Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22270 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S., residente in (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in Roma al Viale delle Milizie n. 106
presso lo studio dell’avv. FALVO D’URSO Francesco, che lo rappresenta
e difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
L’Agenzia delle Entrate, in persona dei Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e
difende;
– intimata –
avverso la sentenza n. 169/02/05 depositata il 23 gennaio 2006 dalla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre
2011 dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;
sentite le difese dell’Agenzia, svolte dall’avv. Fabrizio NERI
URBANI, dell’ Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.
GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.S., in base a quattro motivi, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto l’appello dell’ente impositore avverso la decisione di primo grado che, su suo ricorso, aveva annullato “la cartella di pagamento … per tasse e imposte indirette”.
L’Agenzia delle Entrate depositava “atto di costituzione”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria Regionale – premesso, in fatto, che: (1) il 4 maggio 1998 è stato notificato al B. “avviso di accertamento e liquidazione per i beni” (“proprietà sugli appartamenti interni (OMISSIS) al piano terzo dello stabile di (OMISSIS)”) acquisiti per “usucapione” riconosciuta con sentenza n. 13599/94 depositata il 3 ottobre 1994 dal Tribunale di Roma; (2) la sentenza “n. 177/59/02”, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso del B. avverso detto avviso, è “diventata definitiva” -, ritenuta l’ammissibilità (“poichè l’atto contiene tutti gli elementi indicati” nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53″ e “consente adeguata difesa”) del gravame dell’ Ufficio, lo ha accolto osservando: (1) “la sentenza n. 177/59/02 della CTP … ha ad oggetto proprio l’avviso … emesso …
a seguito della sentenza del Tribunale di Roma”; (2) la “notifica dell’avviso di accertamento” effettuata “in data 4 maggio 1998” è avvenuta “entro il termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 (cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione)”; (3) poichè “la registrazione” della sentenza del Tribunale di Roma “è avvenuta il 22 maggio 1996”, “l’avviso di accertamento è stato notificato entro il termine biennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2”; (4) “la cartella è …
stata notificata tempestivamente” tenuto conto dell’ “effetto dilatorio dell’impugnazione dell’avviso di accertamento”, “divenuto definitivo il 29 settembre 2003”.
2. Il ricorso del B. – in ordine al quale va segnalata la inapplicabilità (ratione temporis) dell’art. 366 bis c.p.c. essendo stata la sentenza impugnata depositata prima della entrata in vigore della norma e, quindi, la superfluità della formulazione degli afferenti quesiti – è privo di fondamento.
Il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”) – da scrutinare con precedenza rispetto agli altri per la sua pregiudizialità – è inammissibile perchè l’affermata genericità (“è generica”) della “indicazione del petitum e della causa petendF costituisce solo il “parere” interessato del ricorrente ma non è suffragato (come impone l’art. 366 c.p.c.) dalla riproduzione dei conferenti dati testuali dell’atto di appello.
L’ infondatezza della prima doglianza (“nullità del procedimento”:
“il giudizio attuale riguarda altra questione”, non l'”avviso di accertamento n. 28195″; “dal dettaglio degli addebiti della cartella i tributi si riferiscono alla sentenza del Tribunale di Roma … che non riguarda” esso B.; “la iscrizione a ruolo nonchè la …
successiva … cartella” sono illegittime perchè esso “ricorrente … non ha ricevuto alcun avviso”; “la cartella …è nulla …
poichè priva dei requisiti … D.M. 3 settembre 1999, n. 321, ex art. 6, stante la genericità della descrizione dei tributi”), poi, discende dalla assoluta apoditticità (anche per totale carenza espositiva delle conferenti differenti circostanze) delle affermata diversità della “questione”, come della assunta estraneità “non riguarda” del contribuente alla “sentenza del Tribunale di Roma”, rispetto a quelle contrarie ritenute dal giudice di appello, le quali, peraltro, risultano espressamente riconosciute dallo stesso ricorrente nel quarto motivo del suo ricorso laddove il B. contesta la valutazione degli appartamenti usucapiti identificandoti e descrivendoli esattamente.
La “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76” (“prescrizione e decadenza” per non avere l’Ufficio iscritto a ruolo i tributi nel termine previsto da tale norma), “essendo trascorsi otto anni alla data di notifica della cartella” – denunziata nella seconda doglianza – è insussistente perchè quella “decadenza”, come evidenziato dal giudice a quo, è stata impedita dalla “richiesta” dell’imposta operata con la notifica, prima della scadenza del termine, dell'”avviso di accertamento e di liquidazione” della stessa (atto, peraltro, impugnato dal contribuente), con conseguente irrilevanza del giorno di notifica della cartella (nel quale, quindi, erroneamente il ricorrente fissa il termine ad quem).
Il vizio secondo cui “la Commissione di secondo grado omette ogni motivazione circa la legittimità della pretesa dell’Agenzia”, denunziato nel quarto (ultimo) motivo (sub specie di “omessa ed insufficiente motivazione”: “La carenza nella indicazione e descrizione dei tributi non gli ha permesso di difendersi; “il valore da assumere” per valutare gli immobili usucapiti “deve avere riferimento al momento dell’inizio del giudizio civile”), infine, è infondato avendo il giudice di appello ben chiarito che la sentenza “n. 177/59/02”, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso del B. avverso detto avviso, è “diventata definitiva”, con ciò implicitamente, ma univocamente, significando l’inammissibilità della riproposizione della questione concernente la valutazione degli immobili usucapiti, già conclusa con la decisione “definitiva” del 2002.
3. Per la sua soccombenza in ricorrere, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve rifondere all’Agenzia le spese di questo giudizio, di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 (duemilacento/00).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011