Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22274 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18580-2019 proposto da:

U.V., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), SEZIONE

DISTACCATA DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2732/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 07/05/2019;

udita la regione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. U.V. ricorre in cassazione con un unico motivo avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, adito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, ne aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, nonchè di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle misure. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2. Con unico motivo il ricorrente, cittadino nigeriano dell’Edo State – che dinanzi alla competente commissione amministrativa aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio paese temendo per la propria vita in seguito all’uccisione del fratello da parte degli aderenti alla fazione politica l'(OMISSIS) ((OMISSIS)) contraria a quella del padre, membro del (OMISSIS) ((OMISSIS)”), durante una riunione politica indetta dal genitore – fa valere la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e della circolare 30 luglio 2015, n. 3716, della Commissione nazionale per il diritto di asilo in cui era incorso il tribunale di Campobasso, mancando di valutare la situazione di instabilità del paese di origine del richiedente ai fini della concessione di un permesso di soggiorno per fini umanitari, nella ipotesi di impossibilità di rimpatrio a causa di insicurezza non riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e).

Il motivo è inammissibile per genericità.

La concessione della protezione umanitaria risponde ad una fattispecie complessa alla cui definizione concorrono con le condizioni di vulnerabilità personale del richiedente protezione, positivamente scrutinabili anche in relazione alle condizioni di instabilità del paese di rimpatrio, l’integrazione raggiunta nel territorio nazionale; colui che ricorre in cassazione non può pertanto circoscrivere la censura alla decisione di merito di rigetto alla mancata valutazione da parte del giudice della situazione di instabilità del paese di origine senza, nel contempo, portare contestazione alla ritenuta mancata sua integrazione in territorio italiano (Cass. SU a 29459 del 13/11/2019).

Il ricorso si limita a dedurre sulla situazione di generale instabilità della Nigeria, senza far riferimento a ragioni personali di vulnerabilità del ricorrente alla stregua della giurisprudenza richiamata, nè censurare in modo specifico la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in ordine ad un preteso suo rischio di danno a causa della attività politica del padre.

3. Il ricorso è, pertanto, in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta solo intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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