Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22274 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4315/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE Emanuele, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 09/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato COGLITORE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 174/08/05, depositata il 9 dicembre 2005, con la quale, dichiarato inammissibile il suo appello contro quella di primo grado, non veniva riconosciuta la pretesa circa la maggiore imposta dovuta per registro e Invim nei confronti di L.D. in ordine alla successione avente ad oggetto beni mobili e immobili relitti dal defunto marito B.V.. In particolare il giudice del gravame affermava che il ricorso in appello non era stato notificato in modo corretto, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento, da darsi, con raccomandata, giusta la sentenza della Consulta n. 346 del 1998. La contribuente resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Innanzitutto va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, secondo cui esso sarebbe inammissibile per presunta tardività.

Essa è infondata, atteso che la sentenza impugnata veniva pubblicata il 9.12.2005, mentre il ricorso per cassazione è stato preposto il 24.1.2007, e quindi appena in tempo, essendo esso l’ultimo giorno utile, come risulta dall’annotazione del cronologico dell’Unep, senza che al riguardo possa rilevare la diversa data della consegna del plico alla destinataria, dovendosi invece avere riguardo solo a quella in cui l’atto è stato affidate al pubblico ufficiale, ai fini della tempestività del gravame.

3. Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la mancanza dell’avviso di ricevimento semmai costituiva un’irregolarità che non comportava la nullità o peggio l’inesistenza della notifica del ricorso in appello, la quale poteva essere; rinnovata sol che la CTR avesse stabilito ciò, assegnando un termine, anche perchè l’ufficiale postale doveva provvedere all’eventuale successivo adempimento, mentre invece i difensori domiciliatari non avevano mai comunicato alcuna variazione di domicilio.

La censura va condivisa, dal momento che nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184 bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto, come avvenuto nella specie, in cui l’agenzia aveva prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla giacenza della raccomandata per il ricorso in appello (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9769 del 14/04/2008, n. 16354 del 2007). D’altronde in tema di contenzioso tributario, le comunicazioni e le notificazioni da effettuarsi nel corso del procedimento trovano una disciplina generale ed esaustiva nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 17, i quali prevalgono sulle diverge prescrizioni del codice di procedura civile, essendo l’applicabilità di queste ultime subordinata, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 546, art. 1, comma 2, alla compatibilità logico-giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del D.Lgs.: tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente, ponendosi i due sistemi in rapporto di specialità, nell’ambito del quale il ruolo di norma speciale dev’essere riconosciuto alla disposizione processuale tributaria, con la conseguenza che anche l’astratta ipolizzabilità di un concorso tra norme va risolta attribuendo la prevalenza alla norma processuale tributaria (V. pure Cass. Sentenze n. 12908 del 01/06/2007, n. 5504 del 2007). Peraltro eventuali errori degli addetti all’ufficio postale non avrebbero potuto dispiegare riflessi negativi sulla notificante.

Ne deriva che il ricorso va accolto con conseguente (Ndr: testo originale non comprensibile) della decisione impugnata, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR dell’Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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