Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22278 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 04/08/2021), n.22278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7442/2019 proposto da:

I.M.Z., elettivamente domiciliato in Bolzano, via Carducci

n. 13, presso lo studio dell’avv. A. Fabbrini, che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso proposto da I.M.Z. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese per una lite fra i componenti della sua famiglia e i confinanti che impedivano al ricorrente di attingere acqua nei suoi campi, lite che era sfociata nel ferimento di una di queste persone con denuncia del ricorrente per tentato omicidio, accusa dalla quale era stato assolto senza che venisse sopito l’attrito che induceva il ricorrente a lasciare il paese. Il tribunale ha reputato il ricorrente non credibile e, pertanto, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e non ha ravvisato neppure la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, per errata motivazione sul giudizio di non attendibilità del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19, dell’art. 3 CEDU e dell’art. 2 Cost., per errata valutazione dei presupposti e per la mancata concessione della protezione umanitaria.

In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato” (Cass. nn. 2342/20, 1043/20, 2138/20).

Nel caso di specie, la procura redatta su foglio separato congiunto al ricorso, è priva dei requisiti di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, in particolare della data del suo rilascio da parte del difensore e ciò per assolvere al requisito della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, infatti, la certificazione (nella specie mancante) da parte del difensore, della data della sottoscrizione della procura garantisce che il richiedente protezione era presente nel territorio dello Stato a tale data e che il difensore ne ha accertata l’identità al momento della sottoscrizione della stessa.

Da ultimo, infine Cass. sez. un. 15177/21 ha espresso il seguente principio di diritto. “Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

 

 

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