Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22276 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14968-2012 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso l’avvocato ARCANGELO GUZZO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore

avv. P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso l’avvocato VINCENZO DE SENSI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, COGEMA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4636/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GUZZO ARCANGELO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DE SENSI VINCENZO che ha

chiesto il rigetto del ricorso e deposita cartolina verde;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo,

quarto, quinto e sesto, rigetto del nono motivo, assorbiti i

restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11.11.2003, il Tribunale di Latina ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’ATI composta dalle Società Cogema e (OMISSIS), successivamente fallita, nei confronti del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, che ha condannato al pagamento della somma di C 153.018,60, oltre interessi legali dal 22.12.998 al saldo. Il Tribunale ha dichiarato, invece, la propria incompetenza a conoscere della domanda di manleva proposta dal Consorzio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’appello proposto dal committente è stato dichiarato inammissibile nei confronti dell’Amministrazione statale ed infondato nei confronti dell’appaltatrice. Per quanto d’interesse, la Corte territoriale ha considerato che: a) il Consorzio aveva riassunto il processo il 3.5.2004 innanzi al giudice indicato quale competente, e la relativa notifica doveva considerarsi equipollente a quella della sentenza, con conseguente tardività dell’appello nei confronti del Ministero, proposto con atto del dicembre successivo; b) la prescrizione quinquennale non era applicabile nella specie secondo la giurisprudenza di legittimità; c) gli interessi spettavano ex lege sull’intera somma dovuta comprensiva anche dell’IVA; d) l’istanza volta al conseguimento degli interessi moratori non necessitava di domanda riconvenzionale, che sarebbe stata inammissibile essendo l’opposto attore in senso sostanziale.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Consorzio con nove mezzi, resistiti dal fallimento della Società (OMISSIS) con controricorso. Le altre parti non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione alla statuizione sub a) di parte narrativa, per avere i giudici del merito omesso di considerare che, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione dell’impugnazione, la notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., non ammette equipollenti, e, poichè siffatta notifica non erà intervenuta, l’appello era ammissibile, perchè tempestivo in riferimento al termine lungo.

1.1. Il motivo va rigettato, anche se va corretta la motivazione. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito (da ultimo, Cass. SU n. 11366 del 2106) la regola per cui la notificazione della sentenza – fonte esclusiva della “conoscenza legale” di quest’ultima, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, secondo l’art. 326 c.p.c. – non ammette equipollenti, va, nella specie, rilevato che l’odierno ricorrente, in esecuzione della sentenza di primo grado -che aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Latina in favore del foro erariale di Roma, in relazione alla domanda di manleva da lui proposta in uno con l’opposizione al decreto ingiuntivo dell’ATI – ha provveduto, dapprima, alla riassunzione, e, poi, ad impugnare la declaratoria d’incompetenza con l’appello. Ebbene, avendo optato per la riassunzione, il giudizio avente ad oggetto la domanda di garanzia è proseguito innanzi a quel giudice, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., dovendo, quindi, ritenersi inibito alla stessa parte di sollecitare la riforma della sentenza che aveva accolto l’eccezione da lei proposta – con l’appello (gravame in tesi esperibile, tenuto conto che la sentenza aveva deciso, seppur in riferimento all’altra causa, anche il merito, e che non era, dunque, proponibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., cfr. Cass. n. 5331 del 2009). Deve, infatti, ritenersi che il principio del giusto processo, espresso dall’art. 111 Cost., comma 1, impedisca di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall’uso strumentale del processo, nella specie ravvisabile nel comportamento del Consorzio che ha evocato in giudizio il Ministero innanzi ad un giudice che egli stesso reputava incompetente, anche per ottenere la declaratoria di nullità del decreto in riferimento alla questione di competenza.

1.2. Peraltro, com’è noto, la competenza dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale, e pertanto inderogabile, con la conseguenza che, se nel giudizio di opposizione sia proposta una domanda (usualmente riconvenzionale) rientrante nella competenza di un altro giudice, il giudice dell’opposizione non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l’opposizione a decreto ingiuntivo.

1.3. Il principio vale, contrariamente a quanto opina il Consorzio, anche nel caso, qui ricorrente, in cui nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un’amministrazione dello Stato, appartenente, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, dovendo in tal caso il giudice dell’opposizione disporre la separazione delle cause, trattenere il procedimento di opposizione e rimettere l’altra al giudice territorialmente competente (salva l’eventuale applicazione dei principi in materia di sospensione dei processi; cfr. Cass. n. 15052 del 2011), trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, che dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause.

1.4. Non può, da ultimo, non rilevarsi che, come di recente chiarito da questa Corte (Cass. SU 2245 del 2015; Cass. n. 1053 del 2016), il provvedimento di separazione tra cause connesse, proprio come quello di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice ed ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità.

2. Col secondo ed il terzo motivo, il ricorrente denuncia per vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, anche in relazione alla L. n. 741 del 1981, art. 4, la statuizione sub b). La Corte territoriale, afferma il ricorrente, ha respinto, mediante un richiamo giurisprudenziale neppure pertinente, la sua eccezione di prescrizione quinquennale, omettendo di considerare che la norma dell’art. 2948 c.c., n. 4, nel prevedere la prescrizione di cinque anni del credito per interessi non opera alcuna distinzione, e che anche ammesso che, in mancanza di periodicità, la prescrizione breve non sia applicabile, tale periodicità è nella specie ravvisabile, dato gli interessi per ritardato pagamento dei SAL si consolidano e si scindono dall’obbligazione principale, essendo dovuti, giusta il disposto di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 4, in occasione del pagamento in conto o a saldo immediatamente successivo.

2.1. L’eccezione d’inammissibilità dei motivi, riferita all’erronea indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, va rigettata, non essendo necessaria l’adozione di formule sacramentali quando, come nella specie, i motivi siano univocamente riconducibili alle tassative ipotesi previste dalla menzionata disposizione (Cass. SU n. 17931 del 2013).

2.2. Va, quindi, rilevato che la doglianza va valutata esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, non essendo utilmente deducibile il vizio di motivazione su questioni di diritto (tale è l’individuazione del tipo di prescrizione applicabile), in quanto nell’ipotesi in cui la sentenza sia pervenuta ad una soluzione giuridicamente corretta sulla scorta di argomenti in diritto insufficienti o erronei, soccorre il potere di questa Corte di modificare o integrare la motivazione in diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

2.3. Nel merito, il motivo è infondato. Come ha chiarito, con indirizzo costante, la giurisprudenza di questa Corte, proprio, in tema di appalto pubblico, l’art. 2948 c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicchè anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. Con specifico riferimento agli interessi moratori disciplinati nel D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 33 e segg., il principio è stato così massimato: “la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente indicata dalla norma con l’espressione “e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l’obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell’appalto, ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 33 e ss.” (Cass. 12140 del 2006; con riferimento al compenso revisionale, Cass. 23746 del 2007, Cass. n. 17197 del 2012).

3. Col quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, si censura la statuizione sub d), rispettivamente, per nullità del procedimento e della sentenza (violazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c.), per vizio di motivazione, sotto il profilo della insufficienza e della contraddittorietà, per omessa pronuncia, nonchè per violazione dell’art. 1283 c.c.. Sotto il primo profilo, il ricorrente deduce che gli interessi anatocistici erano stati riconosciuti dal Tribunale e la statuizione era stata censurata da esso ricorrente con la proposizione dell’appello, che aveva posto in evidenza come la relativa domanda avrebbe dovuto esser proposta tempestivamente dall’ATI – che aveva agito in monitorio – in via riconvenzionale, ed, invece, ciò non era stato fatto, in violazione delle disposizioni processuali che introducono rigide preclusioni, che non possono ritenersi superate col comportamento processuale acquiescente. Il rigetto del motivo di gravame era, peraltro, avvenuto, afferma il ricorrente, con motivazione del tutto criptica, oltre che contraddittoria in quanto i giudici del merito hanno ritenuto ammissibile tale domanda e contemporaneamente ne hanno negato l’ammissibilità, per essere la convenuta opposta attrice in senso sostanziale. La Corte d’appello, prosegue il ricorrente, non si è pronunciata sul motivo con cui aveva criticato la decisione del Tribunale, che aveva riconosciuto gli interessi con metodo globalistico, deducendo che, per molti SAL, il debito per interessi era riferito ad un periodo temporale inferiore ai sei mesi, come prescritto dall’art. 1283 c.c.. E, nel merito, il CTU di primo grado aveva accertato che per ben sei stati d’avanzamento il ritardo tra l’emissione del SAL e del titolo di spesa era stato inferiore al semestre.

3.1. L’eccezione d’inammissibilità dei motivi riferita all’erronea indicazione numerica delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, va rigettata alla stregua di quanto esposto al p. 2.1. 3.2. Il quarto motivo è fondato. L’esame degli atti consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto, consente di affermare che, in seno alla comparsa di costituzione, del 22.12.1998, parte opposta ha chiesto, in considerazione dal pagamento parziale, intervenuto il 1.9.1998, la condanna al pagamento della somma di L. 333.080.188, “oltre gli interessi moratori dal 1.9.98 al saldo”, modificando in tal senso la decorrenza indicata in seno al provvedimento monitorio, con cui era stato ingiunto il pagamento, tra l’altro, degli “interessi moratori successivi al 31.12.97 al tasso indicato dal relativo decreto ministeriale”.

3.3. Il riconoscimento degli interessi anatocistici da parte del Tribunale è dunque avvenuto in violazione dell’art. 112 c.p.c., tenuto conto del principio secondo cui la relativa domanda deve esser formulata specificamente in giudizio, sicchè, ove si sia in presenza di un’istanza ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il relativo riconoscimento sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito non può ritenere invocati i primi se l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della corrispondente pretesa non fornisca argomenti in tal senso, altrimenti incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. Cass. n. 8156 del 2016).

3.4. Del resto che siano stati chiesti gli “interessi moratori” è circostanza che risulta testualmente affermata dall’impugnata sentenza, che (a parte la cripticità del periodo, probabilmente dovuto,a refuso) ha, poi, incongruamente confermato la decisione di prime cure che, errando, aveva riconosciuto quelli anatocistici.

3.5. L’accoglimento della censura assorbe l’esame dei motivi quinto, sesto, settimo ed ottavo relativi alla medesima questione.

4. Con il nono motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1224 c.c., D.P.R. n. 1062 del 1963, art. 35, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6. L’importo delle somme riconosciute come “dovute” era state calcolate con l’inclusione dell’IVA, laddove la prestazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, e dunque, solo, al momento dell’emissione della fattura, coincidente col pagamento, l’imposta è dovuta all’erario ed è possibile operare in rivalsa. Poichè la controparte non ha dimostrato di aver emesso fattura, il credito relativo all’IVA non si è mai maturato. 4.1. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del motivo, alla stregua di quanto si è esposto al p. 2.1., lo stesso è fondato. Fermo rimanendo che la domanda dell’Impresa comprendeva, ovviamente, anche il riconoscimento dell’IVA, che costituisce una prestazione accessoria tributaria dovuta per legge, va rilevato che, in base alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1 (operazioni imponibili), art. 3 (prestazioni di servizi), art. 6 (effettuazione delle operazioni), art. 13 (base imponibile), art. 21 (fatturazione delle operazioni), per ciascuna delle operazioni imponibili, tra le quali rientrano le prestazioni di servizi, deve essere emessa dal prestatore una fattura per l’ammontare del corrispettivo, che costituisce la base imponibile dell’imposta dovuta. L’art. 18, comma 1, prevede, inoltre, l’obbligo, per il soggetto che ha effettuato la prestazione di servizi, di addebitare l’imposta, a titolo di rivalsa, al committente, e cioè al soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo. In particolare, “l’operazione si considera effettuata”, ai sensi dell’art. 6, del decreto IVA “all’atto del pagamento del corrispettivo”, salvo che sia stata emessa anteriormente fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, in tal caso, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento; in coerenza con la logica dell’imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l’operazione “economica” (Cass. n. 20587 del 2011). Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che la fatturazione all’atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso, costituisce una facoltà concessa ai prestatori di servizi, ma che la stessa costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, pur se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso (v. Cass. 17876 del 2013; n. 8222de1 2011, n. 15690 del 2008; n. 6149 del 1995). 4.2. L’impugnata sentenza, che ha pretermesso tali principi, va in parte qua cassata, dovendo, appena, aggiungersi che la circostanza secondo cui gli interessi di capitolato sono dovuti alle scansioni temporali di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 33 e 35, non influenza il momento del sorgere degli obblighi fiscali, in quanto il corrispettivo trova il proprio titolo nel negozio concluso tra le parti mentre il rimborso dell’IVA deriva direttamente dalla legge.

5. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i motivi primo, secondo e terzo, accoglie il quarto ed il nono, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA