Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22278 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5606/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.L., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 93 0/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 30/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina, n. 930/4 0/05, depositata il 30 dicembre 2005, con la quale, accolto l’appello di V. L. contro quella di primo grado, non veniva riconosciuta la pretesa circa la maggiore imposta di registro dovuta per revoca dei benefici fiscali inerenti all’acquisto della proprietà contadina. In particolare il giudice di appello affermava che ormai la cartella di pagamento non poteva essere più emessa per decadenza dell’ufficio, trattandosi di cessione del 1984.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di diverse norme di legge, in quanto l’atto impositivo, costituito dall’avviso di liquidazione, doveva ritenersi regolare, avendo raggiunto lo scopo, ed inoltre la prescrizione del diritto non poteva essersi verificata, trattandosi, di termine ventennale in tale materia.

La censura, che si articola in due doglianze, è fondata.

A)Invero con riferimento alla prima va rilevato come la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario (o di liquidazione) – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo ci questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e dello sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004, 7 Sent. n. 17762 de 2002).

B) Quanto alla pretesa decadenza dell’ufficio, ovvero prescrizione della pretesa, va rilevato che in tema di imposta di registro e di agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, nel’abrogare la pregressa normativa nelle sue varie articolazioni, ha precisato che restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle società di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni, destinati alla formazione di imprese agricole diretto – coltivatrici e all’arrotondamento dei tondi da esse posseduti. Ne consegue che è rimaste; in vigore la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, come modificato dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 28, il quale prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina allorchè, prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta trasferiscono volontariamente il fondo o ì diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessino di coltivarlo direttamente. Ne consegue inoltre che ‘azione dell’Amministrazione finanziaria volta al recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell’atto, trovando detto termine ventennale la sua ragione giustificatrice nel dettato legislativo e nel limite temporale di dieci anni previsto dal legislatore in relazione al divieto per il contribuente di trasferire l’immobile, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 6657 dei 24/03/2006, n. U8b8 del 0 6/C8/2003).

3. Ne discende che il ricorso va accolto, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa ne merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, e con rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso la cartella di pagamento.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai due gradi di merito, mentre le altre successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le speso de doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso di quelle di questo giudizio a favore della ricorrente, e che liquida, quanto agì: esborsi, in quelle prenotate a debito, e quanto all’onorario, in complessivi Euro 1.000, 00 (mille/00), oltre a quelle generali ed agli, accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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