Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22277 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5319/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 160/2005 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 23/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 160/28/05, depositata il 23 dicembre 200:), con la quale, accolto l’appello di P.S. contro quel la di primo grado, non veniva riconosciuta la pretesa circa la maggiore imposta dovuta per registro per l’acquisto di un’azienda commerciale.

In particolare il giudice del gravame affermava che la contribuente era stata dichiarata fallita, e quindi l’avviso di liquidazione non doveva essere notificato a lei, che perciò non era legittimata ad agire, essendolo solo il curatore del fallimento. La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo e secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la fallita era legittimala ad impugnare l’avviso di liquidazione, in mancanza ai qualunque iniziativa del curatore.

La censura è fondata, dal momento che l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o ne periodo d’imposta in cui. tale dichiarazione è intervenuta, dove essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e de beni acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente stesso, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo dei rapporto tributario, e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell’atto impositivo. Ne consegue che il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari ed a prescindere dalla valutazione da essi compiuta sul predetto accertamento, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, una volta che abbia piena cognizione anche dei motivi della pretesa tributaria, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2910 del 06/02/2009, n. 8990 del 2007). Peraltro non è configurabile nemmeno un’inerzia del fallimento, atteso che non risulta che il curatore fosse stato informato dell’avviso di liquidazione notificato a P., nè la mancanza di legittimazione della fallita era rilevabile d’ufficio in assenza di eccezione di parte posto che l’accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie, i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento della contribuente, ovvero nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, ove sia stato notificato soltanto alla fallita, e non anche al curatore del fallimento stesso, è inefficace nell’ambito della procedura fallimentare, ma conserva la sua validità e, ove la fallita, tornata “in bonis”, abbia ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta, ella può contestare l’accertamento impugnandolo assieme al l’avviso di liquidazione, in ragione del fatto che il primo avviso, non essendo stato notificato al curatore, ossia a colui che era dotato della legittimazione ad impugnarlo in pendenza della procedura concorsuale, consente ora l’azione giudiziale a colei che ha riacquistato (eventualmente) la capacità d’impugnarlo (V. pure Cass. Sentenza n. 9951 del 23/06/2003, n. 6937 del 2002).

3. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnala, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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