Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22271 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 03/11/2016), n.22271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.E. IN B. e B.M.L., elettivamente domiciliati

in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, presso l’avv. ANDREA MANZI,

dal quale, unitamente all’avv. ELISABETTA CICIGOI del foro di

Milano, sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale

per notaio J.D. del (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in

Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4386/15,

pubblicata il 20 luglio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Coglitore per delega del difensore dei ricorrenti e

l’Avvocato dello Stato per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Francesca CERONI, la quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 14 febbraio 2014, il Tribunale di Roma rigettò la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da S.E. in B. e dal figlio B.M.L., cittadini australiani.

2. L’impugnazione proposta dagli attori è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 20 luglio 2015.

Premesso che la S., nata a (OMISSIS), aveva acquistato la cittadinanza italiana ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, comma 2, a seguito del matrimonio contratto il (OMISSIS) con B.A., cittadino italiano, la Corte ha rilevato che l’attrice, già residente con il coniuge nei territori dell’Adriatico orientale annessi dalla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, dopo aver abbandonato la terra d’origine per trasferirsi in Italia il (OMISSIS), aveva esercitato il diritto di opzione previsto dall’art. 19, secondo comma, del predetto Trattato, scegliendo la cittadinanza italiana; nel 1951, i coniugi erano poi emigrati in Australia, ottenendo nel 1957 la cittadinanza di quello stato, con automatica rinuncia a quella italiana.

Ciò posto, e rilevato che la rinuncia alla cittadinanza italiana non era stata imposta da eventi straordinari, ma aveva avuto luogo spontaneamente, al fine di acquisire la cittadinanza australiana, la Corte ha escluso l’applicabilità della L. 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 17 bis e 17 ter, ritenendo a tal fine ininfluente la mancata trascrizione della rinuncia nei registri di cittadinanza da parte dell’autorità consolare, avente efficacia meramente dichiarativa di un evento determinato dall’applicazione automatica della L. n. 555 del 1912, art. 8. Ha precisato che la S. non si era avvalsa neppure della possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 13, lett. c), non avendo d’altronde mai trasferito la sua residenza in Italia, ed ha aggiunto che il rigetto della domanda da lei proposta comportava l’assorbimento di quella proposta dal figlio, impedendo il trasferimento della cittadinanza in favore di quest’ultimo.

3. Avverso la predetta sentenza la S. ed il B. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 91 del 1992, artt. 17 bis e 17 ter, sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità di tali disposizioni, introdotte dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del loro tenore letterale e della loro ratio, consistente nel permettere il riconoscimento della cittadinanza italiana, senza limitazioni temporali, in favore di quei cittadini che per impedimenti oggettivi non avevano potuto riacquistarla ai sensi dell’art. 17, della medesima legge, entro il termine biennale da quest’ultima previsto. Affermano infatti che gli unici requisiti prescritti sono costituiti dal possesso, alla data del 10 giugno 1940, della cittadinanza italiana e del domicilio nei territori ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi, risultando invece irrilevante la circostanza che la cittadinanza, acquistata mediante l’esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 19, del medesimo Trattato. sia stata poi perduta per altre cause.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti ribadiscono la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 91 del 1992, artt. 17 bis e 17 ter, osservando che, nel ricondurre al Trattato italo-jugoslavo di Osimo l’introduzione delle norme in esame, la Corte di merito non ha considerato che lo stesso è stato ratificato con L. 14 marzo 1977, n. 73, anteriore alla L. n. 124 del 2006, che ha introdotto le predette disposizioni proprio al fine di consentire il riconoscimento della cittadinanza a coloro che l’abbiano persa per cause contingenti, determinate dalle gravi condizioni economiche che afflissero l’Italia nel secondo dopoguerra.

3. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Com’è noto, la L. n. 91 del 1992, nell’introdurre una nuova disciplina della cittadinanza, ha previsto un rovesciamento del principio in precedenza stabilito dalla L. n. 555 del 1912, art. 8, secondo cui l’acquisto di una cittadinanza straniera, accompagnato dal trasferimento della residenza all’estero, determinava automaticamente la perdita della cittadinanza italiana: l’art. 11, della L. n. 91 cit. dispone infatti che il possesso, l’acquisto o il riacquisto di una cittadinanza straniera da parte di chi sia in possesso di quella italiana non impedisce la conservazione di quest’ultima, ferma restando la facoltà di rinunciarvi, in caso di trasferimento della residenza all’estero. Per consentire l’applicazione di questo nuovo principio anche a coloro che sotto la vigenza delle precedenti disposizioni avessero perduto la cittadinanza come effetto automatico delle stesse, l’art. 17, contemplava una disciplina transitoria, che attribuiva ai predetti soggetti la facoltà di riacquistare la cittadinanza, semplicemente effettuando una dichiarazione in tal senso entro due anni dall’entrata in vigore della L. n. 91, termine in seguito più volte prorogato fino al 31 dicembre 1997, ai sensi della L. 22 dicembre 1994, n. 736, art. 1, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 195.

In assenza di un’apposita previsione, il riacquisto della cittadinanza italiana non si estendeva tuttavia ai figli maggiorenni, nè a coloro che, già in possesso della cittadinanza italiana, l’avessero perduta in applicazione di altre disposizioni di legge: tra questi, i cittadini italiani di età superiore a diciotto anni ed aventi come lingua usuale l’italiano (nonchè i loro tigli nati successivamente), che al 10 giugno 1940 risultassero domiciliati nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava per effetto del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, e che entro un anno dalla entrata in vigore dello stesso non avessero esercitato il diritto di opzione in favore della cittadinanza italiana, previsto dall’art. 19; nonchè i cittadini italiani che alla medesima data risiedessero permanentemente nel territorio libero di Trieste (ed i loro discendenti nati successivamente), la cui sorte, ai sensi dell’art. 3 del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, era destinata a restare disciplinata dalla legge jugoslava, ove la loro residenza al momento dell’entrata in vigore del Trattato si trovasse nel territorio della predetta Repubblica, a meno che, come previsto dallo scambio di lettere di cui all’allegato 6^ del Trattato, non appartenessero al gruppo etnico italiano ed avessero manifestato entro un anno l’intenzione di trasferirsi in Italia. I mutamenti successivamente intervenuti nella composizione territoriale e nella situazione politica dei predetti territori, comportando la rimozione degli ostacoli che potevano aver condizionato l’esercizio del diritto di opzione tanto all’epoca dei predetti Trattati quanto a quella dell’entrata in vigore della L. n. 91 del 1992, indussero peraltro ad integrare la disciplina transitoria prevista dall’art. 17 cit., attribuendo anche ai soggetti in questione la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana, nonostante l’intervenuta scadenza del termine fissato dalla predetta disposizione. A tanto si provvide proprio con l’emanazione della L. n. 124 del 2006, che, introducendo gli artt. 17 bis e 17 ter, consentì ai soggetti già cittadini italiani (ed ai loro figli o discendenti in linea retta), già residenti nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava, di ottenere il riconoscimento della cittadinanza mediante la presentazione di un’apposita istanza. corredata della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 19 del Trattato di Parigi ed all’art. 3 del Trattato di Osimo, nonchè. per i discendenti, il rapporto di discendenza ed il requisito della lingua e della cultura italiane.

In quanto rivolte esclusivamente ai soggetti che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti per l’esercizio del diritto di opzione, non avessero manifestato la volontà di conservare o riacquistare la cittadinanza italiana entro i termini previsti dai Trattati di Parigi e di Osimo, nonchè ai loro figli e discendenti, la predetta disciplina non può dunque trovare applicazione ai ricorrenti: la S., per sua stessa ammissione, si trova infatti in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalle predette disposizioni, avendo tempestivamente esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 19, del Trattato di Parigi, con la conseguente conservazione della cittadinanza italiana, che ha poi perduto non già per effetto della perdurante residenza nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava, da lei abbandonati ancor prima di esercitare il diritto di opzione, ma a seguito del trasferimento in Australia e del successivo acquisto della cittadinanza di quello Stato. La circostanza che, diversamente dalla L. n. 91 del 1992, art. 17, gli artt. 17 bis e 17 ter, introdotti dalla L. n. 124 del 2006, non contemplino alcun termine per l’esercizio della facoltà da essi prevista, non comporta che la stessa, già consumatasi fin dal dopoguerra per effetto dell’opzione in favore della cittadinanza italiana, possa essere nuovamente esercitata per riottenerla a seguito della perdita causata da eventi diversi da quelli indicati. Nessun rilievo può assumere, in contrario, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle predette disposizioni, ostandovi la stessa ratio di queste ultime, non applicabili al di fuori delle fattispecie da esse specificamente previste: diversamente opinando, la disciplina in esame determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini italiani che, dopo aver perduto la cittadinanza in applicazione della L. n. 555 del 1912, art. 8, non abbiano esercitato la facoltà di riacquistarla entro il termine previsto dall’art. 17, e quelli già residenti nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava, ai quali dovrebbe ritenersi consentito di perderla per qualsiasi causa e riacquistarla anche più volte, senza alcun limite di tempo.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente, avendo perduto la cittadinanza ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, avrebbe potuto riacquistarla soltanto ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 17, proponendo la relativa istanza entro due anni dall’entrata in vigore della stessa, ovvero ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) della medesima legge, rilasciando un’apposita dichiarazione di volontà in tal senso e stabilendo entro un anno la propria residenza nel territorio della Repubblica.

4. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., insistendo altresì sulla violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 91 del 1992, artt. 17 bis e 17 ter, ed affermando che, nel ricollegare al rigetto della domanda proposta dalla S. l’assorbimento di quella proposta dal B., la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’autonomia della posizione di quest’ultimo, avente tutti i requisiti prescritti dall’art. 17 bis cit., lett. b), vale a dire la qualità di figlio di un soggetto che all’epoca del Trattato di Parigi era già cittadino italiano e la conoscenza della lingua e della cultura italiana.

4.1. Il motivo è infondato.

Nel riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 17 bis, lett. a), postula infatti che i loro genitori o ascendenti, indipendentemente dall’intervenuto riacquisto della cittadinanza, si trovassero nelle condizioni e fossero in possesso dei requisiti cui la predetta disposizione subordina l’esercizio della relativa facoltà: nel caso in esame, la configurabilità della fattispecie di cui alla lettera a) è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, in virtù dell’affermata riconducibilità della perdita della cittadinanza italiana ad un evento sopravvenuto all’esercizio del diritto di opzione previsto dal Trattato di Parigi, anzichè al mancato esercizio di tale diritto, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per l’acquisto della cittadinanza neppure nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 17 bis, lett. b).

5. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 555 del 1912, art. 8, comma 1, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto spontanea la rinunzia della S. alla cittadinanza italiana, senza considerare che tale scelta non era stata libera, ma imposta dalla legge australiana all’epoca vigente (Nationality and Citizenship Ad 1948), la quale obbligava gli emigranti a rinunciare alla propria cittadinanza per poter acquistare quella australiana, indispensabile per il godimento dei più elementari diritti civili e sociali. L’affermata spontaneità della rinuncia non trova giustificazione nelle modalità di acquisto della cittadinanza da parte della ricorrente, il cui rigoroso riscontro, imposto dalla rilevanza costituzionale del diritto azionato, avrebbe consentito di accertare che la S. non aveva mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza dinanzi all’Autorità consolare italiana, ma si era limitata a prestare giuramento di fedeltà al Commonwealth ed alla Corona, come richiesto dalla legge australiana.

6. Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 555 del 1912, artt. 13 e 16, osservando che, nel ritenere ininfluenti la mancata effettuazione della rinuncia dinanzi all’Autorità consolare e la mancata trascrizione della stessa, la Corte di merito non ha considerato che si tratta di due atti ben distinti, il primo dei quali determina la perdita della cittadinanza, mentre il secondo è volto a rendere pubblica la scelta compiuta. Nella specie, l’inosservanza delle formalità prescritte per la rinuncia impedisce di ricollegare automaticamente la perdita della cittadinanza italiana all’acquisto di quella australiana, soprattutto se si considera che lo Stato italiano ne è venuto a conoscenza soltanto a seguito della presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza e della produzione della relativa documentazione.

7. I predetti motivi, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, in quanto concernenti aspetti diversi della medesima questione, sono fondati.

In tema di cittadinanza, e con specifico riferimento all’interpretazione della L. n. 555 del 1912, art. 8, questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che l’acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all’estero della propria residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell’art. 8 cit., lett. a) e b), che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell’interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana (cfr. Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1979, n. 5250; Cass., Sez. 3^, 21 novembre 1981, n. 6220). Tale orientamento, avente la sua giustificazione nel principio, che permeava l’intera disciplina dettata dalla L. n. 555 del 1912, dell’esclusione del fenomeno della doppia cittadinanza, può ritenersi ormai recessivo, nella parte in cui ricollega la conservazione della cittadinanza italiana alla configurabilità dell’acquisto di quella straniera come effetto di circostanze preponderanti o comunque indipendenti dalla volontà dell’interessato, attribuendo ai predetti fattori un rilievo preminente rispetto alla precisa determinazione del cittadino d’interrompere ogni legame con il Paese di origine. Un ruolo decisivo. in tal senso, dev’essere riconosciuto alla stessa L. n. 91 del 1992, la quale, come si è detto, all’art. 11 sancisce espressamente il principio secondo cui il possesso, l’acquisto o il riacquisto di una cittadinanza straniera non preclude la conservazione di quella italiana, ma consente soltanto di rinunciarvi, subordinatamente allo stabilimento della propria residenza all’estero. Le Sezioni Unite di questa Corte. nell’esaminare la situazione di una donna, figlia di una cittadina italiana che aveva perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, in epoca anteriore alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, hanno avuto d’altronde modo di precisare che, come emerge dalla struttura normativa dell’istituto, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia, in tal senso deponendo soprattutto l’art. 4 Cost., il quale delinea la cittadinanza come una condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e dalla quale sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con la società e le altre persone che ad essa appartengono, nonchè le convenzioni internazionali rilevanti ai sensi dell’art. 117 Cost. (dall’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 al Trattato di Lisbona approvato dal Parlamento Europeo il 16 gennaio 2008) (cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4466; nel medesimo senso, Cass., Sez. 1^, 11 febbraio 2010, n. 3175; 7 agosto 2009, n. 18089). In quest’ottica, è stata esclusa anche la natura costitutiva dell’atto che sancisce il riacquisto della cittadinanza in caso di perdita, sottolineandosi come ai sensi tanto della normativa previgente quanto di quella attuale tale effetto sia ricollegato alla dichiarazione resa dall’interessato all’autorità amministrativa, avente portata ricognitiva, e conferendosi rilievo al carattere vincolato degli atti ad essa conseguenti, i quali, in quanto inerenti ad un diritto soggettivo, non possono che fondarsi sui documenti prodotti da chi li richiede, in applicazione dei principi d’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2009. n. 4466). Per altro verso, ponendosi l’accento sulla necessaria volontarietà della rinuncia alla cittadinanza, emergente dagl’interventi della Corte costituzionale in materia, si è rilevato come le stesse ipotesi previste dalla L. n. 555 del 1912, art. 8, possano essere ritenute, se interpretate alla luce delle scelte compiute dal legislatore del 1992, non equiparabili all’espressione di una volontà abdicativa liberamente determinatasi (cfr. Cass., Sez. 6^, 5 novembre 2015, n. 22608; 18 marzo 2014, n. 6205), con ciò lasciandosi chiaramente intendere che, al di là della spontaneità della scelta cui è riconducibile l’acquisto della cittadinanza straniera, ciò che conta, in definitiva, è proprio la configurabilità della rinuncia a quella italiana come atto consapevole e volontario dell’interessato.

Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata. nella parte in cui, accertato che la S., dopo essersi trasferita nel 1951 in Australia, aveva chiesto nel 1957 la cittadinanza di quello Stato, ha ritenuto che, in quanto spontanea e non imposta da eventi straordinari, tale iniziativa comportasse l’automatica rinuncia alla cittadinanza italiana, ricollegabile alla sua libera scelta e volontà di diventare nuova cittadina dello Stato dove era emigrata. Tale rinuncia, non imposta dalla legislazione australiana all’epoca vigente (Nationality and Citizenship Ad 1948), la quale non impediva allo straniero naturalizzato di conservare la cittadinanza dello Stato di origine, limitandosi ad imporgli la prestazione di un giuramento di fedeltà (art. 16) e prevedendo la perdita della cittadinanza soltanto nell’ipotesi inversa di acquisto di un’altra cittadinanza da parte di un australiano (art. 17), non era in alcun modo desumibile dalla mera proposizione dell’istanza di naturalizzazione, ma avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica allegazione e prova, in mancanza della quale doveva escludersi che l’accoglimento della predetta istanza comportasse il venir meno della cittadinanza italiana. La stessa Corte di merito ha poi riconosciuto l’irrilevanza, a tal fine, della mancata trascrizione della rinuncia nei registri di cittadinanza da parte dell’autorità consolare, in tal modo conformandosi al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la trascrizione nel registro di cittadinanza dell’attestazione dell’autorità consolare che un cittadino italiano, prima dell’entrata in vigore della L. n. 91 del 1992, art. 11, ha acquistato per naturalizzazione la cittadinanza straniera stabilendo all’estero la propria residenza, non comporta, a seguito dell’entrata in vigore di detta disposizione, l’applicabilità della stessa, avendo detta trascrizione efficacia meramente dichiarativa (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 marzo 1997, n. 2134).

8. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il sesto motivo, con cui i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto possibile il riacquisto della cittadinanza soltanto ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 13, lett. c).

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con l’accoglimento della domanda proposta dalla S. e dal B., cui dev’essere riconosciuta la cittadinanza italiana, alla prima per non averla mai effettivamente perduta, a seguito dell’esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 19 del Trattato di Parigi, nonostante il successivo acquisto della cittadinanza australiana, al secondo per essere nato da una cittadina italiana, come richiesto dalla L. n. 91 del 1992, art. 1, comma 1, lett. a).

9. La novità e la complessità della questione trattata giustificano peraltro la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto ed il quinto motivo, dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara S.E. in B. e B.M.L. cittadini italiani; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA