Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22279 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18996-2019 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO CARLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 40270/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 25/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A.K. ricorre in cassazione con due motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, adito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, ne aveva rigettato la richiesta di protezione intenazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, nonchè di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle misure. Il Ministero è rimato intimato.

2. Con il primo motivo il ricorrente – cittadino del Bangladesh che aveva dichiarato dinanzi alla competente commissione amministrativa di aver abbandonato il proprio paese a causa dei taglieggiamenti, degli atti di violenza e delle minacce di morte che egli, aderente alla sezione giovanile del partito (OMISSIS) ((OMISSIS)), aveva subito dai ragazzi sostenitori del gruppo (OMISSIS), sezione giovanile dell'(OMISSIS), partito andato al governo – fa valere la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il decreto impugnato quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), era privo di riferimenti aggiornati al momento della decisione sul paese di provenienza ed all’attuale e grave situazione presente in tutto il Bangladesh.

Il tribunale aveva fatto riferimento nel provvedimento adottato nel 2019 a fonti del 2017 e tanto là dove l’analisi di fonti aggiornate era tanto più rilevante in quanto il 30 dicembre 2018 si erano svolte nuove elezioni politiche contrassegnate da violenza e repressione che avevano di nuovo visto come vincitore il partito (OMISSIS), forza opposta a quella del richiedente.

Il tribunale aveva valutato in modo non idoneo la rilevanza della situazione del paese di origine in relazione alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

3. Con il secondo motivo si fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del cd. onere della prova attenuato. Il tribunale, omessa la valutazione degli indici di credibilità soggettiva di cui al cit. art. 3 comma 5, aveva in modo apodittico censurato di non credibilità il racconto del ricorrente con una motivazione perplessa e contraddittoria e non perfettamente rispondente al contenuto di fonti internazionali aggiornate.

4. Quanto al primo motivo, del tutto generica si rileva la censura sulle fonti non aggiornate sui cui esiti il tribunale ha formulato il giudizio relativo alla insussistenza di una situazione di conflitto interno D.Lgs. cit., ex art. 14, lett. e), in Bangladesh. L’illustrazione del motivo si mostra infatti priva di indicazioni specifiche circa fonti più aggiornate contenenti informazioni di segno opposto a quelle esposte nel provvedimento impugnato, e circa la allegazione di esse nel giudizio di merito. La censura si palesa quindi inammissibile.

Quanto al secondo motivo, il tribunale ha ritenuto l’attendibilità del racconto reso quanto all’attività politica svolta dal ricorrente nel partito (OMISSIS) quale presidente del (OMISSIS) del “(OMISSIS)”, sezione giovanile del (OMISSIS), partito di opposizione, ed anche in ordine all’attivila estorsiva da parte della sezione giovanile dell'(OMISSIS), partito al governo.

Ciò posto però il giudice del merito ha ritenuto inattendibile il dichiarante là dove egli riferiva di una serie di intimidazioni ed accanimenti subiti ad opera del partito avversario ai suoi danni e della sua famiglia tali da integrare persecuzioni a sfondo politico e tanto nel rilievo – che i giudici di merito espongono essere contenuto nelle fonti citate – che attacchi di natura politica sono “diretti storicamente contro esponenti politici di rilievo, contro leaders, sì da dare risonanza all’attacco e da infierire all’interno dell’organizzazione del partito rivale” (p. 10 decreto), profilo non riconosciuto al ricorrente la cui attività viene stimata in decreto come “perfettamente fungibile” e “non di vitale importanza per il perseguimento degli obiettivi del partito politico” (p. 11).

Il tribunale rileva altresì come la dedotta situazione non trovi adeguato riscontro nella lettera, sulla genuinità del cui contenuto i giudici di merito dubitano, prodotta dal richiedente e sottoscritta dal presidente del (OMISSIS), (OMISSIS), il (OMISSIS) in quanto documento formato su richiesta dell’interessato quando questi già si trovava in Italia e di contenuto generico sulle molestie subite ed in contraddizione con la dichiarata, in sede di audizione, condizione di impotenza del (OMISSIS) locale quando venne consigliato al richiedente di lasciare il paese.

Dell’indicata motivazione, espressiva di un giudizio di fatto in cui non si registra una carenza di motivazione, anche per intima ed invincibile contraddittorietà tale da inficiarne la stessa comprensibilità, il ricorrente denuncia in modo inefficace il carattere “apodittico” e “perplesso” che la renderebbe insussistente (per i contenuti di cui a Cass. n. 3340 del 05/02/2019), non confrontandosi con i segnalati passaggi.

5. Il ricorso è, pertanto, in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese, essendo l’amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA