Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22271 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1159/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 89/2005 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata l’08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 89/06/05, depositata l’8 novembre 2005, con la quale, rigettato il suo appello avverso quella della commissione tributaria provinciale, veniva accolta l’opposizione di A. P. avverso quattro avvisi di diniego di rimborso relativi all’Irap pagata dal 1998 al 2001, e relativi all’esercizio della professione di medico libero professionista, convenzionato col Ssn..

In particolare il giudice di appello affermava che la contribuente non aveva un’organizzazione, e perciò non poteva nemmeno esperire la pratica di condono. L’intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’Irap non costituisce imposta sul reddito, bensì attiene al dato reale dello svolgimento di una professione in modo autonomo, e perciò il rimborso non poteva essere riconosciuto.

Il motivo è infondato, dal momento che, in tema di IRAP, l’esercizio di lavoro professionale è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”: il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, e nel caso in specie il giudice di appello escludeva la sussistenza di una siffatta autonoma organizzazione (Cfr. anche Cass. Sez. U., Sentenza n. 1238 del 26/05/2009, Sent. n. 3673 del 2007). Si tratta di accertamento di fatto, che non può essere perciò messo in discussione in questa sede.

3. Il secondo e terzo motivo, attinenti a violazione di norme di legge, e a vizio di motivazione, rimangono assorbiti.

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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