Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2227 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 03/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17318/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15,

presso lo studio dell’avvocato MUSTO Flavio, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2007 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 19/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/11/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato MUSTO, che si riporta al

controricorso e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti di P. P. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza n. 41/4/07, depositata il 19-06-07, con la quale – in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per IVA e relative sanzioni con riguardo agli anni 1998/2000 in relazione alla contestazione, da parte dell’autorità doganale di Perugia, della mancata applicazione del regime dell’Iva intracomunitaria per autoveicoli importati dalla (OMISSIS) – la C.T.R. Umbria accoglieva l’appello proposto dal contribuente e pertanto riformava la sentenza di primo grado, che aveva respinto i ricorsi del contribuente con riguardo alla maggiore imposta contestata, dichiarando tuttavia non dovute le sanzioni irrogate per obiettiva incertezza della normativa.

In particolare, i giudici d’appello rilevavano che, alla luce della documentazione in atti, negli anni di riferimento il contribuente era nelle condizioni di poter beneficiare del c.d. regime del margine in quanto tutte le auto acquisite erano da considerarsi usate ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 38, comma 4, perchè immatricolate da oltre sei mesi prima della cessione e con percorrenza di oltre 6.000 KM, laddove la circostanza che i cedenti tedeschi avessero identificato le cessioni de quibus come intracomunitarie non era sufficiente a far ritenere che esse dovessero essere sottoposte al regime ordinario dell’Iva, posto che i cedenti tedeschi potevano avere errato, sia colposamente che dolosamente, nell’apporre la suddetta indicazione sulle fatture. I giudici d’appello peraltro affermavano che il contribuente risultava in regola con riguardo in relazione alle istruzioni di cui alla circolare del Ministero delle Finanze dei luglio 2000, evidenziando che solo nel 2033 si era previsto che la fattura del cedente dovesse riportare la specifica indicazione “regime del margine”.

2, In via preliminare giova evidenziare che nel controricorso viene posta la questione del difetto di motivazione degli avvisi opposti;

tuttavia dalla sentenza impugnata tale questione non risulta proposta in primo grado nè riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 e il controricorrente non deduce quando e se tale questione sia stata posta nè censura con ricorso incidentale condizionato la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla questione preliminare del rigetto di motivazione degli avvisi opposti.

Con un unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 e art. 14 preleggi, l’Agenzia ricorrente rileva che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ai fini della valutazione del regime Iva da applicare non può essere decisiva la sola considerazione che oggetto della cessione siano vetture usate dotate dei requisiti di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 38, comma 4, posto che presupposto per l’applicazione dei regime del margine è che il soggetto cedente non abbia potuto detrarre l’Iva e che, in mancanza di tale presupposto, è del tutto irrilevante la sussistenza degli ulteriori requisiti di natura oggettiva e territoriale.

Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici d’appello avrebbero omesso di rilevare che nel caso in esame le fatture dei cedenti tedeschi non sì limitavano a omettere l’indicazione che era stato applicato il regime del margine, ma indicavano espressamente che cale regime non era stato applicato, posto che nelle fatture suddette era stato indicato un prezzo di vendita “netto export” o “senza Iva”, così comprovando che esse non erano state assoggettate ad Iva in (OMISSIS).

Aggiunge la ricorrente che nel caso in esame risulterebbe provato (e comunque non contestato) che gli operatori comunitari che effettuarono la cessione recuperarono, mediante la detrazione, l’Iva versata al momento dell’acquisto, sicchè dovrebbe essere evidente che il regime del margine non poteva essere applicato nella specie, atteso che presupposto per l’applicazione di tale regime è che l’operatore comunitario cedente abbia assolto l’imposta a titolo definitivo, posto che tale circostanza consente, nei passaggi successivi, di ritenere rilevante ai fini dell’Iva solo il prezzo di vendita corrispondente all’effettivo guadagno del successivo cessionario, mentre, ove l’imposta sia stata solo anticipata dall’operatore comunitario – che l’abbia poi recuperata per effetto di rivalsa – il sistema del margine (che tassa solo la parte del prezzo di vendita corrispondente all’effettivo guadagno del cessionario), lungi dall’evitare una doppia imposizione, si tradurrebbe in una indebita evasione del tributo.

La censura è fondata.

In proposito, è innanzitutto da evidenziare che la ragione della previsione del regime “speciale” di cui si discute – e quindi la condizione essenziale per la sia applicabilità – è la mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente (v. in proposito Cass. n. 3427 del 2010),” errano pertanto i giudici della C.T.R. nel ritenere che, ai fini dell’applicazione del suddetto regime, sia sufficiente la ricorrenza di altri requisiti relativi al bene compravenduto, quali, ad esempio, la data di immatricolazione o i chilometri di percorrenza.

E’ ulteriormente da sottolineare che, se vero che solo successivamente è stata prevista la necessità che la fattura del cedente riporti la specifica indicazione “regime del margine”, è anche vero che nella specie l’amministrazione non ha contestato tale mancanza ma ha invece evidenziato che le fatture in questione recavano una indicazione di segno opposto.

Tanto premesso, giova rilevare che il regime c.d. del margine rappresenta un regime “speciale” rispetto all’ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari e che pertanto è onere del contribuente provare, a fronte di una contestazione dell’amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (v. sia pure con riferimento alle cessioni intracomunitarie ex D.L. n. 331 del 1993 – Cass. n. 3603 dei 2009). Nella specie non risulta che il ricorrente abbia provato (e neppure allegato) la sussistenza della condizione essenziale per l’applicazione del regime invocato, siccome sopra individuata.

E’ peraltro da evidenziare che la mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente, essendo, come già rilevato, ragione e motivo della previsione di un regime speciale, è imprescindibile condizione di applicabilità del medesimo (che, in mancanza, resterebbe privo di ogni ragionevole giustificazione sul piano fiscale), con la conseguenza che la sua carenza (ovvero il difetto di prova della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime de quo, indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il contribuente, potendo tale eventuale difetto di consapevolezza incidere, in ipotesi, solo sull’aspetto sanzionatoria.

Tuttavia dovendosi in proposito sottolineare che recentemente questa Corte, in tema di regime del margine con riguardo alla vendita di autoveicoli, ha avuto modo di affermare l’esistenza di un particolare onere di diligenza in capo all’acquirente, anche mediato, quantomeno con riguardo di dati risultanti dai libretti di circolazione (v.

Cass. n. 3427 del 2010 già citata).

3. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo limitatamente all’imposta accertata, dovendo ritenersi passata in cosa giudicata – per mancata impugnazione – la statuizione dei primi giudici circa la non decenza delle sanzioni irrogate.

Le alterne vicende della controversia nel merito testimoniano delle problematiche interpretative connesse alla normativa applicabile ed inducono alla compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo Limitatamente alla imposta accertata. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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