Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22270 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.25/09/2017),  n. 22270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17973/2011 proposto da:

B.M., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Celimontana n. 38, presso l’avvocato Panariti Paolo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Farini Antonio, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore dott.

S.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Camozzi n. 1, presso

l’avvocato Giuffrè Adriano, rappresentato e difeso dall’avvocato

Marzocchi Paola, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento in estensione di (OMISSIS), in persona del curatore dott.

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Camozzi n.

1, presso l’avvocato Giuffrè Adriano, rappresentato e difeso

dall’avvocato Marzocchi Paola, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 716/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata, depositata il 1 giugno 2011, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di (OMISSIS), pronunciata dal Tribunale di Forlì ai sensi dell’art. 147 L. Fall. in estensione, quale socio illimitatamente responsabile della (OMISSIS), già dichiarata fallita il 18 dicembre 2008.

La corte territoriale ha ritenuto che: a) dall’esame dei documenti in atti risulta che, al di là del formale avvicendarsi nelle cariche sociali prima della compagna e poi della giovane figlia del B., l’unica presenza costante in società è sempre rimasta quella del B. medesimo, come risulta anche dal lungo elenco di operazioni bancarie da lui compiute, pari a circa l’80% del totale, mediante l’amplissima delega ricevuta dalla figlia accomandataria, onde è provato il potere di gestione delle casse sociali ed il continuo, autonomo e sistematico utilizzo di quella delega, nonchè la spendita di fronte ai terzi del nome sociale; b) è provata la gestione e la direzione della società da parte del B., anche dopo la sua formale uscita dalla compagine sociale, che dunque non era effettiva, essendo egli rimasto in società quale socio occulto; c) è irrilevante l’allegato decorso di un anno da quella cessione, termine appunto inapplicabile al socio rimasto occulto; d) quanto alle due specifiche operazioni compiute dopo la cessione – il contratto di locazione e la risoluzione transattiva dello stesso – la prima è priva di data e di provenienza certe, mentre dai documenti in atti, ovvero le comunicazioni dell’agenzia immobiliare, risulta che il B. si presentava ai terzi come l’effettivo proprietario dell’immobile, rendendo, inoltre, la sua stessa qualità di commercialista implausibile che egli non si sia reso conto di comparire nel contratto come rappresentante della società locatrice, posto che la sua firma era apposta sotto la precedente ragione sociale, da lui stesso vergata a mano; ed il fatto di comparire come socio non è valutabile come mera svista, quanto come ulteriore dimostrazione della perdurante gestione in capo allo stesso; e) quanto alla transazione del 15 aprile 2008, la parte locatrice viene indicata ancora come (OMISSIS), ed il padre è ripetutamente qualificato come rappresentante della società, in tale veste avendo poi firmato per due volte il contratto sotto la detta ragione sociale; f) la società cui l’immobile sociale era stato formalmente trasferito da circa un anno al momento della transazione, la N.B. s.r.l., è composta dal padre di M., B.N., e dalla figlia B.F.; g) la produzione documentale depositata all’udienza di reclamo è tardiva e, comunque, ininfluente, perchè il documento contabile medesimo non inficia la ricostruzione dei fatti predetta e la valutazione delle menzionate circostanze fattuali.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2247,2697,2727 e 2729 cod. civ., art. 147 L. Fall., nonchè il vizio di motivazione, circa l’asserita non effettività della vendita della quota sociale in titolarità del B., nonchè sulla sua qualità di socio occulto. Deduce che la corte del merito non abbia chiarito se ritenga realizzata una cessione simulata – nel qual caso occorreva la controdichiarazione – oppure un successivo accordo sociale tra il B. e la società compravenduta, nel qual caso il giudice ha fatto mal governo della prova presuntiva, ricavando il proprio convincimento circa la sua qualità di socio occulto da elementi inconferenti o inadeguati, come la spendita del nome sociale e l’indicazione in contratto della precedente ragione sociale, avvenuta invece per mero errore materiale, oppure utilizzando un’indebita presumptio de presumpto, e considerando vicende anteriori alla cessione della quota stessa. Al contrario, non esiste nessun elemento che possa fondare la prova del rapporto sociale con la società dopo la cessione.

Con il secondo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1387,1388,2247,2704 e 2719 cod. civ., artt. 214 e 215 cod. proc. civ., art. 147 L. Fall., oltre al vizio di motivazione sotto tutti i profili, non essendo stata provata la qualità di socio occulto del ricorrente, posto che la corte d’appello ha fondato il suo convincimento sui due contratti, la locazione e la transazione, in cui però egli era mero rappresentante volontario della società locatrice (OMISSIS), per errore denominata ivi come (OMISSIS); nè egli è mai menzionato, nel contratto di locazione, come socio; la nozione di “proprietà” dell’immobile in capo al B., contenuta nelle lettere dell’agenzia immobiliare, proviene da un terzo e non ha valore probatorio, riferendosi poi a periodo anteriore allo scioglimento del singolo rapporto sociale; non rileva che difetti la data certa ex art. 2704 cod. civ. della delega in suo favore a concludere il contratto di locazione, dato che la norma non si applica ove si invochi la scrittura come mero fatto storico e non fonte di effetti negoziali.

Con il terzo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1602 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., oltre al vizio di motivazione ed alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in quanto nella transazione la spendita del nome sociale da parte di B.M. non era voluta, essendo ormai subentrata come locatrice la mmobiliare N.B. s.r.l., alla quale erano stati pagati i canoni relativi, ed essendo il nome del ricorrente frutto di mero errore materiale; quanto alla vendita simulata dell’immobile, essa esula dal tema del reclamo e ciò rende nulla la sentenza impugnata.

Con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 10, L. Fall., perchè il reclamo è interamente devolutivo, non valgono le preclusioni e le parti possono produrre ivi nuovi documenti, come avvenuto, nella specie, con riguardo all’estratto conto della mmobiliare N.B. s.r.l., prodotto subito dopo averlo ottenuto dalla banca; nè, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, si tratta di documento ininfluente, posto che esso era utile a palesare il mero errore materiale nominativo nella transazione.

Con il quinto motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99,112,115,178 e 217 cod. proc. civ., art. 18, comma 10, L. Fall., oltre al vizio di motivazione ed alla nullità della sentenza, non avendo la corte del merito motivato la non ammissione della prova testimoniale articolata dal reclamante.

Con il sesto motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2247,2320,2697,2727 e 2729 cod. civ. e art. 147, commi 1, 2 e 4, L. Fall., oltre al vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta qualità di socio occulto in capo al ricorrente, laddove la cronologia dei fatti è chiara nel palesare la sua effettiva uscita dalla società e la mancanza di qualità di socio occulto, essendovi una netta cesura tra il momento anteriore e quello successivo alla cessione della quota sociale; mentre non rileva se si applichi al socio occulto il limite annuale, ma il fatto che egli non era proprio socio occulto.

Con il settimo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2320 cod. civ. e art. 147 L. Fall., oltre al vizio di motivazione, in quanto resta del tutto irrilevante la pretesa precedente immistione dell’accomandante nella gestione sociale, anteriore alla cessione della quota e desunta dalle operazioni bancarie compiute, peraltro non certamente pari all’80% del totale, avendo egli, invece, operato mediante una delega standard sul conto sociale.

2. – I motivi primo, secondo, terzo, sesto e settimo sono affetti dal medesimo vizio di inammissibilità, laddove pretendono una riconsiderazione delle circostanze in fatto ed un nuovo esame dei documenti, alcuni dei quali, a tal fine, per intero riprodotti nel ricorso.

Pur essendo applicabile al giudizio, ratione temporis, l’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, tuttavia in nessun caso il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si configura nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (per tutte, Cass. 1 febbraio 2008, n. 2456; nonchè già Cass. n. 15264 del 2007; n. 2272 del 2007; n. 9233 del 2006; n. 15805 del 2005), restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice del merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni (per tutte, Cass. n. 13242 del 2007; n. 3436 del 2006; n. 15805 del 2005), non essendo censurabile neppure la mancata, esplicita confutazione delle tesi non accolte o la disamina da parte del giudice del merito degli elementi di giudizio ritenuti non significativi (Cass. n. 15096 del 2005; n. 996 del 2003; n. 3904 del 2000).

Ed invero, la valutazione degli elementi documentali ed indiziari idonei a comprovare la qualità di socio occulto di B.M. – pur dopo la vendita della sua quota sociale – è stata operata dalla corte d’appello, nell’esercizio del potere riservato al giudice del merito di valutazione delle prove, mediante scrupoloso esame delle medesime e argomentata con ampia motivazione.

Nè rileva, al riguardo, che dalla impugnata decisione non sia stata precisata la ragione della ritenuta qualità perdurante di socio in capo al B. – vendita simulata o altro – dal momento che ne è stata ravvisata la qualità di socio occulto della società fallita.

Le considerazioni relative alla spendita del nome sociale ed alla gestione perdurante della società, pur dopo la vendita della quota, sono fondate dalla corte del merito su di una pluralità di elementi, e bene argomentate circa la non creduta casualità o erroneità mera di quelle indicazioni.

Quanto al sesto motivo, giova altresì ricordare come questa Corte abbia chiarito (Cass. 6 marzo 2017, n. 5520; 20 giugno 2013, n. 15488) che secondo il disposto dell’art. 147 L. Fall. risultante dalla riforma del 2006-2007 applicabile nella specie, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto al comma 2 di tale disposizione riguardi unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale, avendo, in tal modo, il legislatore dato attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 321 del 2002 e n. 36 del 2003.

Ciò in quanto non possono in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini dell’applicabilità del termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse, quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto.

Coerente con tale disciplina è, altresì, quella dell’art. 10 L. Fall.: se l’imprenditore individuale o collettivo non può dare la prova di una diversa data di cessazione dell’attività rispetto a quella consacrata dalla cancellazione dal registro delle imprese, è del tutto coerente che il socio occulto di una società, privo di ogni riconoscimento nell’ambito del registro delle imprese, non possa fornire alcuna prova in ordine alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile, nel prevalente interesse della tutela dell’affidamento dei terzi, che ha indotto il legislatore a trattare l’interesse di detto socio come del tutto recessivo.

A siffatto principio la corte territoriale si è conformata, onde il motivo anche sotto tale profilo non coglie nel segno.

3. – Il quarto motivo è inammissibile.

La corte del merito ha esposto, con riguardo al documento prodotto dal ricorrente in sede di reclamo, una duplice ratio decidendi, definendo dapprima la produzione inammissibile per tardività, e, quindi, irrilevante per la decisione.

La seconda ragione è idonea da sè a sostenere la decisione, nè ad inficiarla è sufficiente la dedotta contrapposizione della propria valutazione di rilevanza rispetto a quella, non sindacabile e ben motivata, esposta nella impugnata decisione.

Ed invero, si tratta del principio generale (e multis, Cass. 16 aprile 2014, n. 8847) secondo cui, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, del gravame proposto avverso le altre; è di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, per cui l’impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa.

4. – Il quinto motivo è infondato.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 17 maggio 2007, n. 11457; e v. Cass. 22 febbraio 2016, n. 3425).

Nella specie, il ricorrente si duole circa la non ammissione della prova per testi, la quale, tuttavia, verte su fatti risultanti da documenti, che per testi si voleva contrastare, o su circostanze non decisive per la decisione, quali le indicazioni date all’agenzia immobiliare dalla stessa socia accomandataria, le quali non sono incompatibili con la perdurante affectio societatis dello stesso socio occulto, dalla corte del merito ravvisata in punto di fatto.

5. – La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00 complessivi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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