Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22270 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 13/09/2018), n.22270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21036-2016 proposto da:

ITALFONDARIO SPA, nella sua qualità di procuratrice della CASTELLO

FINANCE S.R.L., in persona del Dott. R.R. nella sua

qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo

studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., M.R.;

– intimati –

Nonchè da:

M.R., B.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

CARNEVALI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO REALI giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

ITALFONDARIO SPA nella sua qualità di procuratrice della CASTELLO

FINANCE S.R.L., in persona del Dott. R.R. nella sua

qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo

studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, presso che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

ITALFONDARIO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 744/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato TEODORO CARSILLO;

udito l’Avvocato MARCO REALI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 la società Castello Finance s.r.l. (per il tramite della propria mandataria con rappresentanza, la società Italfondiario s.p.a.), chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo dell’importo di Euro 449.834 nei confronti di B.E. e M.R..

A fondamento del ricorso monitorio la Castello Finance dedusse che:

(a) i due intimati erano fideiussori della società Impresa Generale di Costruzioni (IGC) s.p.a.;

(b) la ICG era debitrice della Cariplo s.p.a., poi fusa per incorporazione nella Banca Intesa s.p.a.;

(c) la Banca Intesa aveva ceduto alla Castello Finance, in blocco, una serie omogenea di crediti, tra i quali quello oggetto del ricorso monitorio.

2. I due intimati proposero distinte opposizioni al decreto (poi riunite), deducendo, per quanto qui ancora rileva, la mancanza di prova che il credito posto a fondamento del ricorso monitorio rientrasse tra quelli ceduti in blocco dalla Banca Intesa alla Castello Finance, e di conseguenza che quest’ultima non fosse loro creditrice.

3. Con sentenza 22.5.2012 n. 6007 il Tribunale di Milano accolse l’opposizione e revocò il decreto.

Adita dalla soccombente, la Corte d’appello di Milano con sentenza 25.2.2016 n. 744 rigettò il gravame della Castello Finance.

La Corte d’appello ritenne che:

(a) l’avviso di cessione in blocco di crediti, pubblicato sul “Foglio delle inserzioni” della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2015, seconda parte, annunciava che la Banca Intesa aveva ceduto alla Castello Finance i crediti:

-) derivanti da apertura di credito o contratti di finanziamento;

-) “radicati” presso la filiale n. (OMISSIS) di Banca Intesa;

-) dei quali fosse stato dato avviso della cessione al debitore;

(b) nel caso di specie la Castello non aveva dato prova della sussistenza di nessuno dei tre suddetti requisiti.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Castello Finance, con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

M.R. ed B.E. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un solo, articolato motivo.

La Castello Finance ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale (Castello Finance).

1.1. Col primo motivo di ricorso la Castello Finance lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1260,1262 e 2697 c.c.; D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58; della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4; artt. 111,116 e 132 c.p.c.

Sostiene una tesi così riassumibile:

-) la Corte d’appello, per stabilire se il credito azionato in via monitoria fosse o non fosse stato ceduto dalla Banca Intesa alla Castello Finance, ha preso in esame l’avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

-) l’avviso di cessione in blocco di un portafoglio di crediti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 assolve una funzione di mera pubblicità notizia, e non costituisce esso stesso il negozio traslativo del credito;

-) la cessione di credito, infatti, esiste prima della, ed a prescindere dalla, pubblicazione del suddetto avviso;

-) ergo, la Corte d’appello, per stabilire se il credito azionato in via monitoria fosse o non fosse stato ceduto dalla Banca Intesa alla Castello Finance, non si sarebbe dovuta arrestare al contenuto ed ai criteri indicati nell’avviso di cessione in blocco, ma avrebbe dovuto effettuare tale indagine “sulla scorta di tutte le risultanze processuali”. Soggiunge la ricorrente che, se la Corte d’appello avesse effettuato tale indagine, sarebbe dovuta giungere alla conclusione che il credito in questione era stato effettivamente ceduto, in quanto la Castello Finance aveva prodotto, a corredo della domanda formulata in via monitoria, la copia del contratto di conto corrente stipulato tra la Cariplo ed il debitore principale; le copie degli impegni di garanzia assunti dai fideiussori; l’istanza di ammissione al passivo del fallimento del debitore principale; gli originali degli estratti conto; gli originali la lettera di messa in mora, ed altra documentazione dimostrativa della avvenuta cessione.

1.2. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello di Milano non doveva stabilire se il credito della Cariplo, poi Banca Intesa, fosse stato ceduto alla Castello Finance. Doveva, invece, stabilire se quel credito fosse stato ceduto in blocco, e rientrasse tra quelli acquisiti dalla Castello Finance in virtù della cessione globale resa nota mediante la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

E’ dunque vero che l’avviso di cessione in blocco, di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, comma 2, è un mero atto di pubblicità, e non un negozio traslativo del diritto di credito.

Ma è altresì vero che nel presente giudizio la Castello Finance non ha mai dedotto, nè nel ricorso per decreto ingiuntivo, nè altrove, che il credito da essa azionato le fosse stato ceduto al di fuori della cessione in blocco, od in altra forma.

Pertanto correttamente la Corte d’appello, per stabilire se quel credito fosse pervenuto alla Castello, ha verificato se esso presentava o meno i requisiti oggettivi richiesti dal suddetto avviso di cessione in blocco, perchè questo era il titulus obligationis dedotto dalla Castello Finance nel ricorso per decreto ingiuntivo, invocato nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e ribadito alla p. 5, secondo capoverso, dell’atto d’appello.

L’eventuale acquisto del suddetto credito per altra via (ad esempio per cessione ordinaria, per surrogazione, per assegnazione in sede esecutiva), non ha mai fatto parte del thema decidendum del presente giudizio.

1.3. La Corte d’appello dunque, dovendo stabilire se il credito azionato dalla Castello Finance rientrasse o non rientrasse tra quelli cedutile in blocco dalla Banca Intesa, correttamente si è soffermata sui contenuti dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale avviso è stato esaminato dalla Corte d’appello non come atto costitutivo del diritto, ma quale fonte di prova dalla quale risalire all’accertamento dell’avvenuto trasferimento del diritto.

Pertanto, una volta stabilito dalla Corte d’appello che il credito azionato non rientrava tra quelli trasferiti in blocco, correttamente l’opposizione è stata accolta, nè il giudice di merito aveva alcun obbligo di sindacare se quel credito fosse per avventura pervenuto alla Castello Finance in altra guisa, diversa dalla cessione in blocco. Se, infatti, l’avesse fatto, avrebbe indebitamente allargato il thema decidendum.

2. Il secondo motivo di ricorso principale (Castello Finance).

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1362 e 1842 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene tre censure.

2.2. Con una prima censura la ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il credito azionato in via monitoria non derivasse dal contratto di apertura di credito, ovvero che di tale contratto non vi fosse prova.

Deduce che, all’epoca in cui sorse il credito della banca nei confronti del debitore principale, la legge non richiedeva la forma scritta del contratto di apertura di credito, e poichè dagli atti prodotti in giudizio risultava che sul conto corrente del debitore principale la banca aveva addebitato circa 300 assegni, tale condotta avrebbe dovuto far presumere l’avvenuta stipula per facta concludentia di un contratto di apertura di credito.

2.3. Con una seconda censura la ricorrente lamenta la Corte d’appello avrebbe errato nel pretendere, per l’accoglimento della domanda, la dimostrazione che il credito azionato fosse “radicato” presso la filiale n. (OMISSIS) di Banca Intesa. Sostiene che tale requisito, previsto dall’avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, era “elastico o superfluo”, e che comunque i requisiti previsti dal suddetto avviso erano tra loro alternativi e non cumulativi, onde la sussistenza anche d’un solo di essi bastava per ritenere il credito azionato incluso nella cessione in blocco.

2.4. Con una terza censura, infine, anch’essa contenuta nel secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non soddisfatto l’ulteriore requisito richiesto dall’avviso di cessione in blocco già ricordato, ovvero l’avvenuto invio ai fideiussori di una comunicazione scritta dell’avvenuta cessione del credito.

Sostiene che tale comunicazione era avvenuta, ed era allegata al fascicolo del ricorso monitorio, col numero “11” di indice.

2.5. Tutte e tre le censure appena riassunte sono inammissibili.

2.5.1. La prima censura è inammissibile perchè investe la valutazione delle prove, e dunque cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2.5.2. La seconda censura è inammissibile perchè investe l’interpretazione del negozio unilaterale rappresentato dall’avviso di cessione, ed è noto che l’interpretazione dei negozi giuridici costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Vero è che la ricorrente prospetta formalmente la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 1362 c.c..

Ma la violazione di tale norma non può dirsi sussistente sol perchè il testo negoziale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

L’interpretazione del negozio prescelta dal giudice di merito può condurre dunque alla cassazione della sentenza impugnata solo quando sia sintatticamente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, secondo cui “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra”; nello stesso senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 – 01).

Nel caso di specie la società ricorrente, pur formalmente invocando la violazione dell’art. 1362 c.c., nella sostanza non lamenta la violazione di uno dei canoni legali di ermeneutica, ma contrappone la propria interpretazione dell'”avviso” a quella adottata dalla Corte d’appello, che di per sè era comunque non implausibile: di qui l’inammissibilità del motivo di ricorso.

2.5.3. La terza censura, infine, diventa irrilevante a fronte del rigetto delle altre due: infatti, una volta affermato che non è sindacabile in questa sede la valutazione con cui il giudice di merito ha ritenuto che i requisiti richiesti dall’avviso di cessione in blocco fossero tutti coessenziali, al fine di ritenere un credito incluso nella cessione; ed una volta stabilito che per la Corte d’appello almeno uno di quei requisiti mancava, diventa inutile stabilire se il giudice di merito abbia correttamente valutato o meno, nell’escludere anche la sussistenza degli altri.

3. Il terzo motivo del ricorso principale (Castello Finance).

3.1. Col terzo motivo di ricorso la Castello Finance lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame d’un fatto decisivo.

Sostiene che il fatto decisivo non esaminato dalla Corte d’appello è rappresentato da una lettera, spedita dalla Intesa Sanpaolo, ed allegata al numero 3 del fascicolo d’appello, nella quale si affermava che “tra i crediti ceduti in favore di Castello finanza viene incluso quello nei confronti della Impresa Generale Costruzioni”.

3.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

La ricorrente, infatti, non indica quando e con quali modalità il suddetto documento sia stato acquisito nel giudizio di merito.

Varrà la pena soggiungere, ad abundantiam, che in ogni caso quello denunciato dalla Castello Finance in realtà non è l’omesso esame d’un “fatto” (il fatto costitutivo della pretesa, ovvero la cessione di credito, è stato infatti esaminato dalla Corte d’appello), ma l’omesso esame d’una prova. E le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

4. Il ricorso incidentale ( M. e B.).

4.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, i controricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile un atto di gravame che tale non era, perchè privo del requisito della specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c.

Deducono che la sentenza di primo grado era stata fondata dal Tribunale su più rationes decidendi, ed in particolare:

-) che il credito azionato non derivava da un’apertura di credito;

-) che il credito azionato era inferiore alla soglia (500.000 Euro) stabilita nell’avviso di cessione in blocco;

-) che i requisiti richiesti dall’avviso di cessione in blocco dovevano ricorrere tutti congiuntamente, e non in via alternativa;

-) che, infine, non vi era prova dell’esistenza del contratto di fideiussione.

Sostengono i ricorrenti incidentali che, di queste quattro rationes decidendi, solo la prima era stata impugnata con l’atto d’appello.

L’appello, quindi, si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c., e la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sulle tre questioni non espressamente impugnate.

4.2. Il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;

(-) condanna Castello Finance s.r.l., come in epigrafe rappresentata, alla rifusione in favore di M.R. e B.E., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200,00 di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte di Castello Finance s.r.l., come in epigrafe rappresentata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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