Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22269 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.25/09/2017),  n. 22269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25395/2012 proposto da:

C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni società cooperativa,

incorporante per fusione il Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro società cooperativa p.a., in persona del

presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio

dell’avvocato Sanino Mario che la rappresenta e difende, anche

disgiuntamente con l’avvocato Docimo Renato, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Sitrasb s.p.a. Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, in

persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, corso d’Italia n. 19, presso lo

studio dell’avvocato Costantini Alberto che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni società cooperativa,

incorporante per fusione il Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro società cooperativa p.a., in persona del

presidente e legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 510/2012 della Corte di appello di Torino,

depositata il 20 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 maggio 2017 dal cons. MUCCI ROBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (in prosieguo Consorzio) conveniva in giudizio la Società Italiana Traforo Gran San Bernardo s.p.a. (in prosieguo Sitrasb), committente dei lavori relativi ad un tratto di raccordo autostradale aggiudicati al Consorzio in esito alla gara di appalto esperita il 22 marzo 2002, chiedendo il risarcimento dei danni per illegittima risoluzione del contratto di appalto ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 119 (recante il regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici), risoluzione conseguita a varie sospensioni dei lavori e contestazioni di addebiti al Consorzio appaltatore. Costituitasi la Sitrasb, che avanzava a sua volta domanda risarcitoria, ed espletata c.t.u., il Tribunale di Aosta, ritenuta la legittimità della risoluzione del contratto, condannava il Consorzio al pagamento in favore di Sitrasb committente della somma risarcitoria di Euro 126.748,38 oltre interessi dal 19 marzo 2004.

Interponeva gravame il Consorzio, articolato in otto motivi, cui replicava la Sitrasb con appello incidentale affidato a quattro motivi.

La Corte di appello di Torino, ritenuta non maturata la decadenza del Consorzio dalla domanda ai sensi del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 33 (capitolato generale di appalto dei lavori pubblici), rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento del quarto motivo dell’incidentale, rigettati gli altri (in particolare, per quel che qui rileva, oltre alla predetta eccezione di decadenza, la doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi anatocistici), condannava il Consorzio al pagamento in favore di Sitrasb della somma di Euro 161.531,09 a titolo di maggiori danni (costi per opere di completamento, spese di personale e rimborso per danni arrecati a privati), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 19 marzo 2004.

Avverso detta sentenza propone ricorso il Consorzio Cooperative Costruzioni (incorporante il predetto Consorzio Ravennate) affidato a otto motivi, con i quali in sostanza si reiterano le censure svolte in appello, cui Sitrasb replica con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. Sitrasb ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale il Consorzio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 24 (recte, D.M. n. 145 del 2000): la risoluzione contrattuale intimata da Sitrasb sarebbe illegittima in quanto la penale da ritardo nell’esecuzione dei lavori indicata nello stato finale dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori (Euro 32.844,15) sarebbe inferiore al limite del 5 per cento dell’importo netto di aggiudicazione ai fini dell’azionabilità della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di appalto, ai sensi degli artt. 13 e 28 del capitolato speciale, nonchè del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 117, comma 4 e art. 119; nè l’indicazione dell’importo di detta penale nello stato finale dei lavori costituirebbe, come ritenuto dalla Corte di appello, mero errore materiale rispetto al diverso importo a titolo di penale (Euro 37.123,58, eccedente il suddetto limite del 5 per cento) contenuto nella lettera del 17 marzo 2004 di comunicazione della risoluzione con riferimento all’illegittima determinazione di 74 giorni di ritardo.

Con il secondo motivo il Consorzio deduce che la firma apposta senza riserve ai verbali di sospensione e ripresa dei lavori da parte di soggetto ( A.M., dipendente della Tecnocostruzioni s.r.l., impresa cui era stata assegnata l’esecuzione dei lavori) che, in quanto estraneo al Consorzio titolare del contratto di appalto e carente di poteri rappresentativi, non poteva impegnare il Consorzio medesimo per modificazioni delle pattuizioni contrattuali circa i criteri di computo della penale come esplicitati nei cennati verbali.

Con il terzo motivo il Consorzio deduce l’erroneità del computo dei giorni di ritardo ai sensi ai sensi del D.M. n. 145 del 2000, citato art. 24, comma 7, ciò che comporterebbe un minor importo della penale e la conseguente insussistenza della causa di risoluzione contrattuale.

I primi tre motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente in quanto connessi dal punto di vista logico-giuridico – riguardando essi la questione del calcolo della penale in rapporto ai giorni di ritardo nell’esecuzione dei lavori -, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Posto infatti che l’importo della penale, cui deve farsi riferimento ai fini della legittima azionabilità della clausola risolutiva espressa da parte della committente Sitrasb, deve essere individuato in quello (Euro 37.123,58) indicato nella lettera di risoluzione contrattuale del 17 marzo 2004, nonchè nel pari importo riportato nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, in piena aderenza alle previsioni del contratto e dell’art. 13 del capitolato speciale (0,7 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo), deve in primo luogo affermarsi l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso principale (ossia quello relativo alla questione del difetto di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto, senza riserva, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori), trattandosi – come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale – di questione nuova sollevata per la prima volta in grado di appello e dunque inammissibile, sicchè la correttezza del computo dei giorni di ritardo utilizzato dalla committente è questione non più controvertibile, con conseguente infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso principale. Il terzo motivo risulta altresì inammissibile poichè con esso si affronta una questione non trattata dalla Corte di appello poichè ritenuta assorbita (cfr. Sez. 5, 5 novembre 2014, n. 23558; Sez. 5, 1 giugno 2012, n. 8817; Sez. 3, 1 marzo 2007, n. 4804) e comunque è infondato poichè l’invocata applicazione dell’art. 24, comma 7, del d.m. n. 145 del 2000 ai fini del diverso e più favorevole computo dei giorni di ritardo (53 giorni, in luogo dei 74 calcolati dalla committente Sitrasb) proposto dal Consorzio ricorrente presuppone il cd. cronoprogramma dell’impresa, mai prodotto in giudizio.

Con il quarto motivo il Consorzio si duole della ritenuta imputabilità del ritardo a sè medesimo, laddove la causa del ritardo andrebbe ricercata nel prolungamento dei lavori imposto da un ordine di servizio del direttore dei lavori, non precisamente individuato, ma comunque ricavabile dagli atti di causa e dalle risultanze della prova testimoniale.

Con il quinto motivo il Consorzio deduce che l’allungamento dei lavori alla stagione meno favorevole sarebbe stato causato da inadeguatezze progettuali, con conseguenti ritardi da attribuirsi a fatto e colpa della committente.

I suddetti quarto e quinto motivo di ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili in quanto genericamente formulati e conducenti ad un non consentito riesame, in questa sede, del merito della valutazione motivatamente operata dalla Corte di appello circa le risultanze probatorie, documentali e testimoniali, di causa.

Con il sesto motivo il Consorzio deduce la non addebitabilità a sè medesimo della presenza nel cantiere di lavoratori irregolari, dipendenti di impresa subappaltatrice, quale motivo di inadempimento, poichè la committente vi avrebbe prestato acquiescenza.

Con il settimo motivo il Consorzio deduce, ancora con riferimento al subappalto (nella specie affidato alla ditta F.T.), che questo sarebbe stato regolarmente autorizzato dalla committente e che il subappalto in questione sarebbe intercorso tra la nominata ditta ed il Consorzio M.O.L.E., soggetto autonomo rispetto al Consorzio ricorrente, ancorchè ad esso associato.

Il sesto e settimo motivo di ricorso principale, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili poichè relativi a questioni ritenute dalla Corte di appello, al pari del già esaminato terzo motivo, assorbite.

Infine, con l’ottavo motivo il Consorzio contesta l’inadeguatezza dei tempi programmati per lo svolgimento dei lavori, essendo i ritardi da addebitarsi ad una grave violazione dei doveri di correttezza e di cooperazione incombenti sulla committente.

Anche tale ultimo motivo di ricorso principale è inammissibile, sia per le ragioni testè esposte in relazione ai motivi sesto e settimo, sia perchè dedotto in modo affatto generico.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo Sitrasb si duole del mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza dell’azione dell’appaltatore per decorso del termine di 60 giorni D.M. n. 145 del 2000, ex art. 33.

Il motivo è assorbito dall’integrale rigetto del ricorso principale. Esso è peraltro in sè infondato atteso che, come esattamente osservato dalla Corte di appello, il termine decadenziale in questione attiene propriamente alle riserve, che nel caso in esame non rilevano vertendosi in tema di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 119 sicchè deve darsi continuità al principio secondo cui il termine previsto dal D.M. n. 145 del 2000, art. 33 per l’inizio dell’azione giurisdizionale da parte dell’appaltatore decorre dalla determinazione definitiva dell’amministrazione in ordine alle riserve formulate e non dall’atto di collaudo, poichè solo la determinazione in questione si configura quale atto negoziale avverso il quale l’appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale) al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute (cfr., da ultimo, Sez. 1, 23 marzo 2017, n. 7479; Sez. 1, 1 ottobre 2014, n. 20722).

Con il secondo motivo di ricorso incidentale Sitrasb si duole del mancato riconoscimento degli interessi anatocistici, almeno con riferimento al periodo successivo alla sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato. Il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento dei danni oltre interessi legali dal 19 marzo 2004 (data di ricevimento della lettera di risoluzione contrattuale quale costituzione in mora), senza anatocismo, nè maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2. La Corte di appello ha riconosciuto la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, non gli interessi anatocistici in quanto non riconoscibili nelle obbligazioni di valore, come appunto quella risarcitoria in questione. La sentenza impugnata ha fatto pertanto applicazione del principio secondo cui la disposizione che ammette l’anatocismo, dettata dall’art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è, quindi, estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana (Sez. 3, 5 dicembre 2014, n. 25729; Sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15023).

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, ciò che comporta l’assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale; va altresì rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.

PQM

 

rigetta il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigettato il secondo motivo, compensando le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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