Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22269 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2452-2019 proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 140, presso lo studio dell’avvocato PIETRO AMURA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 1250/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Napoli, con decreto in data 21/11/2018, ha rigettato il reclamo avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Napoli in data 8/6/2018 con il quale era stata respinta la richiesta di modifica delle disposizioni patrimoniali adottate in sede di divorzio tra i coniugi D.P.M. e M.L. confermando così l’assegno mensile di Euro 450,00 mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT posto a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento a favore della moglie stabilito in sede di udienza presidenziale.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione D.P.M. affidato a due motivi. M.L. non ha spiegato difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 156 c.c.) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice territoriale non ha valutato l’autosufficienza economica della moglie che percepisce uno stipendio di 1800,00 mensili in quanto insegnante ed è titolare di patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Il motivo di ricorso è generico ed inammissibile.

La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Infatti nel merito la decisione impugnata ha già valutato tutte le ragioni delta ricorrente: ha preso in considerazione la situazione economica delle parti e tenuto conto della disparità reddituale tra gli ex coniugi. La Corte d’Appello ha poi motivato in ordine alla mancata sopravvenienza di fatti nuovi idonei a modificare le statuizioni. A tal riguardo Cass. Sez.1 Sentenza n. 1119 del 20/01/2020 in riferimento alla revisione dell’assegno divorzile per giustificati motivi sopravvenuti L. n. 898 del 1970, ex art. 9, ha statuito che: “in tema di revisione dell’assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perchè possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l’accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei “giustificati motivi” un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell’assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poichè non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della “regula iuris”, non già creativa della stessa. (fattispecie relativa a una domanda di revisione dell’assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018).

La decisione deve pertanto essere confermata. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla spese in mancanza di attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso ove dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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