Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22272 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26562-2009 proposto da:

G.G., (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABBI 24, presso

l’avvocato LUCIO GREZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCELLO CUGLIANDRO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1283/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/16dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

inammissibilità del secondo.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto notificato al Banco di Sicilia s.p.a. il 20 novembre 2009 G.G., nella qualità di erede del defunto G.R., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, depositata il 7 ottobre 2008 e resa nei confronti anche degli altri eredi di G.R. ( R.R. nonchè A., Gi. e G.F.) costituiti in giudizio unitamente all’odierno ricorrente, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dal Banco di Sicilia avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, è stata dichiarata l’inefficacia, a norma dell’art. 2901 c.c., dell’atto stipulato il (OMISSIS) con il quale il defunto G.R., debitore del Banco di Sicilia quale fideiussore della s.r.l. Centro Vendita Rateale, aveva donato al figlio G. la quota pari alla metà indivisa della nuda proprietà di un immobile.

La intimata società non ha svolto difese.

2. Con ordinanza emessa all’udienza del 5 novembre 2015, e regolarmente comunicata, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi del donatario G.R. ( A., Gi. e G.F. nonchè R.R.), fissando a tal fine il termine di giorni sessanta dalla comunicazione.

Scaduto infruttuosamente tale termine, è stata fissata nuova udienza.

3. Dato atto della mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato, si impone, a norma dell’art. 331 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese del giudizio non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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