Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22269 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.M., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato, nel giudizio di appello,

in

Avezzano alla Via Monte Grappa n. 46 presso lo studio dell’avv.

MORGANTE Antonio che la rappresentava in quel grado;

– intimato –

avverso la sentenza n. 162/06/05 depositata il 21 gennaio 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre

2011 dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese dell’Agenzia, svolte dall’avv. Fabrizio NERI

URBANI, dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, in base ad un solo motivo (“violazione di legge per erronea e falsa applicazione combinato disposto D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6”), chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato disatteso l’appello del suo Ufficio avverso la decisione di primo grado che, su ricorso di P.M., ritenendo “avvenuto il superamento dei termini decadenziali”, aveva annullato “la cartella di pagamento”, relativa al “recupero di imposta principale di registro riferito al rogito registrato in data 28 luglio 1986”, in conseguenza del rigetto (con sentenza n. 295/01/98 della CTP di Roma, “passata in giudicato”) dell’impugnazione del contribuente avverso l’afferente avviso di accertamento di maggior valore.

Il P. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Regionale, dichiarata “l’intervenuta definitività dell’accertamento alla data del 20 maggio 1998” (“data del passaggio in giudicato della sentenza relativa all’introduttivo ricorso”), ha confermato “l’avvenuta decadenza del termine di iscrizione a ruolo” affermando che il ruolo “avrebbe dovuto essere reso esecutivo non oltre il 31 dicembre … 1999” (“e non in data 17 luglio 2003 come risulta dalla impugnata cartella”) perchè il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (che fissa il termine di decadenza al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui “l’accertamento è divenuto definitivo”) si applica anche “ai tributi indiretti” in forza del D.M. 28 dicembre 1998 “attuativo” del D.P.R. n. 43 del 1998, art. 67, comma 2.

2. Il ricorso – nonostante l’incontestabile errore del giudice a quo nel fissare al 20 maggio 1998 la data del passaggio in cosa giudicata della sentenza (n. 295/01/98) della CTP di Roma che lo stesso giudice afferma essere stata depositata solo quel giorno, essendo noto che il giudicato si forma soltanto allo scadere del termine per l’impugnazione e, quindi, nel caso, non essendo stata nemmeno adombrata la decorrenza del termine c.d. “breve” (art. 325 c.p.c.) per intervenuta notifica della sentenza, la qualità detta è stata conseguita solo al momento di scadenza del termine “lungo” fissato dall’art. 327 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), nel cui calcolo va altresì considerato il periodo di sospensione dal primo agosto al 15 settembre dell’anno 1998, ovverosia il giorno 5 luglio 1999 – deve essere respinto perchè infondato.

La tesi dell’Agenzia secondo cui – per effetto della vigenza (dal primo luglio 1999, quindi prima del passaggio in cosa giudicata della sentenza della CTP) della normativa “combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67, comma 2 …

D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 68, comma 1 (che ha abrogato l’intero D.P.R. n. 43 del 1988, risparmiando solo quanto previsto dagli artt. 58 e 59), … D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6…, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 23” che, avendo ristretto alle sole imposte dirette ed a quella sul valore aggiunto il termine perentorio considerato dalla Commissione Tributaria Regionale, “consente di far rivivere la disciplina propria dell’imposta di registro, dettata dal D.P.R. n. 131 del 1986 e di elevarla ad unica fonte delle norme utili a verificare se l’ufficio abbia posto in essere l’azione riscossiva nei tempi corretti”, “così restringendo l’ambito al solo art. 78” – “il credito dell’amministrazione finanziaria definitivamente accertato si prescrive in dieci anni”, è contraria al principio affermato da questa sezione (sentenze n. 8998 del 16 aprile 2007 e n. 1126 del 19 gennaio 2009) da ribadire per carenza di qualsivoglia argomentazione contraria – per il quale in tema di imposta complementare di registro (o di INVIM) al credito dell’amministrazione definitivamente accertato (come nella specie) “con sentenza passata in giudicato” si applica il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), secondo periodo, a norma del quale “l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti… dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta” e non già quello (invocato anche nella specie) previsto dall’art. 78 del medesimo D.P.R. (“il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”) perchè quest’ultima norma “trova … applicazione” solo “allorquando la definitività dell’accertamento dell’imposta consegua alla mancata impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo che gli sia stato notificato”.

Nel caso è stato incontestabilmente accertato dal giudice del merito che la pretesa dell’amministrazione è stata portata a conoscenza del contribuente con la notifica avvenuta “in data 17 luglio 2003” della afferente cartella di pagamento, quindi ampiamente oltre il termine di tre anni decorrenti dal giorno (5 luglio 1999) del passaggio in cosa giudicata della sentenza da cui quella pretesa discende.

3. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità atteso che il contribuente intimato non ha svolto attività difensiva.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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