Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22278 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25871-2017 proposto da:

E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DELLOSSO GIUSEPPE, DE GIORGIO

MARIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in liquidazione, in persona del suo

curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ADEO OSTILLIO GIUSEPPE;

– controricorrente –

e contro

E.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto – ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto da E.V. contro E.G., avverso la sentenza del 15.4.14 emessa dal Tribunale di Taranto, e avente ad oggetto l’azione di responsabilità proposta da E.G., socio della s.r.l. (OMISSIS) in bonis, conclusasi con la condanna di E.V. a pagare la somma di Euro 310.989,69 a titolo di risarcimento del danno per l’accertata responsabilità discendente dalla violazione dei doveri inerenti la carica di amministratore della suddetta società.

La Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 83 del 2012, in quanto la motivazione dell’atto di appello era tale da poter essere ampiamente superata dalle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.

La Corte ha altresì affermato che l’appello sarebbe stato in ogni caso rigettato nel merito. In particolare, il credito non poteva dirsi prescritto applicandosi al caso l’art. 2941 c.c., comma 7. Inoltre, in tema di mezzi di prova, la mancata ammissione di una parte di questi (prove testimoniali) è da imputarsi alla incapacità a testimoniare di numerosi soggetti e la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova è da attribuirsi alla irrilevanza degli stessi rispetto all’oggetto della controversia. Avverso suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione E.V. formulando quattro motivi di ricorso. Ha resistito con controricorso E.G..

Con il primo motivo si afferma la nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza della Corte d’Appello di Lecce la quale, nell’affermare l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., si è limitata a riportare in modo generico i principi applicabili senza argomentare specificamente le ragioni di inammissibilità nel caso di specie, risultandone così apodittica la motivazione in specie nella parte in cui afferma: “la motivazione dell’atto di appello è tale da poter essere ampiamente superata sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado”.

Il ricorrente, al contrario, ha espresso chiaramente e inequivocamente le censure che intendeva muovere alla sentenza appellata. Per quanto riguarda il primo motivo, è stato indicato con precisione l’errore commesso dal Tribunale; in relazione al secondo motivo, l’appellante ha indicato i capitoli di prova da lui richiesti e ne ha lamentato la immotivata mancata ammissione; nel terzo motivo sono state indicate le prove e le circostanze acquisite agli atti trascurate dal primo giudice ed è stata evidenziata l’influenza che ciascun elemento “negletto o scorrettamente considerato” aveva avuto sulla decisione di primo grado; nel quarto motivo il ricorrente ha esposto le doglianze inerenti la quantificazione del danno da risarcire censurando in modo specifico ciascuno degli errori compiuti.

Con il secondo e terzo motivo si censura la nullità della sentenza per l’erronea valutazione in tema di ammissibilità dei mezzi istruttori.

Con il quarto motivo si censura la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’Appello rigettato il motivo di gravame in merito alla erronea quantificazione del danno risarcibile da parte del tribunale.

Il collegio non condivide la proposta formulata dal relatore.

Il primo motivo è manifestamente fondato. Deve rilevarsi in primo luogo che oggetto effettivo di censura, agevolmente ricavabile dall’esame dei motivi è l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione della decisione d’inammissibilità per difetto di specificità dell’atto di appello. La Corte territoriale ha effettivamente limitato la motivazione in relazione a tale ratio decidendi al passaggio esposto nel motivo, senza dare alcuna contezza della valutazione comparativa tra la sentenza di primo grado e l’atto di appello posto a base della sanzione processuale adottata ed anzi dimostrando con l’inammissibile esame di merito dei motivi stessi che non erano affatto privi di specificità, in particolare alla luce del recente orientamento delle S.U. in tema di onere di specificità dell’appello, contenuto nella pronuncia delle S.U. n. 27199 del 2017 così sintetizzato nella massima ufficiale: l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Peraltro, l’esame del motivo di appello, cui la Corte è abilitata in relazione alla natura del vizio denunciato, conferma la corrispondenza dell’atto ai principi esposti dalla Corte.

Quanto agli altri motivi è condivisibile l’assunto della parte controricorrente nella parte in cui, in ossequio all’orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene che non sussista l’interesse ad impugnare il merito di una decisione quando il giudice che l’ha assunta si sia spogliato della potestas iudicandi con una statuizione d’inammissibiltà ma abbia erroneamente affrontato anche il merito. (Cass. 9319 del 2016 e 17004 del 2015, quest’ultima massimata). In questa ipotesi è senz’altro ammissibile la censura rivolta verso la statuizione processuale impediente mentre sono inammissibili, perchè superflue, le altewcensure in quanto rivolte verso una parte della sentenza impugnata inutiliter data da un giudice che si è privato della potestas iudicandi. In conclusione devono ritenersi inammissibili per difetto d’interesse i motivi secondo, terzo e quarto, in quanto l’affermata ammissibilità dell’appello impone alla Corte territoriale di riesaminare integralmente, nel merito, l’impugnazione proposta.

Devono, in conclusione essere dichiarati inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo. Deve essere accolto il primo con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo. Accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese processuali del presente giudizio alla Corte

d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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