Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2228 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 01/02/2010), n.2228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2192-2009 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASCREA

18, presso lo studio dell’avvocato DELL’ACQUA GAETANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO SANTANDER SA (già BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA) in

persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio

dell’avvocato DE FALCO RAFFAELE M., che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MASTROSANTI ROBERTO, CAVALLONE BRUNO, giusta

procura speciale per atto notaio Gonzalo Sauca Polanco di Madrid, in

data 2 9.1.2009, debitamente legalizzata ai sensi della Convenzione

dell’Aja, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

16.1.08, depositata il 22/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Raffaele De Falco che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 22/2/2 008 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto dal sig. S.G. nei confronti della pronunzia del Tribunale di Milano del 31/5/2005 di rigetto della domanda di risarcimento dei danni spiegata nei confronti della società BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO s.a..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso il BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO s.a..

Con il 1 MOTIVO il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 96 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè motivazione erronea, apodittica e contraddittoria su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè motivazione erronea, apodittica e contraddittoria su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2607, 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè motivazione erronea, apodittica e contraddittoria su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 MOTIVO denunzia violazione degli artt. 2097 e 2043 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 e 295 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 5 (nullità della sentenza impugnata).

Con il 5 MOTIVO denunzia vizio di ultrapetizione dell’art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Va anzitutto premesso che i primi tre motivi risultano inammissibilmente formulati denunziandosi contestualmente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la disciplina in tema di ricorso per cassazione risultante dalla richiamata riforma del 2006 impone invero l’autonoma e separata prospettazione dei vizi asseritamente affettanti l’impugnata decisione.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366-bis c.p.c. deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, debbono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (v. Cass., Sez. Un., 9/3/2009, n. 5624).

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949 ).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, i motivi (2, 4 e 5) con i quali si denunzia violazione di legge o nullità della sentenza non risultano recare invero la richiesta proposizione di un quesito di diritto.

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione del motivo di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Quanto al 1 e al 3 motivo i quesiti di diritto risultano invece formulati in modo difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotati da genericità e mancanza di riferibilità al caso concreto dedotto all’esame della Corte, e pertanto sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivi come nella specie altresì carenti di autosufficienza (cfr., da ultimo, Cass., 23/6/2008, n. 17064).

I motivi (1, 2, 3 e 5) ove si denunzia vizio di motivazione risultano privi della chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle mosse doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Non può infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952;

Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Laddove la violazione dell’art. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, prodotta invece dal controricorrente BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO s.a.;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorar, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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