Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22272 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1214 2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO

24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO TORTONESE,

ILARIA BIAGI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA

19, presso lo studio dell’avvocato STEFANO AMBROSINI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO IOZZO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Torino, con decreto depositato in data 2 novembre 2017, liquidava in favore del Dott. M.M.L., curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., il compenso per l’attività svolta tenendo conto degli acconti girl incassati dal primo curatore, dott. G.M., che il collegio reputava congrui a remunerare per intero l’attività svolta da quest’ultimo;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso G.M. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso M.M.L. e il fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo denuncia la violazione della L. fall., art. 30 e dell’art. 111 Cost., comma 6: il Tribunale, nell’attribuire all’ultimo curatore un importo pari al 30% del compenso complessivamente liquidato malgrado questi si fosse occupato delle sole attività di chiusura della procedura, avrebbe fatto ricorso a formule di mero stile, di modo che il provvedimento emesso doveva considerarsi nullo perchè sostanzialmente mancante di una reale motivazione;

3.2 il secondo mezzo lamenta la violazione della L. fall., art. 39 e dell’art. 101 c.p.c., in quanto il G. non sarebbe stato informato del deposito dell’istanza di liquidazione nè avrebbe avuto modo di partecipare al procedimento diretto alla quantificazione e alla ripartizione del compenso;

3.3 con il terzo motivo il decreto impugnato è censurato per violazione della L. fall., art. 39, e del D.M. n. 30 del 2012, artt. 1 e 2, poichè il decreto impugnato non avrebbe tenuto conto delle effettive percentuali di attivo realizzate da ciascun curatore nel corso del proprio incarico e avrebbe così totalmente disatteso il criterio della proporzionalità;

4. i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati;

4.1 secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ove il Tribunale sia chiamato alla determinazione del compenso complessivo spettante al curatore del Fallimento ed al successivo riparto dello stesso tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, l’unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. fall., art. 39, di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 14631/2018, Cass. 13551/2012);

ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico deve perciò avere la possibilità di rappresentare al collegio le propriè prospettazioni in ordine alle modalità di liquidazione e ripartizione del compenso, non essendo a ciò sufficiente il fatto che l’ultimo curatore, senza notiziare in alcun modo chi lo ha preceduto nello svolgimento dell’incarico della propria iniziativa, solleciti la complessiva liquidazione del compenso rispetto all’attività svolta da entrambi i curatori;

4.2 la giurisprudenza di questa Corte è altrettanto ferma nel ritenere che la complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione necessiti di una specifica motivazione con riferimento ai criteri di riparto seguiti ai sensi della L. fall., art. 39, ed in relazione alla disciplina regolamentare ivi richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 25532/2016, Cass. 9053/2017);

a tal fine non e sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili per la loro genericità a una serie indeterminata di casi senza alcun riferimento a quello concreto, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l’iter logico-intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare alla liquidazione tramite l’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018);

il che comporta in primo luogo, ove si siano succeduti nella funzione più curatori, che la valutazione dell’opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui non state condotte le operazioni abbia carattere personalizzato per ciascun curatore, non sia svolta in maniera cumulativa e avvenga tramite l’illustrazione di specifici argomenti non con il ricorso a frasi fatte:

4.3 ai fini dell’applicazione del criterio di proporzionalità previsto dalla L. Fall., art. 39, comma 3, sarà poi necessario precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico e determinare, all’interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla rase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato (Cass. 19730/2009);

4.4 il decreto impugnato non si è affatto attenuto a questi criteri, sia per aver fatto ricorso a frasi standardizzate e prive di specifico riferimento alla procedura, sia per aver omesso una specifica valutazione dell’opera prestata da ciascun curatore, sia per non aver addotto alcun argomento rispetto al criterio di proporzionalità, che non è stato neanche indicato nel corpo della motivazione;

5. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Torino, il quale, nel procedere a nuovo esame dell’istanza di liquidazione dei compensi, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui denuncia di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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