Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22273 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22273
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4291/2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
S.C.M., S.G., elettivamente
domiciliati in ROMA VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato MAZZA
Leonardo, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine;
– controracorrenti –
avverso la sentenza n. 116/2005 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,
depositata il 13/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidare ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissiono tributaria regionale delle Marche n. 116/7/05, depositata il 13 dicembre 2005, con la quale, rigettato il suo gravame contro quella di primo grado, la pretesa dell’ufficio relativa alla liquidazione di maggiore Imposta di successione per immobili di interesse artistico e storico nei confronti di C.M. e S.F., eredi di S.M., non veniva riconosciuta. In particolare il giudice di appello affermava che entrambe le agevolazioni inerenti, alla rendita più ridotta e alla tariffa più bassa nella zona di ubicazione dei cespiti andavano applicate entrambe.
I contribuenti resistono con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l’eccezione pregiudiziale sollevata dai controricorrenti circa la inammissibilità del ricorso per tardività va disattesa, posto che il 28 gennaio 2007 cadeva di domenica, e quindi il giorno successivo era utile per notificare l’atto di gravame.
Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che le agevolazioni invocate non potevano essere riconosciute entrambe, dal momento che la rendita con la categoria agevolata non era cumulabile con la tariffa di favore in mancanza di espressa previsione normativa, trattandosi di benefici previsti per imposte e differenti: rispettivamente reddito e registro.
La censura è fondata, giacchè in tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, avendo natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall’art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva, si applica nella sola materia per la quale è stata dettata, quella delle imposte sui redditi, e non è estensibile, in difetto di apposita disposizione di legge, all’INVIM (o all’imposta di registro), in relazione alla quale, peraltro, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 4, già prevede una specifica agevolazione, consistente nella concessione al venditore di una riduzione del 25% sull’incremento di valore di tali immobili, così pure; allorquando essi, cadano in successione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 20083 del 18/09/2009, n. 17152 del 27/08/2004).
Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, sicchè va disposto il rigetto del ricorso in opposizione dei contribuenti avverso l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
Quanto alle spese del presente giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti, tenuto conto della particolare natura della questione trattata.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011