Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22278 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27698-2011 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di coerede di

BE.IL. (vedova B.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

GALLIANI 68, presso l’avvocato ALBERTO TADDEI, rappresentato e

difeso dagli avvocati MASSIMO ANDREIS, LUCA VINEIS, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

B.A., B.A.M., B.G., M.M.,

B.G.P., F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3775/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati ANDREIS MASSIMO e VINEIS LUCA

che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 27 marzo 2001, Be.Il. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Ministero del Tesoro, chiedendone la condanna alla corresponsione dell’indennizzo, previsto dalla L. n. 98 del 1994, in conseguenza della perdita, per intervenuta nazionalizzazione da parte del governo somalo (disposta nel 1975), dell’azienda agricola a suo dire assegnata in proprietà, con decreto del 21 novembre 1926, al defunto marito, B.G.B.. Il Tribunale adito, con sentenza n. 24374/2004, dichiarava l’attrice decaduta dal diritto di ottenere i benefici di legge, per avere la medesima risposto solo in data 28 ottobre 1996, ossia ben oltre il termine di decadenza di centottanta giorni, di cui alla L. n. 94 del 1998, art. 2, alla richiesta, avanzata dal Direttore di Sezione del Tesoro in data 9 ottobre 1995, di produrre una dichiarazione giurata nella quale venisse chiarito se la proprietà dell’azienda in questione fosse stata trasferita in capo a B.G.B., nel qual caso la medesima avrebbe dovuto produrre il relativo decreto governativo, e se l’azienda fosse in comproprietà anche del fratello B.A..

2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello Be.Il., che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3775/2010, depositata il 27 settembre 2010, con la quale il giudice del gravame confermava la pronuncia di decadenza resa in prime cure, ritenendo che il mancato riscontro della richiesta dell’amministrazione nel termine suindicato avesse comportato la perdita del diritto della Be. a conseguire l’indennizzo, sia in relazione alla perdita della proprietà dell’azienda, sia in relazione all’eventuale concessione non traslativa dello stesso bene.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso B.A., quale coerede di Be.Il., nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affidato a cinque motivi.

4. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – B.A. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 2, 4, e 5, allegato F, L. n. 98 del 1994, artt. 1, 2 e 3, L. n. 16 del 1980, artt. 1 e 10, L. n. 135 del 1968, artt. 1, 6 e 8, L. n. 15 del 1968, art. 10, R.D. n. 226 del 1929, artt. 3, 7, e 8, L. n. 241 del 1990, artt. 2, 6 e 18, artt. 3 e 24 Cost., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto legittimo – peraltro con motivazione del tutto incongrua – il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale la Commissione interministeriale presso la Direzione Generale del Tesoro aveva deliberato l’archiviazione della domanda di indennizzo e la conseguente decadenza dai benefici di legge richiesti dalla dante causa dell’esponente, Be.Il., in data 9 giugno 1980, in relazione alla perdita, per intervenuta nazionalizzazione da parte del governo somalo (disposta nel 1975), dell’azienda agricola a suo dire assegnata in proprietà, con decreto del 21 novembre 1926, al defunto marito della Be., B.G.B..

Siffatto provvedimento sarebbe, invero, affetto da illegittimità, secondo il ricorrente, anzitutto poichè emesso a seguito della mancata ottemperanza alla nota del 9 ottobre 1995, con la quale il Direttore di Sezione presso la Direzione generale del Tesoro aveva richiesto alla Be. la produzione di una dichiarazione giurata nella quale venisse chiarito se la proprietà dell’azienda in questione fosse stata trasferita in capo a B.G.B., nel qual caso la medesima avrebbe dovuto produrre il relativo decreto governativo, e se l’azienda fosse in comproprietà anche del fratello B.A..

Senonchè la nota in parola – a detta dell’esponente – sarebbe stata emessa da un organo incompetente, atteso che la L. n. 16 del 1980, art. 10 attribuisce la competenza alla concessione degli indennizzi, per la perdita di beni nazionalizzati dagli Stati già soggetti alla sovranità italiana, esclusivamente alla Commissione Interministeriale, laddove gli uffici del Ministero del Tesoro sarebbero competenti soltanto a comunicare agli interessati le deliberazioni di detta Commissione, ai sensi della L. n. 94 del 1998, art. 3, comma 6.

1.2. Il provvedimento di decadenza del 17 gennaio 1997 sarebbe, inoltre, illegittimo per il fatto che la dichiarazione giurata richiesta sarebbe stata già prodotta all’amministrazione in data 19 marzo 1982, contenente anche l’affermazione dell’impossibilità di produrre il titolo di proprietà dell’azienda, poichè in possesso del governo somalo. Sicchè l’amministrazione non avrebbe potuto, ostandovi il disposto della L. n. 15 del 1968, art. 10 e L. n. 241 del 1990, artt. 2 e 18, richiedere al privato la produzione di documenti già in suo possesso. In tal modo operando, essa sarebbe venuta meno anche al cd. dovere di soccorso sancito dalla L. n. 241 del 1990, artt. 6 e 18, e – sotto tale profilo – la disposizione della L. n. 98 del 1994, art. 2, comma 7 dovrebbe considerarsi perfino affetta da illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dovendo l’amministrazione comunicare, oltre alla richiesta di atti di impulso ai fini della concessione delle provvidenze di legge, anche che tale iniziativa doveva avvenire a pena di decadenza entro il termine espressamente previsto dalla legge. Ma la questione di incostituzionalità – secondo l’istante – sarebbe stata “sbrigativamente” respinta dalla Corte di merito.

1.3. D’altro canto, osserva il ricorrente, lo stesso legislatore, da ultimo con la L. n. 98 del 1994, art. 1, comma 3, avrebbe preso atto dell’obiettiva difficoltà di recuperare i documenti comprovanti la proprietà dei beni, ai fini della valutazione delle domande di indennizzo, con la conseguenza che il diritto alle provvidenze di legge per la perdita dell’azienda si sarebbe dovuto reputare sussistente, in capo alla dante causa del B., già sulla base della dichiarazione giurata resa il 19 marzo 1982. A tale dichiarazione si sarebbero, dipoi, aggiunti – a parere dell’istante – il certificato della Conservatoria delle ipoteche di Mogadiscio in data 19 aprile 1988, ed il formulario del Censimento Statistico delle ditte italiane operanti all’estero, sottoscritto, in data 19 novembre 1970, dall’affittuario dell’azienda, G.A., dai quali si sarebbe, del pari, potuto desumere la proprietà esclusiva dell’azienda in capo al solo B.G.B.. E tuttavia, tali documenti non sarebbero stati presi in considerazione alcuna dalla Corte di merito.

1.4. Avrebbe, infine, errato il giudice di seconde cure nel ritenere che la decadenza nella quale era incorsa la Be., per non avere dato tempestivo riscontro alla richiesta della Direzione generale del Tesoro in data 9 ottobre 1995, avesse travolto anche la domanda di indennizzo proposta dalla medesima in via subordinata, per l’ipotesi che l’azienda nazionalizzata fosse stata posseduta dal dante causa quanto meno a titolo di concessione non traslativa.

La Corte territoriale non avrebbe, invero, tenuto conto del fatto che il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Finanze, in data 13 febbraio 1995, aveva determinato l’indennizzo spettante, sul presupposto che l’azienda fosse stata posseduta almeno a titolo di concessione. Di più, lo stesso giudice di primo grado, nel disporre la c.t.u., aveva rilevato che la Commissione interministeriale aveva “richiesto un supplemento di istruttoria al solo fine di verificare se la concessione dei terreni abbia determinato anche il passaggio della proprietà in capo al concessionario”, in tal modo dando per scontata la titolarità in capo a B.G.B. quanto meno di una concessione di godimento.

1.5. Le doglianze sono infondate.

1.5.1. Va osservato, infatti, che la L. 26 gennaio 1980, n. 16, come modificata dalla L. 5 aprile 1985, n. 135 e dalla L. 29 gennaio 1994, n. 98, nel prevedere la corresponsione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane titolari di beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha introdotto un principio generale in virtù del quale è dovuto in ogni caso, ed indiscriminatamente, un indennizzo per la perdita di beni dei cittadini avvenuta all’estero per provvedimenti dell’autorità straniera, ma si è limitata a stabilire unicamente la corresponsione di un indennizzo a favore di particolari categorie di cittadini, precisamente individuati, i quali sono tenuti a presentare domanda nel termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dall’entrata in vigore di ciascuna legge. La sussistenza del diritto soggettivo all’indennizzo – che comporta la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare l’atto illegittimo eventualmente adottato dalla p.a., ex L. n. 2248 del 1865, art. 5 – costituisce, dipoi, oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione procedente, alla stregua della documentazione prodotta dall’istante che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge (Cass.S.U. 4941/1991; Cass. 18955/2005).

1.5.2. Ebbene, nel caso di specie, l’amministrazione, con delibera della Commissione interministeriale in data 21 luglio 1995, dopo avere proceduto all’esame della documentazione allegata, disponeva “all’unanimità un supplemento di istruttoria volto a meglio verificare lo status di “concessione” per l’Azienda e per il lotto bananiero e ad accertare gli aventi diritto all’indennizzo”.

A seguito di tale delibera, interveniva la predetta nota del Direttore di Sezione del Tesoro del 9 ottobre 1995, con la quale veniva richiesta la menzionata dichiarazione giurata circa l’eventuale passaggio della proprietà dell’azienda in questione in capo al B. e, in caso di affermazione positiva, il decreto governativo di trasferimento della proprietà dell’azienda, con la precisazione se la proprietà della medesima fosse in capo al solo B.G.B., o anche al di lui fratello B.A..

Decorsi, peraltro, inutilmente i centottanta giorni previsti per ottemperare a tale richiesta dalla L. n. 98 del 1994, art. 2, senza riscontro alcuno da parte dell’erede di B.G.B., che rispondeva soltanto con nota del 28 ottobre 1996, la Commissione interministeriale, con provvedimento del 17 gennaio 1997, deliberava la decadenza della Be. dal diritto a percepire le indennità richieste e l’archiviazione della pratica.

1.5.3. Da quanto suesposto deve, pertanto, anzitutto inferirsi che non sussiste il dedotto vizio di incompetenza, posto che l’istruttoria risulta disposta dallo stesso organo competente a dichiarare la decadenza dal diritto all’indennizzo e l’archiviazione della pratica, ai sensi della disposizione succitata, ossia la Commissione interministeriale, che ha, dipoi, emesso anche il conseguenziale provvedimento di decadenza. Ne deriva che non può ritenersi sussistente, sotto il profilo in esame, la dedotta illegittimità del provvedimento di decadenza, essendo stata la decisione di approfondire l’istruttoria adottata proprio dall’organo competente per legge alla declaratoria finale in questione, e solo comunicata dal Direttore di Sezione del Tesoro con la nota del 9 ottobre 1995.

1.5.4. Le censure in esame si palesano, peraltro, infondate anche nel merito.

1.5.4.1. In tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, infatti, la dichiarazione giurata prevista dalla L. n. 98 del 1994, art. 1, comma 3, a corredo della domanda di indennizzo da parte dei soggetti che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, non ha valore di prova legale o di prova valida a favore del dichiarante nell’ambito del giudizio civile o, comunque, al di fuori del procedimento amministrativo. E perfino nell’ambito di quest’ultimo siffatta dichiarazione deve essere sottoposta al vaglio dei competenti uffici dell’amministrazione dello Stato, tenuti a delibare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli indennizzi richiesti (cfr. Cass. 19687/2009; 10791/2014). Va osservato, invero, sul piano generale, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dalla L. n. 15 del 1968, art. 4, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazione e in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica, previsione legislativa, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova. Ciò in quanto, in detto giudizio, la parte non può derivare elementi a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., esclusivamente da proprie dichiarazioni (cfr. Cass.S.U. 10153/1998; Cass. 5594/2001; 1849/2006; 14590/2007). Nè la disciplina in parola può in alcun modo ingenerare dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost., attesa la disomogeneità tra la posizione dell’istante in un procedimento amministrativo e quella della parte in un giudizio civile, non suscettibili, quindi, di comparazione (Cass. 10791/2014).

1.5.4.2. Nel caso concreto, la documentazione prodotta dalla dante causa di B.A., in essa compresa la dichiarazione giurata del 19 marzo del 1982, era stata sottoposta – in sede di valutazione della domanda di indennizzo proposta dalla Be. – al vaglio dell’amministrazione che, con la menzionata delibera del 21 luglio 1995, aveva ritenuto di dover disporre un supplemento di istruttoria, ai fine di accertare con maggiore esattezza la situazione conces-soria ed il numero degli aventi diritto. Dal che è dato inferire che, già in sede di valutazione amministrativa, la precedente dichiarazione giurata del 1982 e l’altra documentazione allegata dalla richiedente erano state ritenute non attendibili, o comunque non idonee a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione dei benefici da essa previsti. Ed alla richiesta di integrazione documentale dell’amministrazione, effettuata con la nota del 9 ottobre 1995, la Be. aveva dato seguito solo il 28 ottobre 1996, ben oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 98 del 1994, art. 2, comma 7, con conseguente definitivo venir meno del diritto a conseguire l’indennizzo sia in relazione alla dedotta perdita della proprietà dell’azienda, sia – come meglio si dirà più innanzi – in relazione all’eventuale concessione non traslativa dello stesso bene.

1.5.4.3. Ad ogni buon conto, a prescindere dall’esito delle valutazioni operate in sede amministrativa, – che ben possono essere poste in discussione in sede giurisdizionale, anche con disapplicazione dell’atto di decadenza, ove reputato illegittimo, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5 – va osservato che sia la predetta dichiarazione giurata del 19 marzo 1982, sia quella successiva del 28 ottobre 1996, non possono rivestire valenza probatoria alcuna in sede giudiziaria, ai fini di dimostrare il diritto della Be. – e per essa, deceduta, dei suoi eredi – all’indennizzo di legge per l’allegata perdita della proprietà dell’azienda, disconosciuto in sede amministrativa, stante la suindicata mancanza di valore probatorio di detta dichiarazione in sede giudiziaria. E neppure alla mancanza del titolo di proprietà sarebbe stato possibile per la istante ovviare, in questa sede, mediante la produzione del certificato della Conservatoria delle Ipoteche di Mogadiscio (trascritta nel ricorso), nonchè del formulario del Censimento Statistico delle ditte italiane operanti all’estero, trattandosi – com’è del tutto evidente – di atti non costituenti di per sè titolo di trasferimento della proprietà del bene poi nazionalizzato, come si evince altresì dalla L. n. 98 del 1994, art. 1, comma 3, che richiama, a tal fine, esclusivamente “gli atti di acquisto” o la diversa “documentazione comprovante il possesso utile” dei beni cui si riferisca la domanda di indennizzo ai fini dell’usucapione.

Nè – tanto meno – a surrogare il titolo di proprietà potrebbero considerarsi idonei i capitoli di prova testimoniale articolati dalla B., diretti a comprovare, non il possesso utile ai fini dell’usucapione, bensì la “messa in valore” dell’azienda agricola, la cui mancanza avrebbe comportato la risoluzione dell’acquisto, in forza delle previsioni del R.D. n. 226, del 1929. Ma ciò, ovviamente, sul presupposto nella specie non comprovate in giudizio, che tale acquisto fosse avvenuto nelle forme previste dalla legge.

1.5.4.4. Nè può ritenersi fondato il profilo di censura concernente la pretesa illegittimità costituzionale della L. n. 98 del 1994, art. 2, comma 7, per violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, attesa la palese irrilevanza di tale questione per il giudizio de quo, nel quale la pronunciata decadenza in sede amministrativa – anche in difetto di un espresso avvertimento, da parte dell’amministrazione, che il superamento del termine previsto dalla norma succitata avrebbe comportato la decadenza dal diritto ai benefici di legge – ben avrebbe potuto essere posta in discussione con successo, laddove la parte interessata avesse fornito elementi probanti in ordine alla proprietà o alla concessione del bene.

1.5.4.5. Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, è, invero, di tutta evidenza che la declaratoria di decadenza effettuata dall’amministrazione non il provvedimento del 17 gennaio 1997 ha travolto anche la richiesta subordinata di erogazione di un indennizzo per la perdita di titolarità della concessione, e non della proprietà dell’azienda. A nulla rileva, invero, il fatto che il Servizio Tecnico Centrale avesse redatto una valutazione dei beni in questione, per il caso ipotetico in cui l’erogazione dell’indennità – il cui riconoscimento effettivo è di competenza, come detto, della Commissione Interministeriale – fosse risultata spettare alla Be. per decisione di detta Commissione. Come pure nessun rilievo può annettersi a quanto affermato, in via incidentale, nell’ordinanza del giudice di prime cure, con la quale era stata disposta la c.t.u., avendo poi lo stesso Tribunale, con la sentenza definitiva che assorbe ogni statuizione a carattere istruttorio o interinale, pronunciato la decadenza della istante dal diritto a percepire la suddetta indennità.

D’altro canto, come dianzi rilevato, con la delibera del 21 luglio 1995, la Commissione Interministeriale aveva disposto un supplemento di istruttoria, non al solo fine di verificare se la concessione dei terreni avesse determinato anche il passaggio della proprietà in capo al concessionario”, come detto nella menzionata ordinanza del Tribunale, bensì – più in generale – allo scopo di “meglio verificare lo “status di concessione” per l’azienda e per il lotto bananiero” e per “accertare gli aventi diritto”. Ma la Be. non aveva dato riscontro, nel termine di cent’ottanta giorni previsto dalla legge, a tale richiesta, poi formalizzata dal Direttore di Sezione del Tesoro il quale aveva altresì chiesto notizie circa la titolarità della “concessione dell’azienda”, con particolare riferimento ai soggetti aventi diritto.

Nè risulta che siffatta concessione sia stata prodotta nel corso del presente giudizio.

1.5.5. Da quanto suesposto deriva, pertanto, che correttamente la Corte di Appello ha escluso la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la liquidazione dell’indennizzo con riferimento sia al passaggio in proprietà che alla concessione non traslativa dell’azienda. Con la conseguenza che le censure suesposte devono essere disattese.

2. Resta assorbito il terzo motivo, con il quale il B. lamenta che il giudice di seconde cure non si sia pronunciato sull’eccepita non necessità che l’indennizzo fosse richiesto da tutti gli aventi diritto e, quindi, sulla illegittimità del provvedimento di decadenza del 17 gennaio 1997, per avere la Commissione archiviato la domanda per la mancata trasmissione di dati relativi agli altri eventuali aventi di diritto sull’azienda oggetto di nazionalizzazione.

3. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso proposto da B.A. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA