Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22273 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25442-2018 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORIO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1582/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 26 luglio 2018 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da J.L. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Ancona al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale rilevava che il timore persecutorio rappresentato dal richiedente asilo non assumeva le caratteristiche necessarie per riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 7 e 8 e, condivisa la valutazione di carente credibilità del racconto, escludeva che sussistessero le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, in assenza dei presupposti richiesti da tale norma, dato che non emergevano elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, a trattamenti inumani o degradanti o potesse subire, in caso di rimpatrio, un grave danno, tenuto conto della inattendibilità del suo racconto e della sola presenza di civili nella regione di provenienza;

nel contempo il collegio di merito considerava insussistente una condizione di elevata vulnerabilità all’esito di un eventuale rimpatrio, in quanto da una parte la situazione rappresentata dal richiedente asilo non comportava comunque l’impossibilita di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale, dall’altra non era possibile valutare in tali termini l’effetto dello sradicamento dal contesto socio-economico nazionale, poichè nel paese di provenienza non erano segnalate compromissioni dell’esercizio dei diritti umani e il migrante non aveva dato prova di avere seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa;

2. ricorre per cassazione avverso tale pronuncia J.L. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione;

il Ministero intimato non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella parte in cui non sono state ritenute credibili le dichiarazioni del richiedente asilo, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di documenti decisivi oggetto di discussione in giudizio che supporterebbero il racconto del ricorrente: il Tribunale avrebbe ritenuto non credibile il racconto del ricorrente facendo rinvio alla motivazione espressa dalla commissione territoriale, benchè la stessa, nel formulare una simile valutazione, avesse erroneamente ritenuto che non fossero stati rispettati i criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

3.2.1 secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di protezione internazionale e umanitaria la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento (Cass. 26921 /2017);

il Tribunale, in applicazione di questi principi, ha condiviso la valutazione di carente credibilità già espressa dalla commissione territoriale, registrando come il richiedente, parlando un idioma di uno stato diverso da quello utilizzato nella regione di asserita provenienza, non fosse stato in grado di circostanziare il proprio racconto su fatti essenziali e determinanti l’espatrio e avesse reso dichiarazioni contenenti frequenti contraddizioni su punti principali della storia;

a fronte di questi argomenti la censura in esame risulta inammissibile per una pluralità di motivi;

3.2.2 la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c);

un simile apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (censura in cui non rientra l’omesso esame di elementi probatori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; Cass., Sez. L., 8053/2014), come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, mentre si deve escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019);

sicchè il motivo di ricorso che deduca l’avvenuta violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della Fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale, risulta giocoforza inammissibile, poichè il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

3.2.3 d’altra parte la doglianza non si rapporta con l’articolata e autonoma motivazione resa sul punto dal collegio del merito, che doveva essere oggetto di impugnazione, ma torna a rinnovare le critiche già sollevate in ordine alle valutazioni compiute in proposito dalla commissione territoriale;

il che comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità della critica in esame, poichè nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nella fase di merito e motivatamente disattese dal giudice, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla decisione impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima;

in forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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