Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22279 del 25/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.25/09/2017), n. 22279
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27743/2011 R.G. proposto da:
G.A. (C.F. (OMISSIS)) e G.P. (C.F.
(OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avv. Mauro Dalla Chiesa,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in
Castiglione Olona, via Cesare Battisti 56-bis;
– ricorrenti –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (C.F. (OMISSIS)) e del socio
accomandatario Ga.An. (C.F. (OMISSIS)) in persona del
curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto
Franchi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Bruno
Sconocchia in Roma, via Gregorio VII 108;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2245/2010 della Corte d’appello di Milano,
depositata il 28 luglio 2010.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luigi
Salvato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio
2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 28 luglio 2010, respinse l’appello proposto da G.A. e P. avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che, su domanda del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del socio accomandatario Ga.An., aveva dichiarato inefficace la donazione di un immobile effettuata dal fallito Ga.An. nel biennio precedente alla sua dichiarazione di fallimento.
Ritenne il giudice di merito di respingere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società, in relazione ad un atto di disposizione posto in essere dal socio illimitatamente responsabile anch’esso fallito, trattandosi di azione tesa ad incrementare l’attivo della massa anche in favore dei creditori sociali.
Avverso la detta sentenza della corte d’appello, G.A. e P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del socio accomandatario Ga.An. ha depositato controricorso.
Il fallimento controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo G.A. e P. deducono violazione della L. Fall., art. 148, poichè la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il fallimento sociale fosse legittimato a proporre domanda di inefficacia dell’atto posto in essere dal socio fallito.
Con il secondo motivo assumono violazione della L. Fall., artt. 31 e 46, nonchè dell’art. 81 c.p.c. e art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2), non avendo il giudice di merito esattamente individuato quale procedura fallimentare, se quella della società fallita o personale del socio donante, abbia convenuto in giudizio i donatari.
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la corte di merito ha contraddittoriamente ritenuto legittimato il curatore fallimentare della società, nonostante la revocatoria dell’atto vada ad incrementare il patrimonio del fallimento del socio.
2. I tre motivi, da esaminare congiuntamente stante il comune oggetto, sono inammissibili, per una pluralità di ragioni.
Anzitutto, va rilevata l’inammissibilità, ex art. 360-bis c.p.c., n. 1), della doglianza concernente la legittimazione del curatore del fallimento sociale, volendo il Collegio dare piena continuità all’orientamento consolidato di questa Corte, a tenore del quale, in ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi della L. Fall., art. 147, il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale solo nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che già spettavano al fallito.
Tale legittimazione, viceversa, deve essere riconosciuta nel caso – è esattamente quello in esame – di azione revocatoria contro atti di disposizione del socio, trattandosi di azioni che incrementano le masse attive dei diversi fallimenti, in relazione alle quali il curatore agisce in rappresentanza di tutti i creditori (Cass. 28/07/2010, n. 17675; Cass. 20/10/2006, n. 22629; Cass. 25/05/2001, n. 7105).
Le critiche alla sentenza impugnata sono poi radicalmente inammissibili anche per difetto di interesse, avendo la corte di merito evidenziato, comunque, che il curatore del fallimento del socio donante aveva promosso l’azione di inefficacia dell’atto di donazione, restando allora certa la legittimazione di almeno una delle due procedure attrice.
Inammissibile, infine, si mostra pure la censura concernente la dedotta “incertezza” in ordine a quale fosse la parte effettivamente attrice in tribunale, trattandosi di questione nuova, mai sollevata in appello e peraltro manifestamente infondata, atteso che chiaramente dagli atti si evince che il giudizio venne promosso già in primo grado dal curatore sia del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. che di quello del socio accomandatario Ga.An..
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017