Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22277 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25263-2017 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE CAVE 42,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LAVIENSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMERIGA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 207/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Potenza ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da D.I., confermando la pronuncia di primo grado.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha ritenuto, in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), che “l’esistenza del conflitto armato e la situazione di violenza indiscriminata possono essere poste a base del riconoscimento della protezione sussidiaria allorquando il richiedente con l’esposizione dei fatti che lo riguardano rappresenti una situazione personale che non è in alcun modo collegata nè all’esistenza di un conflitto nè a una situazione di violenza indiscriminata che a causa di tale conflitto possa rappresentare una minaccia grave ed indiscriminata della persona, per quanto non diretta e specifica, per motivi che attengono alla sua situazione personale”. Ha precisato che il richiedente non aveva in alcun modo allegato l’esistenza nella zona di provenienza di un conflitto interno, inteso quale scontro tra forze governative dello Stato con uno o più gruppi armati tra loro.

Ha escluso l’esistenza di ragioni di vulnerabilità da porre a sostegno della protezione umanitaria.

Ha poi però specificato che sussistono validi motivi per la compensazione delle spese di lite perchè è stata accolta soltanto la domanda di protezione umanitaria. Il dispositivo della pronuncia è, tuttavia, di integrale rigetto dell’appello e di compensazione delle spese.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.

Nel primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, frutto di un copia-incolla privo di coerenza anche grafica, oltre che afflitta da insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo.

Nel secondo motivo viene dedotto il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al diniego di protezione sussidiaria dal momento che la motivazione su tale diniego non ha tenuto conto delle specifiche allegazioni relative alla grave situazione di pericolo dell’area di Casamance, di provenienza del cittadino straniero, essendo genericamente rivolta ad escludere l’assolvimento di tale obbligo da parte dell’appellante.

Peraltro, nel complesso, la motivazione contiene periodi tra loro inconciliabili, che non forniscono risposte alle censure formulate.

I primi due motivi sono manifestamente fondati. La motivazione della sentenza è il prodotto di un assemblaggio di espressioni generiche del tutto disancorate dalle censure riportate nella narrativa stessa di essa, oltre a contenere un’insanabile ed inconciliabile contraddizione tra motivazione e dispositivo, così da essere integralmente nulla. Si omette l’esame dei rimanenti motivi in quanto assorbiti.

Alla cassazione della pronuncia consegue il rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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