Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22278 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9494/2012 R.G. proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dagli

avv.ti Vittorio Balestrazzi e Lucio De Angelis, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Val Gardena n. 3,

giusta procura per notaro L.G.L. di Roma del (OMISSIS) rep.

N. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.P.A.,

rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Troja, con domicilio

eletto in Roma, via Vodice n. 7, presso lo studio dell’avv. Mauro

Maltese n. 33, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 1152/2012 depositato

in data 8 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Aldo Angelo Dolmetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.P.A. proposta dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A..

2. A giudizio del Tribunale il credito vantato dalla banca e relativo al conto corrente anticipi n. (OMISSIS) non era dimostrato, in quanto non era stata dimostrata la sussistenza del rapporto negoziale, essendo stata omessa la produzione della lettera-contratto completa delle condizioni contrattuali; nè potevano ritenersi a tal fine utili gli estratti conto, in quanto il curatore assume la posizione di terzo rispetto al rapporto contrattuale assunto dalla società in bonis. Nessun collegamento negoziale riteneva il Tribunale sussistere tra il conto antipi e il conto corrente di corrispondenza sottoscritto tra le parti n. (OMISSIS), avendo i due contratti una loro autonomia e comunque dovendosi rilevare la nullità del conto non sottoscritto per violazione dell’art. 117 del T.U.B..

3. Avverso tale decreto la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A ricorre con quattro motivi resistiti dalla CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.P.A. UNICREDIT S.P.A. con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 2, e della correlativa delibera, di rilievo normativo, emessa dal CICR il 4.3.2003. Omesso esame ed assoluta mancanza di motivazione, in ordine all’unica convenzione di c/c sottoscritta dalle parti (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4)” deducendo l’erroneità del decreto nella parte in cui ha omesso di indagare e conseguentemente di motivare sulla circostanza che, come si evinceva dal contro corrente di corrispondenza, le condizioni ivi pattuite erano valide per qualsivoglia altro rapporto che su di esso fosse regolato.

1.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1, L. Fall. (art. 360 c.p.c., n. 3)” deducendo l’erroneità del decreto nella parte in cui ha affermato che il curatore fosse terzo rispetto al contratto di conto corrente di corrispondenza.

1.3. Terzo motivo: “Mancanza assoluta di motivazione e contraddittorietà, con riferimento alla ricezione incondizionata di tutti gli estratti conto del conto n. (OMISSIS) e del loro contenuto, nonchè delle concrete risultanze di essi e della loro coincidenza esatta con gli estratti conto contestati (art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5)”.

1.4. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 99, comma 7, L. fall. e art. 116 c.p.c. – Mancanza assoluta di motivazione sull’insussistenza di specifiche contestazioni del Fallimento, in ordine all’operazione di anticipazione dell’accredito dei relativi interessi nel corso di tre anni (art. 360 c.p.c., n. 3, n. 4 e n. 5)”.

2. Il ricorso è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.

2.1 Questa Corte ha di recente affermato che in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R. mediante apposite norme di rango secondario possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Sez. 1 -, Sentenza n. 7763 del 27/03/2017). Il principio di diritto, cui va data continuità, è che – fermo restando l’onere di forma scritta dei contratti bancari di cui all’art. 117 T.U.B. – il requisito di forma possa ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti. Invero il rispetto della forma del contratto prevista dall’art. 117, comma 2, T.U.B. non può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto. E’ ben possibile che le parti stipulino un contratto per iscritto e in esso prevedano che alcune o tutte le condizioni in esso pattuite si applichino anche a futuri rapporti contrattuali che tra di esse vengano ad esistere. Applicando tali principi al caso di specie emerge il vizio di motivazione dell’impugnato decreto variamente denunciato con i primi tre motivi del ricorso. Invero la lettura delle condizioni del contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato per iscritto e regolarmente sottoscritto dalle parti in data 26 maggio 2005, come trascritto a pag. 4-5 del ricorso, conduce a ritenere che l’affermazione del Tribunale che il collegamento negoziale tra tale contratto e il conto anticipi non fosse esistente e comunque fosse operante solo in via formale, sia una pura petizione di principio. A fronte del tenore letterale del contratto di conto corrente n. (OMISSIS) che espressamente prevede che le condizioni economiche e giuridiche in esso stipulate si applichino anche a future aperture di credito e ad ogni altro credito o sovvenzione comunque sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al correntista, il decreto avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per cui ha ritenuto di escludere l’applicazione del principio sopra citato. In particolare avrebbe dovuto indagare se si trattasse in realtà non già di due distinti contratti, bensì di un conto anticipi regolato in conto corrente, e comunque avrebbe dovuto spiegare la ragione per cui ha ritenuto che le condizioni contrattuali del conto corrente di corrispondenza, nonostante l’espressa pattuizione di applicazione a futuri altri contratti, non fossero applicabili al conto anticipi.

Tali adempimenti andranno svolti in fase di rinvio, di talchè il quarto motivo di ricorso può ritenersi assorbito.

PQM

 

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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