Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22269 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24467-2018 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 3156/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da I.E., nato in Nigeria (Edo State), il quale aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese, dopo la morte del padre, ed esposto che per ottenere l’eredità che gli sarebbe spettata quale primogenito, e di cui i parenti si erano impossessati, avrebbe dovuto affiliarsi alla setta degli Ogboni al posto del padre, che ne faceva parte. Essendosi rifiutato, aveva iniziato, unitamente alla propria madre, ad avere problemi spirituali che minacciavano la sua integrità psico fisica, e, per sfuggire ai sortilegi, si era recato in Libia, dove veniva arrestato, per poi giungere in Italia.

I.E. propone ricorso per cassazione per tre motivi, resistiti con controricorso dal Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. Il ricorrente afferma che, contrariamento a quanto argomentato dal Tribunale, egli aveva fornito un racconto del tutto verosimile, e lamenta che non era stata tenuta in considerazione la situazione del Paese di origine. In applicazione del principio dell’onere di prova attenuato, afferma il ricorrente, doveva ritenersi compiuto ogni suo sforzo per circostanziare la domanda, essendo notoria la pericolosità della Nigeria, compresa la regione da cui egli proveniva.

2. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed afferma che, in caso di violenza indiscriminata, ravvisabile nella specie, non sono rilevanti le motivazioni che hanno spinto il singolo migrante ad abbandonare il suo Paese.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per non esser stata riconosciuta la protezione umanitaria.

4. Esclusa, anzitutto, l’ammissibilità delle censure riferite all’art. 112 c.p.c., la cui violazione è enunciata in tutti e tre i motivi, non essendo stata dedotta alcuna omessa pronuncia o, comunque, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, i primi due motivi, da valutarsi congiuntamente, presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

5. A parte che il ricorrente neppure chiarisce se insiste nel riconoscimento del rifugio politico, va rilevato che il ricorso confonde e sovrappone il momento della valutazione di credibilità soggettiva col dovere di cooperazione istruttoria. Questa Corte (Cass. n. 16925 del 2018; n. 28862 del 2018) ha, infatti, chiarito che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve avere anzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori. E tale caso non ricorre, in quanto la valutazione di non credibilità -che attiene, in sè, al giudizio di fatto e non è qui ulteriormente apprezzabile- è stata effettuata in ragione dell’inattendibilità del racconto (perchè ricco di incongruenze temporali, per la mancata conoscenza delle regole della setta degli Ogboni) e, comunque, per la ritenuta irrilevanza di sortilegi ed incubi.

6. Il Tribunale ha poi escluso, al lume di principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbrario 2009, Elgafaji, C465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), il caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), coerentemente alle indicazioni dei più recenti reports inerenti la zona di origine del richiedente, Edo State, molto distante da quella (Nord del vasto Paese) per la quale l’UNHCR ha dato indicazioni di non rimpatrio. Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, motivo che non è stato però dedotto, tendendo, piuttosto, la censura ad una diversa valutazione di fatto.

7. Il terzo motivo è inammissibile: esso non deduce alcuna situazione di vulnerabilità, non rilevata dal Tribunale, e tale situazione deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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