Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22279 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22279
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24154-2011 proposto da:
C.V., (c.f. (OMISSIS)), T.A. (c.f.
(OMISSIS)), C.L. (c.f. (OMISSIS)), G.P. (c.f.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 34,
presso l’avvocato JUAN CARLOS GENTILE, rappresentati e difesi
dall’avvocato NICOLA GIGLI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARDINALE GARAMPI, 195, presso l’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIANO LUCARINI, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 386/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 29/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato D. GIGLI, con delega, che si
riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato E. TOSI DEL PIANO, con
delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.V. e G.P., i quali nel (OMISSIS) avevano stipulato con Gabetti s.p.a. un contratto di mutuo ipotecario e nel luglio 2002 avevano ricevuto la notifica di un atto di precetto per il pagamento in favore della Gabetti delle rate scadute dall’aprile 1999 al dicembre 2000, proponevano, insieme con T.A. e C.L. che avevano acquistato nell’aprile 1992 l’immobile ipotecato, opposizione avverso l’esecuzione nel frattempo iniziata con atto di pignoramento dell’immobile oggetto di ipoteca, contestando nel merito la determinazione della somma dovuta, con riferimento all’importo degli interessi.
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Brindisi, istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, riteneva che, escludendo la capitalizzazione illegittima degli interessi come da calcolo eseguito dal c.t.u., gli opponenti avessero interamente estinto il loro debito. Accoglieva quindi l’opposizione, annullando l’atto di pignoramento e gli atti successivi e consequenziali.
L’appello proposto da parte della Gabetti s.p.a., resistito dai soli C. e G., è stato accolto, con sentenza resa pubblica il 29 aprile 2011, dalla Corte d’appello di Lecce, che ha rigettato l’opposizione ritenendo, sulla base della nuova consulenza tecnica d’ufficio da essa disposta, che il meccanismo di adeguamento del tasso variabile pattuito nel contratto di mutuo, correttamente applicato dalla società appellante, non genera anatocismo.
Avverso tale sentenza C.V., G.P., T.A. e C.L. hanno, con atto notificato il 13 ottobre 2011, proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui resiste la Gabetti Property Solutions Agency (già Gabetti) s.p.a. con controricorso, illustrato anche da memoria difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente all’esame del merito del ricorso, deve verificarsi, anche in relazione alla eccezione sollevata nel controricorso, la tempestività del ricorso stesso. Verifica che ha esito positivo, considerando che, contrariamente a quanto allegato in controricorso, dai documenti in atti risulta chiaramente che la Gabetti ha notificato la sentenza d’appello in forma esecutiva, unitamente all’atto di precetto, non già al difensore di C.V. e di G.P. (uniche parti costituite in appello) all’indirizzo dello studio in (OMISSIS) (cfr. pigrafe sentenza), bensì (cfr. elata di notifica) “ai signori C.V. e G.P., entrambi residenti in (OMISSIS)…ed ai signori T.A. e C.L., entrambi residenti in (OMISSIS) spedendogliene loro quattro copie, una per ciascuno, a mezzo di altrettanti e distinti pieghi postali”. Si tratta dunque di una notifica eseguita ex art. 479 c.p.c. alle controparti (costituite e non) personalmente, anzichè al procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., notifica inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario (cfr. ex multis: Cass. Sez.3 n.16804/15; Sez. 6-3 n. 4384/13; S.U. n. 12898/11). Ne deriva che, pur tenendo conto della pacifica inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alle opposizioni esecutive e all’eventuale giudizio di cassazione ad esse relativo (ex multis: Cass. n. 2314/13), il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (anche quello di sei mesi, peraltro inapplicabile ad un giudizio instaurato nel 2003, ben prima della L. n. 69 del 2009) è stato rispettato nella specie (cfr. sopra).
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 163 bis c.p.c., in quanto la corte distrettuale non ha rilevato che la notifica a mezzo posta dell’atto di appello, richiesta dalla società appellante il 26 maggio 2005, si è perfezionata per i destinatari il 30 maggio successivo, in tal modo non risultando rispettato il termine di sessanta giorni liberi tra tale data e quella (29 luglio 2005) indicata nell’atto per la udienza di comparizione; deducono quindi la nullità dell’atto di appello e dei successivi atti del giudizio. Con gli altri motivi denunciano poi l’omessa considerazione della nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale prevedente il tasso convenzionale di interesse, la violazione delle norme in tema di anatocismo, in tema di trasparenza, in tema di calcolo degli interessi, nonchè il vizio di motivazione in ordine alla diversità tra il tasso pattuito e quello applicato.
3. Il primo motivo è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
La nullità ex art. 164 c.p.c. dell’atto di appello per violazione del termine a comparire, che risulta dai dati incontroversi che precedono (irrilevante essendo evidentemente, ai fini del rispetto di un termine previsto dalla legge per consentire al destinatario della notifica di apprestare la sua difesa, la data anteriore in cui il notificante ha depositato la richiesta all’Ufficiale giudiziario), avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla corte d’appello, non potendo considerarsi integralmente sanata dalla costituzione in giudizio dei soli C. e G. senza sollevare eccezioni sul punto (così sanando il vizio nei loro confronti), in mancanza di costituzione degli altri due appellati. La corte quindi, rilevata la nullità dell’atto dì appello neì confronti di T.A. e C.L., avrebbe dovuto assegnare alla società appellante termine per rinnovare la citazione neì confronti dei medesimi (cfr. ex multis Cass. n. 7536/09). Nè può condividersi quanto addotto sul punto nel controricorso dalla Gabetti, secondo cui, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, si dovrebbe procedere in questa sede di legittimità alla separazione dei giudizi, cassando la sola pronuncia d’appello nei confronti dei predetti T. e C. e decidendo sugli altri motivi di ricorso nei confronti degli altri due, che avevano sanato la nullità. Non può condividersi tale prospettazione per l’assorbente considerazione che, pur non essendo necessaria nella fase introduttiva la trattazione in unico processo dell’opposizione proposta da C. e G. avverso l’atto di precetto e di quella proposta dagli altri due avverso il pignoramento, la proposizione congiunta, una volta instaurata, ha dato luogo ad un litisconsorzio processuale, che è diventato necessario nel grado di impugnazione essendo nella specie in discussione il tema comune della sussistenza del credito azionato in via esecutiva dalla controparte (cfr. ex multis: Cass. n. 16669/12; n. 3028/05). Si che, in mancanza di regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di alcune delle parti del processo, il giudice di appello era tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. onde definire validamente il giudizio nei confronti di tutte le parti necessarie. Non essendo ciò accaduto, si impone la cassazione della sentenza (restando in tale pronuncia assorbiti gli altri motivi di ricorso) ed il rinvio della causa al giudice di appello perchè, in diversa composizione, proceda alla rinnovazione del giudizio nei confronti di tutte le parti, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016