Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22274 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.L., Elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bafile, n.

5, nello studio dell’avv. Enzo Stella, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, – ORA ROMA CAPITALE, Elettivamente domiciliato in

Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, nello studio dell’avv. Luigi

D’Ottavi, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 4047,

depositata in data 11 ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal cons. dott. Pietro Campanile;

udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. dott. CARDINO Alberto,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, pronunciando sulla domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione proposta dal sig. P.L. nei confronti del Comune della Capitale in relazione a un’area di sua proprietà, sottoposta a procedimento ablativo nell’ambito della realizzazione del c.d. Sistema Direzionale Orientale, ha determinato l’indennità in Euro 116.017,20, disponendone il deposito con gli interessi decorrenti dalla data del decreto di esproprio.

1.1 – Per quanto in questa sede maggiormente rileva, la corte territoriale, rilevato che il terreno aveva natura edificatoria e che l’indennità andava commisurata al suo valore di mercato, ha ritenuto di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, come conseguite all’esito delle osservazioni dei consulenti di parte.

1.2 – La Corte ha poi aggiunto che non poteva tenersi conto del maggior valore unitario invocato dal P. sulla base di una Delib. Consiglio Comunale 2 agosto 2005, avente ad oggetto terreni con caratteristiche similari, in quanto detta transazione riguardava una permuta di un compendio immobiliare esteso per 19.000 mq, finalizzato alla realizzazione di un’area museale, non comparabile con il terreno in oggetto.

E’ stata infine rigettata la richiesta concernente la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, non essendosi per altro fornita alcuna prova, da parte dell’attore, in merito al maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c..

1.3 – Per la cassazione di tale decisione il P. propone ricorso, affidato a due motivi, cui la parte intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendo contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente premette che la Corte di appello ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affermando che le stesse avevano tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte. In realtà si sostiene – il consulente tecnico d’ufficio avrebbe valutato, e fatto proprie, le sole argomentazioni del consulente dell’ente espropriante, basate, per altro “su valori di mercato irrisori e fuori di ogni realtà”.

2.1 – La censura presenta aspetti di inammissibilità e di infondatezza.

Sotto quest’ultimo profilo deve richiamarsi il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., 9 gennaio 2009, n. 282). Quanto al rilievo specificamente mosso alla consulenza tecnica d’ufficio, va rilevato che la sentenza impugnata ha espressamente precisato che le valutazioni del proprio ausiliare avevano tenuto conto “delle osservazioni poste in essere da entrambe le parti, espropriante ed espropriata, attraverso i loro CTP”.

Tanto premesso, deve rilevarsi che tale assunto non risulta adeguatamente contraddetto nel motivo in esame, essendo evidente, in primo luogo, che l’adesione alle tesi prospettate da una parte – che costituisce l’unico rilievo avanzato con la censura in esame – non consente di escludere che le argomentazioni dell’altra parte non siano state valutate e quindi disattese. Sotto altro aspetto deve evidenziarsi l’assoluta carenza nel motivo in esame di qualsiasi indicazione in ordine alle critiche mosse all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Mette conto di ribadire, sotto tale profilo, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 3 giugno 2016, n. 11482; Cass., 17 luglio 1014, 16368).

3 – Del pari infondata è la seconda doglianza, con la quale si deduce insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’esclusione, da parte della corte distrettuale, della rilevanza della stima concernente altro terreno, quale risultante dalla Delib. Consiglio Comunale di Roma 2 Agosto 2005, n. 190.

Nella sentenza impugnata la deduzione relativa alla stima risultante dalla delibera sopra indicata è stata espressamente esaminata, e ritenuta incongrua con motivazione, ancorchè concisa, adeguata, per essersi fatto riferimento alla diversità della situazione prospettata, sia perchè correlata a “un annoso contenzioso amministrativo”, sia perchè inerente a una permuta “di compendi immobiliari di quasi 19.000 mq”. D’altra parte, l’unico argomento posto a fondamento della censura, costituito dal rilievo che entrambi i terreni si trovavano “nel comprensorio di Pietralata”, appare all’evidenza privo di decisiva rilevanza, laddove si prescinde totalmente dalla caratteristiche oggettive rispettivamente riscontrabili nelle due aree, nonchè dai profili, sia qualitativi, sia giuridici, che connotavano l’allegata transazione.

3.1 – Mette conto di richiamare, in ogni caso, il consolidato principio secondo cui, ove nel ricorso per cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente, il quale denunzi l’insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa – pur se essa sia supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale – essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (Cass., 23 dicembre 2012, n. 25927; Cass., 9 gennaio 2009, n. 261).

5 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del P. al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA