Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22276 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.25/09/2017),  n. 22276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17568/2011 proposto da:

L.V.M. s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t.,

rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dagli avv. Raffaele

Vavalà e Gianluca Pronesti, elettivamente domiciliato presso lo

studio del primo in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 36;

– ricorrente –

contro

CISIM FOOD s.p.a. in amministrazione straordinaria (C.F. (OMISSIS))

in persona dei commissari straordinari, rapp.to e difeso per procura

in calce al controricorso dall’avv. Riccardo Vetriani, presso il

quale elettivamente domicilia in Roma alla v. Umberto Boccioni n. 4;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 163 del 2011 del Tribunale di Roma, depositato

il 18 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21 giugno 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con Decreto n. 163 del 2011, il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione al passivo proposta dalla L.V.M. s.r.l. diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio credito di Euro 83.833,45, per sorta capitale, e di Euro 9.314,80 per Iva, ammesso allo stato passivo della Cisim Food s.p.a. in amministrazione straordinaria solo per il minor importo di Euro 7.333,51. Evidenziava il Tribunale, a fondamento della propria decisione, che l’opponente non aveva provveduto a documentare l’effettiva consegna della merce, essendo le fatture documenti unilaterali non idonei a dimostrare il credito, laddove il c.t.u. aveva accertato che il credito vantato nei confronti della Cisim ammontava a soli Euro 7.335,21, dovendosi tenere conto anche dei pagamenti eseguiti dall’opposta in favore della ricorrente e delle fatture emesse dalla prima per il rimborso del 50% dei costi relativi al personale assunto e destinato alla vendita dei prodotti forniti dalla L.V.M.;

avverso tale decreto la L.V.M. s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi; la Cisim Food s.p.a., in persona dei commissari straordinari, resiste mediante controricorso;

la Cisim Food s.p.a. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, nonchè l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avendo la Cisim provveduto ad eccepire la compensazione del proprio credito con il controcredito vantato dal ricorrente, oltre il termine di decadenza di cui alla L. Fall., art. 99, secondo il quale “la parte nei cui confronti la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio”, laddove nel caso in esame l’eccezione di compensazione venne proposta dalla Cisim solo nella memoria depositata nel corso della prima udienza del 20.5.2008;

con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1218,1460 e 1453 c.c., nonchè l’omessa motivazione su un punto essenziale e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avendo la Corte territoriale trascurato di prendere in esame le doglianze con le quali la L.V.M. ha contestato, con varie lettere raccomandate ed anche con il ricorso introduttivo, il grave e reiterato inadempimento della Cisim circa l’obbligo di dedicare in via esclusiva il proprio personale alla distribuzione del prodotto fornito dalla L.V.M.;

con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del principio di non contestazione, unitamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo erroneamente il Tribunale ritenuto contestata dalla Cisim la circostanza della consegna della merce, cadendo poi in contraddizione nell’affermare che legittimamente la Cisim aveva compensato il proprio credito con il controcredito vantato dalla L.V.M.; inoltre il Tribunale non avrebbe considerato che le fatture depositate erano fatture accompagnatorie, tutte regolarmente annotate nei libri contabili della Cisim, e avrebbe errato nel non ammettere la prova testimoniale articolata dal ricorrente; con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo il Tribunale disposto una consulenza tecnica anche al fine di ricercare presso la Cisim documenti che la stessa aveva l’onere di produrre in giudizio;

il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la tardività dell’eccezione di compensazione, è infondato;

secondo Cass. n. 12302 del 2016 “in tema di estinzione delle obbligazioni, se la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione cd. impropria, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte”;

del resto nel caso in esame l’unicità del rapporto, dal quale scaturiscono le singole poste contabili del dare e dell’avere, è confermata proprio dalla lettura dei vari contratti trascritti nel ricorso e dai quali emerge chiaramente che l’obbligo al rimborso delle retribuzioni, assunto dalla L.V.M., si spiegava e si giustificava proprio in base al complesso programma negoziale predisposto dalle parti (secondo il quale la Cisim si obbligava a sua volta a concedere alla controparte il diritto di inserire punti di ristorazione all’interno delle aree gestite dalla stessa Cisim), in una logica di piena corrispettività tra le prestazioni intercorrenti tra le parti;

il secondo motivo è fondato;

anche se il tribunale ha ritenuto di affidare ad un c.t.u. la determinazione contabile delle singole poste di dare ed avere scaturenti dal rapporto, ha poi del tutto trascurato di prendere in esame l’eccezione di inadempimento prospettata dal ricorrente nel ricorso introduttivo: in particolare, esaminando il ricorso in opposizione, l’opponente ha ritenuto di insistere particolarmente sulla questione della mancata corretta gestione del personale che la Cisim avrebbe dovuto dedicare in via esclusiva ai punti vendita L.V.M. ed i cui costi quest’ultima avrebbe dovuto sopportare nella misura del 50%, tanto più che nei vari contratti, il cui contenuto è puntualmente trascritto nel ricorso, era previsto che ove tale condizione non fosse stata rispettata la L.V.M. sarebbe stata liberata da qualsiasi impegno assunto verso la controparte per la copertura del 50% delle predette spese;

a fronte, dunque, della contestazione ad opera del ricorrente, come esplicitata nell’atto di opposizione, circa la reale ricorrenza di tale condizione, il tribunale ha ritenuto di riconoscere in modo pressocchè automatico il credito avente ad oggetto il rimborso di tali costi, nonostante la contestazione dell’opponente gli imponesse di prendere in esame, prima ancora del profilo concernente il quantum, l’aspetto riguardante l’effettiva sussistenza del diritto di credito;

l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del quarto (anch’esso riguardante l’accertamento del credito oggetto di compensazione che il ricorrente lamenta essere avvenuto solo a mezzo di c.t.u.).

il terzo motivo è fondato: il tribunale, infatti, è caduto in contraddizione nel ritenere dapprima indimostrata la consegna della merce da parte dell’opponente (reputando all’uopo insufficienti le fatture, in quanto atti unilaterali) e poi nel dare ingresso alla compensazione (che invece presuppone il riconoscimento dell’esistenza del credito);

l’accoglimento del ricorso, dunque, impone di cassare il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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