Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22270 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

16772/2019 sollevato dal Tribunale di Sondrio con ordinanza n. R.G.

22/2019 del 29/05/2019 nel procedimento vertente tra:

TRIBUNALE DI SONDRIO da una parte, SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

PROGETTO VITA ONLUS IN LIQUIDAZIONE dall’altra;

– ricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA SOLDI ANNA MARIA che visto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, accolga il

regolamento e indichi quale giudice competente il Tribunale di

Catania.

per regolamento di competenza a seguito di ordinanza del TRIBUNALE di

Sondrio, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Marina

Meloni;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria che chiede

dichiararsi la competenza del Tribunale di Catania.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 16/4/2019 La Corte di Appello di Catania, in sede di reclamo ex art. 18 legge fallimentare, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Catania a conoscere sulla istanza di fallimento proposta in danno della società cooperativa sociale Progetto vita Onlus in liquidazione e, riformata la sentenza di primo grado, ha rimesso gli atti del procedimento al Tribunale di Sondrio ritenuto competente;

Il Tribunale di Sondrio, con ordinanza in data 29/5/2019, ha sollevato il conflitto di competenza assumendo che era competente ad esaminare l’istanza di fallimento della Società cooperativa sociale Progetto vita Onlus in liquidazione proprio il Tribunale di Catania che aveva emesso in primo grado la sentenza di fallimento in quanto, pur trovandosi la sede legale della società in Sondrio, a Catania la società aveva collocato il centro amministrativo e strategico dei suoi affari, almeno sino al 5.4 2017, data di deposito della istanza di fallimento, irrilevanti essendo i fatti che fossero intervenuti successivamente, durante l’anno anteriore alla istanza (art. 9, comma 5, l.fall.).

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuta previamente l’ammissibilità del mezzo dispiegato, assumendo il provvedimento impugnato la forma dell’ordinanza in conformità al disposto dell’art. 279 c.p.c., comma 1, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Catania, in considerazione della natura meramente fittizia dell’ubicazione della sede legale della società in (OMISSIS), con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa alla coincidenza della sede legale con quella reale.

Occorre premettere che secondo la Corte d’Appello di Catania la sede legale della società fallita si trovava a Sondrio e pertanto quella era la sede principale dell’impresa che determina la competenza per territorio in forza dell’univoco orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui (Sez. U, Sentenza n. 15872 del 25/06/2013 (Rv. 626755 – 01) ” La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perchè non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici)”.

Pertanto secondo la Corte di Appello di Catania, nel caso di società operante in molteplici zone, la mera presenza di uffici o personale in una località diversa dalla sede legale, come anche la riferibilità a tali uffici di rilevanti impegni negoziali ed economici, non possono da sole comportare il superamento dell’indicata presunzione, ove non risulti una netta preminenza di dette iniziative “fuori sede”, rispetto al complesso delle menzionate attività.

Deve tuttavia essere considerato che, per costante giurisprudenza, (vedi per esempio Cass. sez. 1 – Sentenza n. 16116 del 14/06/2019) ” In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione “iuris tantum” di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicchè debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito. (Nella specie, la S.C. ha considerato decisiva l’ubicazione della sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell’impresa erano assunti altrove).

Nella fattispecie risulta dagli atti la presenza di indici probatori idonei a vincere la presunzione “iuris tantum” di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, riscontrabili principalmente: a) nella discontinuità dell’attività svolta nella sede legale; b) nella presenza di copiosa documentazione della società, e di software gestionale presso l’immobile sito in (OMISSIS); c) nella esistenza di matricola INPS attiva nel 2017 aperta a Catania; d) nel domicilio in Catania del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio sindacale; e) nella sede in Catania degli studi notarili incaricati di effettuare gli atti rilevanti della società.

Dalla complessiva valutazione degli elementi probatori deve quindi ritenersi superata la presunzione della coincidenza del centro direzionale dell’attività dell’impresa con la sede legale della società. Per quanto sopra deve essere dichiarato competente il Tribunale di Catania, in conformità con la richiesta del Procuratore Generale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara competente il Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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