Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22279 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5881/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE

GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/20 05 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato VALENSISE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 158/38/05, depositata il 28 dicembre 2005, con la quale, rigettato il suo appello contro quella di primo grado, non veniva riconosciuta la pretesa circa la maggiore imposta dovuta per registro nei confronti di P.D. in ordine alla agevolazione da questi invocata per l’acquisto della prima casa. In particolare il giudice di appello affermava che un vano adibito a magazzino non poteva essere considerato incluso nella superficie dell’abitazione, perchè privo di luce ed aerazione, e perciò non abitabile dal punto di vista urbanistico. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Innanzitutto va esaminata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente, secondo cui esso sarebbe tardivo, essendo stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 12.2.2007 e notificato al destinatario il 16 successivo.

La questione non ha pregio, atteso che la sentenza era stata pubblicata il 28.12.2005, e l’atto di gravame consegnato all’u.g. il 12 febbraio 2007, e quindi appena l’ultimo giorno utile, tenuto conto del termine lungo, nonchè del fatto che ai fini della tempestività dell’impugnazione occorre avere riguardo solamente alla data di consegna dell’atto al pubblico ufficiale, senza che possa avere rilievo l’eventuale ritardo riportato nella esecuzione dell’adempimento relativo da parte di lui.

3. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto quella di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 5, è di carattere tassativo, e perciò non può ritenersi che essa comprenda anche i vani interni all’abitazione, ancorchè urbanisticamente privi del requisito dell’abitabilità, e ciò per il divieto di interpretazione analogica attinente alle agevolazioni fiscali.

La censura è fondata, dal momento che la norma invocata non prevede i vani destinati ad usi non abitativi tra le pertinenze indicate per l’esclusione dalla superficie utile ai fini di considerare un’abitazione non di lusso, con la conseguenza che il vano di mq.

8,57 doveva essere ritenuto facente parte della casa ai fini tributari. Infatti al fine dell’inapplicabilità dei benefici fiscali in materia di imposta ipotecaria e di registro, previsti dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17, con riguardo all’atto di trasferimento di alloggio “di lusso”, occorre riferimento ai requisiti fissati dal D.M. 2 agosto 1969, art. 5, per le case di lusso, in relazione alla struttura e destinazione dell’immobile al momento dell’atto stesso, ed a prescindere dalla sua concreta utilizzazione successiva, nonchè tenere conto che le varie lettere del suddetto art. 5 indicano situazioni alternative e non concorrenti, nel senso che la sussistenza di una di esse è sufficiente all’individuazione dell’abitazione di lusso (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 6618 del 15/12/1981). Pertanto per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici tributari per l’acquisto della prima casa, il rapporto tra la superficie dell’area scoperta e quella dell’area coperta (rapporto che, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5, se superiore al sestuplo, comporta la qualificazione come di “lusso” dell’immobile) va calcolato solo con riferimento all’area sulla quale insiste il fabbricato, a prescindere dall’estensione in altezza e, quindi, dei piani abitativi dello stesso e delle relative superfici (V. pure Cass. Sentenze n. 2894 del 06/02/2009, n. 11447 del 1990).

D’altronde, com’è noto, le norme relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interprefazione analogica, sicchè essi non possono essere riconosciuti nelle ipotesi in cui non siano espressamente previsti, come nella specie (Cfr.

anche Cass. Sentenza n. 26106 del 30/11/2005).

4. Ne discende che il ricorso va accolto, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, e rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso l’avviso di liquidazione.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai due gradi di merito, mentre le altre successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso di quelle di questo giudizio a favore della ricorrente, e che liquida, quanto agli esborsi, in quelle prenotate a debito, e quanto all’onorario, in complessivi Euro 1.000,00(mille/00), oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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