Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22279 del 30/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 22279 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA

sul ricorso 177-2013 proposto da:
– I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell Istituto, rappresentato e difeso dagli
2015
3312

avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA
PATTERI e SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MERAVIGLIA

GIUSEPPE

C.F.

MRVGPP44C17D332T,

Data pubblicazione: 30/10/2015

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE CIMINO giusta delega in atti;

controricorrente

di TORINO, depositata il 20/06/2012 R.G. N. 523/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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avverso la sentenza n. 461/2012 della CORTE D’APPELLO

Udienza del 16 luglio 2015
Presidente Venuti
Relatore Doronzo
R.G. n. 17712013
INPS e/Meraviglia

..,

Svolgimento del processo
Con sentenza del 17.4-20.6.2012, la Corte d’Appello di Torino rigettava il
gravame proposto dall’Inps nei confronti di Meraviglia Giuseppe avverso la
pronuncia di prime cure, che aveva riconosciuto il diritto del Meraviglia alla
liquidazione della pensione di anzianità mediante la totalizzazione ai sensi del
dl.vo n. 42/06, comprensiva del periodo contributivo accreditato presso il
soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto
ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’intimato Meraviglia
Giuseppe ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
i.Con l’unico motivo, l’Inps censura la sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 16 luglio 1997, n. 230, degli artt. 1,4 e 7
del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.):
assume che i contributi già versati presso il Fondo di previdenza ed assistenza
degli spedizionieri doganali avrebbero un’ autonoma destinazione di quota di
pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico
al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia; deduce altresì che la
Gestione ad esaurimento, istituita presso l’Inps dalla legge n. 230/97, avrebbe
natura diversa rispetto alle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria e
di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, in quanto
sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l’unico scopo di erogare
una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del
Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata
contributiva successiva al 1997, cosicché quei contributi cristallizzati non
potrebbero essere oggetto né di cumulo, né di totalizzazione.
2. Deve anzitutto rilevarsi che in relazione alla domanda svolta nel presente
giudizio, fondata sull’applicabilità dell’art. 1 d.lgs. n. 42/06, non può trovare
applicazione il principio, già affermato da questa Corte, in base al quale l’art.
16 della legge n. 233/90 – secondo il quale per i lavoratori che liquidano la
pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo
dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, l’importo della pensione è determinato dalla somma della quota di
pensione calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni,
nonché della quota di pensione calcolata, con le norme dell’assicurazione
generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei
lavoratori dipendenti – non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al
Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale
degli spedizionieri doganali tra il 10 luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data
1

..,

quest’ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della
legge 16 luglio 1997, n. 230 (cfr, Cass., 28 luglio 2011, n. 16615; Cass., 11
ottobre 2012, n. 17338; cfr, altresì, per un caso di domanda di
“ricongiunzione”, senza però riferimento alcuno alla totalizzazione ai sensi
del d.lgs. n. 42/06, essendo stata la domanda amministrativa presentata nel
1998, Cass., 20 agosto 2014, n. 18043).
Risulta infatti di piana evidenza che le pronunce di questa Corte nn.
16615/2011 e 17338/2012 cit. sono state rese in relaziont. a domande fondate
sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, appunto l’art.
16 legge n. 233/90, che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi “Per i
lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime
gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti …”, cosicché tale
disposizione, avuto riguardo all’epoca della sua emanazione, non poteva
concernere gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge
n. 335/95 (alla quale, in forza dell’art. 1, comma 3, legge n. 230/97 sono stati
iscritti gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già
iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
alla data di soppressione del medesimo e gli spedizionieri doganali iscritti
nell’albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo), per
l’ovvia ragione che tale Gestione separata non era stata ancora istituita.
3. La normativa della cui applicabilità al caso di specie qui si controverte si
inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza
della Corte Costituzionale n. 61/1999; con tale pronuncia, nel dichiarare
l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45
(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per
i liberi professionisti), il Giudice delle leggi indicò espressamente nella
totalizzazione dei periodi assicurativi – principio già risultante da varie
disposizioni del nostro ordinamento previdenziale – il sistema alternativo che
il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinché l’eccessiva onerosità della
ricongiunzione non esponesse l’assicurato, – costretto nel corso della sua
esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei
requisiti per accedere alla prestazione in una singola gestione, – al rischio di
veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da
raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così
che il lavoratore abbandonasse il mondo produttivo senza alcuna prospettiva
di tutela previdenziale. L’art. 71 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (abrogato
dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 42/06) previde in effetti una forma di
totalizzazione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei
trattamenti pensionistici per inabilità.
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Presidente Venuti
Relatore Doronzo
R.G. n. 177/2013
INPS e/Meraviglia

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Presidente Venuti
Relatore Doronzo
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INPS c/Hleraviglia

4. Con legge 23 agosto 2004, n. 243 venne conferita delega al Governo per
l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l’altro e
per ciò che qui specificamente rileva) “intese a: … d) rivedere il principio
della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche
alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione
in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”; l’art. 2, di tale legge
delega previde, fra i principi e criteri direttivi a cui il legislatore delegato si
sarebbe dovuto attenere, di “o) ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le
possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione
vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al
lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di
anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia
versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla
domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente
presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento
del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale
facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima
del compimento dell’età pensionabile”.
5. In attuazione appunto della legge n. 243/04, venne emanato il d.lgs. n.
42/06, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva quanto segue: “1. Ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi
assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie
gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico
autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i
periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine
del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurative
obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma l può essere
esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva
almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica,
abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b)
sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità
contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di
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vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e
per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione
dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all’esercizio della
facoltà di totalizzazione”.
La controversia in esame ha appunto investito l’interpretazione del ridetto art.
I d.lgs. n. 42/06, discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla
norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la legge 16 luglio
1997, n. 230.
6. Ritiene il Collegio che, già in base a quanto previsto dall’art. 1 d.lgs. n.
42/06, nel suo testo originario (e dunque anche a prescindere dalla
modificazione introdotta dall’art. 2, comma 2, d.p.r. 28 ottobre 2013, n. 157,
su cui infra), alla suddetta questione interpretativa doveva essere data risposta
positiva.
6.1. La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (di Riconoscimento giuridico della
professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo
previdenziale a favore degli spedizionieri doganali) previde all’art. 15 (poi
modificato dall’articolo unico legge n. 88/69 e oggi abrogato dall’art. 23
d.p.r. n. 107/01) che “É costituito un fondo avente carattere previdenziale a
favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è
tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del
fondo e al numero e all’importanza delle operazioni di ciascuno degli
iscritti”. 11 regolamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli
spedizionieri doganali, approvato con d.m. 30 ottobre 1973, stabilì che “Tutti
gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale sono iscritti d’ufficio al
fondo” (art. 2, comma 1) e che il trattamento di previdenza consisteva nella
concessione della pensione ordinaria, di invalidità e ai superstiti, oltre che
dell’indennità di buonuscita (art. 24); la pensione ordinaria spettava all’iscritto
che avesse compiuto almeno sessanta anni di età e che avesse altresì maturato
una anzianità d’iscrizione al fondo non inferiore ai venti anni (art. 25) ed era
pertanto una pensione di vecchiaia.
6.2. Il d.p.r. 1° aprile 1978, n. 239, di Conferma, ai sensi dell’art. 3 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo previdenziale e assistenziale degli
spedizionieri doganali, dichiarò il predetto Fondo “necessario ai fini dello
sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese”, disponendone
l’inserimento “nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70”. Deve quindi convenirsi che anche l’iscrizione al Fondo
previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali configurava, quanto
meno per gli spedizionieri lavoratori autonomi, una forma di assicurazione
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, restandone così integrato,
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Presidente Venuti
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nel caso di specie, il requisito di cui al ridetto ari l d.lgs. n. 42/06 di
iscrizione “a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti”.
6.3. Non rileva in contrario che il Fondo previdenziale e assistenziale degli
spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla legge 16 luglio 1997, n. 230 a
decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 1); tale legge prevede infatti la
conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione
maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso
Fondo al 31 dicembre 1997, quote da erogarsi dall’Inps secondo la tabella A,
sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in
aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità
acquisite presso le gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria di
rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni (art. 2);
inoltre, per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l’erogazione
delle suddette quote aggiuntive e dell’indennità di buonuscita, è stata istituita,
nell’ambito dell’Inps, una apposita gestione speciale ad esaurimento, alla
quale è altresì prevista l’affluenza delle attività e delle passività risultanti dal
rendiconto del soppresso Fondo (art. 3). La legge n. 230/97 non ha quindi
previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, né la restituzione
agli iscritti al Fondo dei contributi versati; ne discende, pertanto, che la
persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione
della totalizzazione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 42/06 (dovendo anche
considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente dell’art. 4
d.lgs. n. 42/06, seguirà le regole del sistema contributivo).
6.4. Neppure è ostativa, al riguardo, la mancata previsione, nella disciplina
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
dell’erogazione della pensione di anzianità. Ciò, anzitutto, perché
l’erogazione di tale prestazione non costituisce un requisito richiesto dall’art.
1 d.lgs. n. 42/06, che, al contrario, fa riferimento, per quanto qui
specificamente rileva, a “forme di assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti”; il che è coerente con la ricordata previsione dell’art. 2,
lettera o), della legge delega n. 243/04, laddove era stato prefigurato
“.. d’obiettivo di consentire l’accesso alla totaliz2azione sia al lavoratore che
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia
complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva,
indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni
cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di
totalizzazione, almeno cinque anni di contributi”. Inoltre l’irrilevanza della
mancata previsione della pensione di anzianità nelle singole gestioni
previdenziali interessate è confermata dal fatto che alcune delle forme
assicurative obbligatorie per le quali, a mente dell’art. l d.lgs. n. 42/06, è
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consentita la totalizzazione non prevedono l’erogazione della pensione di
anzianità; il riferimento è al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, istituito con legge 22
dicembre 1973, n. 903, che contempla soltanto le pensioni di vecchiaia,
inabilità e ai superstiti (arti. 2, 11, 12 e 14) e a talune delle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, in particolare l’Enasarco (cfr. la legge istitutiva n. 12/73,
che contempla la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti agli arti. 2, 9,
10, 13, 14, 18 e 19, nonché gli artt. 12 e ss del Regolamento delle attività
istituzionali della Fondazione Enasarco, contemplanti le pensioni di
vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti) e l’Enpaia (cfr gli artt. 2 e ss del
Regolamento del Fondo di previdenza approvato con decreto interministeriale
del 19 novembre 1996, contemplanti prestazioni previdenziali per morte,
invalidità vecchiaia e superstiti).
6.5. La legge n. 243/04 e il d.lgs. n. 42106 hanno introdotto una nuova
disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso
diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di
anzianità (cfr art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 42/06, con riferimento alla
facoltà per l’interessato di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove
“…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni”). Non può dunque condividersi la
tesi secondo cui il vincolo di destinazione di cui alla legge n. 230/97
precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei contributi,
non essendo ravvisabile una situazione di incompatibilità tra l’esercizio di
tale facoltà al fine di conseguire un’unica pensione e la previsione
dell’erogazione della quota aggiuntiva di cui alla legge n. 230/97, trattandosi
di prestazioni fra loro alternative; ciò in quanto la corresponsione della quota
aggiuntiva di pensione ai sensi della legge n. 230/97 è mantenuta qualora
l’assicurato non opti, sussistendone i presupposti di legge, per il
conseguimento di un’unica pensione mediante la totalizzazione dei contributi
in base a quanto consentito dal ridetto art. 1 d.lgs. n. 42706.
7. Il d.p.r. 28 ottobre 2013, n. 157, “Regolamento di armonizzazione dei
requisiti di accesso al pensionamento”, come definito dall’alt 1, entrato in
vigore successivamente alla sentenza impugnata e alla proposizione del
ricorso, ha previsto, all’art. 2, comma 2, che “All’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al
soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali,»”.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte deve tuttavia riconoscersi che
già in base a quanto previsto dal testo originario dell’art. 1 d.lgs. n. 42/06 il
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soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
doveva ritenersi ricompreso fra le forme assicurative obbligatorie l’iscrizione
alle quali comportava la facoltà di ottenere la totalizzazione dei contributi al
fine del conseguimento di un’unica pensione; tenuto altresì conto che nessuna
modifica è stata introdotta medio tempore alla disciplina di cui alla legge n.
230/97, deve pertanto riconoscersi che la ricordata disposizione di cui all’art.
2, comma 2, d.p.r. n. 157/13 non ha portata innovativa, ma, piuttosto,
funzione esplicativa e confermativa della ricomprensione anche del soppresso
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali fra le forme
assicurative obbligatorie in relazione alle quali l’art. 1 d.lgs. n. 42/06 consente
il ricorso al cumulo dei periodi assicurativi.
8. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. La
novità della questione e la mancanza di univoci precedenti giurisprudenziali
di merito consigliano la integrale compensazione delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015
Il Presidente

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