Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2227 del 30/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 30/01/2018, (ud. 28/06/2017, dep.30/01/2018),  n. 2227

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata in epigrafe la C.T.R. del Lazio ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla sig.ra P.L., quale liquidatrice della S.r.l. Papeete, in merito all’imposta di registro relativa a una cessione di azienda, quale risultante dalla sentenza della CTR di Roma n. 634 del 31 maggio 1991.

In particolare, è stato ritenuto che la cartella di pagamento era stata notificata in data 25 luglio 2005, a fronte del passaggio in giudicato della predetta sentenza in data 31 luglio 1991, e, quindi, oltre il termine decennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1978, art. 78.

Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Amministrazione deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78, per non aver considerato la CTR l’interruzione della prescrizione, validamente dedotta e documentata, ad opera della notifica dell’avviso di liquidazione notificato nell’anno 1996.

Con il secondo mezzo la medesima questione viene prospettata sotto il profilo del vizio motivazionale.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Va premesso che la riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l’esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità (Cass., 7 aprile 2017, n. 9076; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21623; Cass., 11 marzo 2011, n. 5837).

La maturazione di tale termine nella specie è stata rilevata dalla CTR prescindendo dal rilievo inerente all’efficacia interruttiva dell’avviso di liquidazione notificato nell’anno 1996.

In tal modo è stato violato il principio secondo cui l’idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all’art. 2943 cod. civ., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” – come “l’avviso di mora” di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, o come “l’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque”, di cui all’art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente – ma anche a quegli atti che, come “l’avviso di liquidazione”, contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora (Cass., 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., 17 aprile 2009, n. 9120).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo altresì al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018

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