Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22276 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22905-2017 proposto da:

H.H.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO, 14 presso lo studio dell’avvocato GAETANO VENCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;

– intimate –

avverso il decreto n. R.G. 70459/2016 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione all’espulsione amministrativa proposta dal cittadino tunisino H.H.E.. A sostegno della decisione ha affermato la sufficienza della traduzione del provvedimento espulsivo in una delle lingue veicolari ai fini della validità dello stesso. Ha aggiunto che il provvedimento si fondava una motivazione idonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa, contenendo il richiamo ancorchè sintetico degli elementi necessari ad individuare la violazione addebitata.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato a due motivi.

Nel primo si lamenta che il giudice di pace non abbia tenuto conto del mutamento della giurisprudenza di legittimità in tema di sufficienza della traduzione dell’espulsione in una delle lingue veicolari.

La censura è inammissibile per difetto di specificità non essendo neanche dedotta la lingua madre del ricorrente, essendo la censura incentrata esclusivamente e del tutto astrattamente sull’intervenuta evoluzione giurisprudenziale.

Nel secondo motivo si deduce la nullità del decreto espulsivo in ordine all’attestazione di conformità, proveniente dalla Questura, ovvero da organo diverso da quello che ha emesso il provvedimento.

Anche questa censura è inammissibile, non essendo stato indicato dove e come essa sia stato oggetto del giudizio di merito dal momento che ne è omessa ogni menzione nel provvedimento impugnato.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Non si deve procedure alla regolazione delle spese processuali in assenza di difese della parte intimate. Processo esente da contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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