 del 2008 e n. 26873 del 2011) secondo cui il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 stessa legge presuppone che vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti;

ne consegue che, ove l’azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando nè se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante nè lo strumento negoziale attraverso il quale si sia verificata la cessione dell’azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo di legge, previsto dall’art. 2112 c.c., come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione;

per altro, si deve escludere che il cit. art. 8, comma 4 bis, introdotto dal D.L. n. 299 del 1994, art. 2, applicabile ratione temporis ed oggi abrogato ex L. n. 92 del 2012, abbia limitato i presupposti della fattispecie esclusa dall’agevolazione contributiva a quelli previsti in detta nuova disposizione, che invece estende le esclusioni dal beneficio e richiede in ogni caso la verifica della sussistenza dei presupposti fissati nello stesso art. 8, comma 4;

nel caso in esame, la stessa impugnata sentenza dà atto del trasferimento mediante locazione di beni aziendali essenziali dalla Lamap s.r.l., che aveva messo in mobilità i lavoratori, alla Lares s.r.l. che li aveva poi assunti;

nè in contrario può valere un’asserita discontinuità fra la gestione aziendale del cedente e quella del cessionario od il carattere parziale del trasferimento d’azienda, noto essendo che l’art. 2112 c.c., si applica anche al trasferimento di autonomo ramo d’azienda e che, sempre come insegna questa S.C., un trasferimento d’azienda può avvenire anche attraverso distinti momenti e diverse fasi, a tal fine assumendo rilievo l’accertamento dei tempi ravvicinati (nel caso in oggetto si evince dallo stesso controricorso che riproduce gli atti di parte che il licenziamento dei lavoratori assunti da Lares s.r.l. nel settembre 2004 era avvenuto a far data dal 31 agosto 2004: cfr., a tal fine, Cass. Sez. Lav. 19.3.2009 n. 6694) fra stipula del contratto di locazione relativo a nuovi e più ampi locali oltre che ai macchinari-rispetto a quelli già detenuti in locazione dal 2002- e messa in mobilità di lavoratori poi riassunti (cfr. in tal senso Cass. n. 2443/2000 cit.);

l’assunto della pronuncia gravata è dunque inesatto, giacchè nel caso di specie già soltanto la qui affermata applicabilità dell’art. 2112 c.c., osta di per sè al riconoscimento degli sgravi contributivi per cui è processo, al di là di ogni rilevanza della effettiva composizione degli assetti proprietari della cedente e della cessionaria o di vere e proprie forme di collegamento o controllo ex art. 2359 c.c., ma anche di rapporti fra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e dell’agire sul mercato in ragione di un comune nucleo proprietario;

in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione che riesaminerà la controversia alla luce delle appena esposte considerazioni ed a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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