Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22271 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 13/09/2018), n.22271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11411-2017 proposto da:

A C SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

Sig. F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

MANNO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale e legale

rappresentante p.t. Dott. S.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 16, presso lo studio

dell’avvocato NATALINO GUERRIERI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.F.;

– intimato –

Nonchè da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FIORAVANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

A C SOLUZIONI SRL, GENERALI ITALIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1185/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE,

depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per

difetto del contraddittorio mancando il responsabile del danno;

udito l’Avvocato MAURO BOTTONI;

udito l’Avvocato MARCO PISTOLESE per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 la società A.C. Soluzioni s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la AC”) convenne dinanzi al Giudice di pace di Anagni C.F. e la società Generali Italia s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”), esponendo che:

-) C.F. era proprietario di un veicolo che il (OMISSIS) era stato danneggiato da un sinistro stradale;

-) C.F. aveva di conseguenza acquisito un credito risarcitorio nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, la Generali (ai sensi dell’art. 149 cod. ass., ovvero in virtù del c.d. risarcimento diretto);

-) C.F. aveva ceduto pro solvendo il proprio credito alla AC, “per estinguere un debito contrattuale” nei confronti della AC, fino alla concorrenza di Euro 792;

-) la Generali non aveva adempiuto la propria obbligazione nei confronti della cessionaria.

Chiese pertanto:

(a) in via principale, la condanna della Generali al pagamento della somma di Euro 792, pari alla quota di credito risarcitorio che il danneggiato creditore aveva ceduto alla AC, oltre spese legali stragiudiziali ed accessori;

(b) in subordine, la condanna di C.F. al pagamento in favore della AC della somma di Euro 792, a titolo di corrispettivo “per la prestazione fruita” (la cui natura non viene indicata nel ricorso; dall’esame degli atti si apprende nondimeno che trattavasi del corrispettivo per il noleggio di una autovettura).

2. Ambedue i convenuti si costituirono: la Generali deducendo di avere già risarcito integralmente C.F.; e quest’ultimo chiedendo l’accoglimento della domanda attorea ovvero, in subordine, la condanna della Generali a risarcirgli il danno patito in conseguenza del sinistro sopra ricordato.

3. Con sentenza n. 31 del 2013 il Giudice di pace di Anagni dichiarò la propria incompetenza per territorio.

Con sentenza 21.10.2016 n. 1185 il Tribunale di Frosinone, quale giudice d’appello:

(a) ritenne erronea la declinatoria di competenza pronunciata dal Giudice di pace;

(b) istruì, di conseguenza, la causa nel merito;

(c) ritenne che C.F. concausò, per colpa stimabile nella misura del 30%, il sinistro;

(d) ritenne che C.F. avesse ceduto alla AC non l’intero credito risarcitorio, ma solo la parte di esso avente ad oggetto il risarcimento del danno da fermo tecnico, vale a dire i costi per il noleggio d’una vettura sostitutiva;

(e) stimò tali costi nella misura di Euro 225,50, che al netto del concorso di colpa della vittima ridusse ad Euro 157,50. Entro tale limite accolse la domanda della AC, condannando C.F. a pagare a quest’ultima il maggior costo del noleggio.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata in via principale dalla AC con ricorso fondato su tre motivi; ed in via incidentale da C.F. con ricorso fondato su un motivo.

La Generali ha resistito con controricorso alla sola impugnazione principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ordine delle questioni.

1.1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale.

Con esso infatti viene sottoposta a questa Corte la questione della integrità del contraddittorio, che ovviamente è preliminare all’esame del merito, dal momento che una pronuncia che non riguardasse tutti i litisconsorti necessari sarebbe inutiliter data.

2. Il motivo (unico) di ricorso incidentale.

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale C.F. lamenta che al giudizio non abbia partecipato il responsabile del sinistro, tale Q.G., che ai sensi dell’art. 144 cod. ass. è un litisconsorte necessario.

2.2. Il motivo è fondato.

Nel giudizio proposto dalla vittima d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo dalla cui circolazione è derivato il danno.

Questa regola si applica sia nel caso di azione proposta contro l’assicuratore del responsabile, ai sensi dell’art. 144 cod. ass.; sia nel caso di azione proposta contro l’assicuratore della vittima stessa, ai sensi dell’art. 149 cod. ass. (da ultimo, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01).

2.3. Nè rileva che il credito risarcitorio sia stato ceduto dal danneggiato, in parte, ad un terzo.

La cessione del credito comporta infatti il beneficium cedendarum actionum, e la domanda proposta dal cessionario sarà dunque soggetta alle medesime regole processuali cui sarebbe stata soggettqg se l’avesse proposta la vittima (Sez. 3, Sentenza n. 51 del 10/01/2012, Rv. 621069 – 01).

2.4. L’accoglimento del ricorso incidentale assorbe l’esame di quello principale.

2.5. Va dunque dichiarata la nullità della sentenza d’appello e di quella di primo grado. La cassazione della sentenza d’appello impone il rinvio della causa al Giudice di pace, in virtù del principio – stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo cui quando vi è stata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado nè da quello di appello, è viziato l’intero processo, con la conseguenza che va dichiarato l’annullamento delle pronunce emesse con rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3, (Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013).

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale;

(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Anagni, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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