Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22275 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27708-2018 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1994/2018 del TRIBUNALE DI ANCONA,

depositato il 28/08/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 28 agosto 2018 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da I.E. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Ancona al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale rilevava che il timore persecutorio rappresentato dal richiedente asilo non assumeva le caratteristiche necessarie per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 7 e 8 ed escludeva che sussistessero le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, in assenza dei presupposti richiesti da tale norma, dato che non emergevano elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, a trattamenti inumani o degradanti o potesse subire, in caso di rimpatrio, un grave danno a causa dei fatti allegati, tenuto anche conto della presenza di istituzioni che, in caso di pericolo, sarebbero in grado di assicurare protezione;

nel contempo il collegio di merito considerava insussistente una condizione di elevata vulnerabilità all’esito di un eventuale rimpatrio, in quanto da una parte la situazione rappresentata dal richiedente asilo non comportava comunque l’impossibilita di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale, dall’altra il migrante non aveva dato prova di avere seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa;

2. ricorre per cassazione avverso tale pronuncia I.E. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

il Ministero intimato non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 7 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), nella parte in cui il Tribunale di Ancona non ha ritenuto la minaccia subita dal ricorrente da parte della Ogboni Society integrante una fattispecie di persecuzione meritevole di protezione tramite l’attribuzione dello status di rifugiato: il Tribunale, non avendo speso alcuna parola sulla credibilità del racconto del richiedente asilo (il quale aveva dichiarato di essere ricercato dalla società degli Ogboni perche si era rifiutato di prendere il posto di suo padre, anche per via della sua fede cristiana), ritenendolo quindi verosimile, avrebbe erroneamente disconosciuto lo status di rifugiato, senza tenere in considerazione la vicenda della società segreta, del tutto riconducibile nel novero della protezione richiesta;

3.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale ha premesso che il riconoscimento dello status di rifugiato necessitava la rappresentazione da parte del migrante di circostanze personali da cui si potesse desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come una persecuzione grave nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o professione di un’opinione politica; di conseguenza, a parere del collegio di merito, ai fini del riconoscimento del diritto al rifugio era necessario la contemporanea sussistenza di elementi di indole soggettiva (che dimostrassero l’appartenenza del migrante a una minoranza), di tipo causale (nel senso che gli atti persecutori dovevano conseguire da una delle ragioni tipizzate di persecuzione), di caratterizzazione ambientale (per il deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della minoranza in questione) e di elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio;

a fronte di una simile individuazione dei caratteri necessari per il riconoscimento del diritto al rifugio il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni del richiedente asilo, a prescindere dalla loro verosimiglianza, non fossero utili a rappresentare la sua appartenenza a una delle categorie che l’istituto intendeva tutelare e che comunque il timore persecutorio descritto non avesse tutte le caratteristiche necessarie per il riconoscimento della tutela richiesta;

la doglianza in esame non coglie la ratio decidendi della decisione – la quale, lungi dal non tenere in considerazione la vicenda della società segreta, la ritiene di per sè non riconducibile alle condizioni dell’istituto invocato – nè la critica in iure, ma si limita a offrire una propria lettura dei fatti narrati, ritenendoli credibili e idonei a legittimare il riconoscimento della protezione richiesta, e finisce così per sollecitare una revisione in questa sede di una valutazione che invece attiene al merito ed esula dai compiti di controllo di questa Corte;

4.1 il secondo mezzo assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), e art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f), e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto che la minaccia subita dal ricorrente dalla setta degli Ogboni integrasse una fattispecie meritevole del riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria: il Tribunale, pur avendo ritenuto credibile il migrante, avrebbe derubricato la questione della Ogbony society a vicenda di vita privata e di giustizia comune, malgrado le minacce di morte espresse da parte di una società segreta, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 5, comma 1, lett. c), non possano essere considerate un fatto di natura meramente privata ove le autorità del paese non siano in grado o non vogliano fornire protezione; il Tribunale, omettendo l’esame di parte dei documenti prodotti a tal proposito (che facevano riferimento a minacce di morte rivolte a persone che si erano rifiutate di associarsi agli Ogboni, società segreta infiltrata nei gangli di tutte le istituzioni comprese polizia e magistratura), avrebbe a torto mancato di riconoscere la protezione sussidiaria o quanto meno umanitaria, senza tenere in adeguato conto la minaccia esistente per la vita del ricorrente;

4.2 il motivo è inammissibile;

esso infatti muove dal presupposto che il Tribunale, pur avendo ritenuto credibile il racconto del richiedente asilo, abbia malamente apprezzato la vicenda narrata relegandola a una vicenda di vita privata; in realtà il Tribunale ha condiviso una valutazione di carente credibilità del racconto già espressa dalla commissione territoriale, rilevando come le dichiarazioni del migrante fossero poco plausibili, alla luce delle informazioni acquisite sul paese di origine, e apparissero affette da incoerenza interna e frequenti contraddizioni;

la censura, priva di specifica attinenza al decisum del decreto impugnato, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ ufficio Cass. 20910/2017);

peraltro la censura in esame, laddove si appunta sull’affermazione secondo cui che le dichiarazioni, “anche laddove credibili”, resterebbero confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e giustizia comune, non solo è tesa a sovvertire un argomento illustrato ad abundantiam e pertanto non impugnabile in questa sede per difetto di interesse, non costituendo la ratio decidendi della decisione (Cass. 8755/2018), ma, ancora una volta, non tiene conto delle valutazioni della vicenda compiute dal collegio di merito alla luce delle informazioni raccolte (ivi compresi i rapporti riportati e asseritamente mal interpretati), secondo cui nello stato di provenienza del migrante “sono presenti istituzioni che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo”;

5. in forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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