Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22269 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 13/09/2018), n.22269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20877-2017 proposto da:

ALKIMIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante sig. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE SILVESTRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO CHIARINI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA, in persona

dell’Amministratore Delegato dott.ssa G.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITANTONIO PIEMONTE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 940/2016 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLA AGOSTINI per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2013 Lynpha Vitale Unipersonale S.r.l. – ora Alkimia S.r.l. in liquidazione – conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini U.C.A. Assicurazioni S.p.A., con cui aveva stipulato una polizza per il rischio delle spese legali, assumendo di essere stata condannata a rifonderle a controparte, per soccombenza, in tre cause civili rispettivamente dalle sentenze nn. 3456 e 3692/2011 del Tribunale di Bologna e dalla sentenza n. 13405/2011 del Tribunale di Milano, per una somma totale di Euro 74.416,84, e assumendo altresì che, pur di ciò venendo informata, la compagnia nulla le aveva pagato. Chiedeva quindi che la compagnia fosse condannata a pagarle tale somma o maggior somma, e che, se ritenuto possibile, fosse condannata a pagarla direttamente ai vincitori delle cause nonchè, eventualmente e in subordine, fosse condannata a pagarla all’attrice condizionata, al pagamento delle spese da parte dell’attrice ai vincitori delle cause.

La compagnia assicuratrice si costituiva resistendo.

Con sentenza del 1 luglio 2016 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale rigettava ogni domanda attorea.

Alkimia S.r.l. in liquidazione proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. con ordinanza del 2 giugno 2017.

2. Ha presentato ricorso Alkimia S.r.l. in liquidazione sulla base di due motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 2, riguardo alla domanda di condanna della compagnia assicuratrice al pagamento diretto ai terzi danneggiati.

Tale domanda è stata rigettata dal Tribunale per non avere l’attuale ricorrente chiesto alla compagnia il pagamento diretto ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2. Pur non menzionandola in motivazione, il Tribunale avrebbe ritenuto “tranciante” una e-mail del 28 giugno 2012 con cui l’attuale ricorrente aveva chiesto il pagamento direttamente a sè perchè poi essa stessa pagasse i terzi; ma con l’atto di citazione venne espressamente proposta la domanda di pagamento diretto ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2, così superando tale anteriore dichiarazione stragiudiziale.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 1, riguardo la domanda di condanna condizionata al previo pagamento dell’attuale ricorrente a chi aveva vinto le cause.

Il Tribunale afferma che l’attuale ricorrente non avrebbe documentalmente provato di avere pagato i terzi; in tal modo incorrerebbe in erronea applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 1. La domanda avrebbe dovuto infatti essere accolta, poichè una domanda di condanna a prestazione condizionata è appunto proponibile se il quantum è già determinato: e nel caso in esame lo sarebbe già stato, tramite le tre sentenze di condanna.

Si è difesa con controricorso la compagnia assicuratrice.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo del ricorso è palesemente fondato.

Il Tribunale riconosce che la seconda domanda attorea concerne la condanna della convenuta a pagare direttamente ai soggetti cui devono essere rifuse le spese (motivazione della sentenza impugnata, pagina 3) e, poco dopo (motivazione, pagina 4), afferma che “l’assicurato non ha chiesto di effettuare il pagamento direttamente” ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2. Quindi è evidente che la domanda di pagamento diretto è stata proposta, e che non accogliendola il giudice di prime cure è incorso in una manifesta violazione dell’art. 1917 c.c., comma 2, che obbliga l’assicuratore al pagamento diretto “se l’assicurato lo richiede”. Nè, tantomeno, può ritenersi che una precedente richiesta stragiudiziale di pagamento non diretto abbia l’effetto di consumare la facoltà di chiedere – obbligando in tal senso l’assicuratore – il pagamento diretto in sede giudiziale.

L’accoglimento del primo motivo assorbe evidentemente il secondo, e comporta la relativa cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Bologna ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 4 in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La corte:

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa in relazione la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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