Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22268 del 30/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 22268 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 9928-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2015
3247

avvocati ALESSANDRO RICCIO, ANTONELLA PATTERI, NICOLA
VALENTE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SAURO ACHILLE C.F. srac1145e31f839r, elettivamente

Data pubblicazione: 30/10/2015

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controri corrente

avverso la sentenza n. 1730/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/07/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito l’Avvocato MANTOVANI BRUNO per delega DI CELMO
MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 04/04/2009 R.G.N. 5903/2005;

R.G. n. 9928/10
Ud. 15.7.2015

Con ricorso al Tribunale di Napoli Sauro Achille esponeva che era
titolare, dal 1 novembre 1995, di trattamento pensionistico a carico del
Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di
navigazione aerea (di seguito Fondo Volo), istituito presso l’INPS; che
aveva inoltrato all’Istituto domanda per ottenere la liquidazione di una
quota di pensione in capitale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 859 del
1965; che l’INPS, nell’effettuare il relativo calcolo, aveva erroneamente
determinato il coefficiente di capitalizzazione, utilizzando non già la
tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, bensì coefficienti diversi e
inferiori, in violazione del citato art. 34, a norma del quale il valore
capitale della quota di pensione doveva essere calcolato in base ai
“coefficienti in uso presso l’INPS”.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento della
differenza tra quanto ricevuto e quanto gli sarebbe spettato in base alla
utilizzazione dei coefficienti previsti dal D.M. 18 febbraio 1981.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e tale decisione, a seguito
di appello dell’Istituto, veniva confermata con sentenza depositata il 4
aprile 2009 dalla Corte d’appello di Napoli, la quale riteneva applicabile,
in attuazione dell’art. 13, comma 6, della legge n. 1338 del 1962, il
coefficiente di capitalizzazione di cui alla tabella allegata al D.M. 19
febbraio 1981, avendo l’appellato presentato domanda di pensione
anteriormente al 1° luglio 1997.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso per
cassazione l’Istituto sulla base di un solo motivo. Resiste il pensionato
con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art. 34 L. n. 859 del 1965; dell’art. 13 L. n.
1338/62, in relazione al D.M. 19 febbraio 1981; dell’art. 2, comma 503,

civile.
Deduce che la domanda del pensionato, volta ad ottenere la
capitalizzazione della quota di pensione in forza dell’applicazione dei
coefficienti di cui al D.M. del 19 febbraio 1981, è stata ritenuta
infondata dalle Sezioni Unite di questa Corte con più sentenze del 2009
(nn. 22154, 22155, 22156, 22157). Erroneamente quindi la Corte di
merito ha ritenuto applicabili tali coefficienti sulla scorta di Cass. n.
7132/07, essendo stata tale decisione superata dalla successiva
giurisprudenza.
Aggiunge che la quota di pensione è stata correttamente liquidata
dall’Istituto alla luce dell’art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre
2007 n. 244, utilizzando, per le pensioni aventi — come nella specie —
decorrenza anteriore al luglio 1997, i coefficienti in uso presso l’Istituto,
adottati con deliberazione del Comitato di Vigilanza del Fondo dell’8
marzo 1988, recepiti con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005 del
Consiglio di Amministrazione dell’INPS.
Non trovano quindi applicazione le tabelle di cui al D.M. 19
febbraio 1981, “essendo destinate ad operare in fattispecie del tutto
differenti e in regimi assolutamente diversi, quali sono da una parte il
Fondo Volo e, dall’altra, l’Assicurazione Generale Obbligatoria”.
2. In replica a tale ricorso, il controricorrente, nel chiederne il
rigetto, ne rileva preliminarmente l’inammissibilità per tardività, essendo
stato “portato a conoscenza dell’odierno controricorrente a ben cinque
anni e otto mesi di distanza dalla data del deposito della sentenza di
secondo grado”.

L. n. 244 del 244; dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice

3

Deduce al riguardo che il ricorrente non avrebbe potuto essere
rimesso in termini dalla Corte di cassazione per la rinotifica del ricorso,
atteso che l’errore della prima notifica era ascrivibile a mera negligenza
del procuratore dell’INPS, il quale aveva notificato il ricorso in un
domicilio diverso da quello eletto, risultante dagli atti.

inammissibile.
Questa Corte, in diversa composizione, con ordinanza del 5
novembre 2014, ha ritenuto che ricorressero i presupposti per la
rimessione in termini chiesta dall’INPS ai fini della rinotifica del ricorso
per cassazione, non essendo andata a buon fine la prima notifica
effettuata nei termini previsti dagli artt. 325 e seguenti cod. proc. civ.
Il controricorrente censura tale provvedimento, rilevando che
l’errore della notifica era imputabile esclusivamente all’odierno
ricorrente, il quale avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per
chiedere la remissione in termini, anziché attendere la fissazione
dell’udienza di discussione.
Ma, da un lato, tale censura si risolve in una richiesta a questa
Corte di valutare in maniera diversa i presupposti per la concessione
della rimessione in termini, richiesta questa inammissibile, atteso che
l’ordinanza censurata integra una valutazione di contenuto delibativo
effettuata da un Collegio diverso, non sindacabile in questa sede;
dall’altro, ove volesse ravvisarsi nella censura in questione un connotato
impugnatorio — il solo che giustificherebbe la trattazione in questa sede —
la censura sarebbe parimenti inammissibile, atteso che le pronunce della
Corte, in qualsiasi forma emesse, non sono ulteriormente impugnabili
per errori di diritto o di procedura e che un eventuale vizio revocatorio
sarebbe rilevante unicamente nei provvedimenti decisori menzionati
dall’art. 391 bis cod. proc. civ., non anche nel provvedimento di che

trattasi, meramente ordinatorio (cfr., in questi termini, Cass., Sez. Un., 7
gennaio 2013 n. 151).

3. La predetta eccezione, il cui esame ha carattere prioritario, è

4

4. Il ricorso dell’Istituto è fondato alla luce della recente sentenza
delle Sezioni unite di questa Corte del 28 maggio 2014, n. 11907, che ha
affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione di

una quota di pensione in capitale, prevista dalla L. n. 859 del 1965, art.
34, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il
presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici
con decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma della L. n. 244 del 2007,
art. 2, comma 503, (legge finanziaria 2008) — quale norma di sanatoria
dell’autodeterminazione, ad opera dell ‘INPS e del Fondo volo, dei
coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante
agli iscritti al Fondo — non solo i coefficienti di capitalizzazione
approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione
n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del “Comitato
amministratore”, ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati
in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati
dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in
quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del
Consiglio di Amministrazione dell ‘INPS, dovendosi conseguentemente
escludere dal novero dei “coefficienti di capitalizzazione in uso”,
richiamati dall’art. 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva
matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, come pure
quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403,
recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e
differite presso quella che all’epoca era la Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali’.
Con tale decisione le Sezioni Unite, hanno ritenuto che l’art. 2,
comma 503, della legge n. 244 del 2007 ha un’evidente efficacia
retroattiva, atteso che la norma riguarda i “vecchi” trattamenti
pensionistici, già maturati in precedenza, disciplinando, ora per allora, il
beneficio in esame in tutte le ipotesi in cui esso era stato richiesto dagli

personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito

5

aventi diritto fino al 31 dicembre 2004 (data di abrogazione del
beneficio stesso).
La Corte ha così messo in luce la finalità di sanatoria della norma
in esame, in un’ottica di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del
Fondo, destinato innanzitutto a corrispondere il trattamento pensionistico

diritto) e, solo in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un
periodo di tempo ormai superato, anche ad erogare una tantum una quota
capitalizzata dello stesso.
La conseguenza trattane dalla sentenza in esame, che ha
parzialmente rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle
Sezioni Unite con le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155,
22156 e 22157) — è che per le domande di liquidazione di una quota in
capitale della pensione, presentate, come nella specie, da un iscritto al
Fondo in Volo in data anteriore al 10 luglio 1997 devono trovare
applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di
elaborazione del bilancio tecnico del Fondo Volo ed approvati dal
Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988,
mentre per le domande presentate in data successiva al

10 luglio 1997,

valgono (come già stabilito dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti
adottati con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS in data
4 agosto 2005 n. 302.
Al suesposto principio di diritto la Corte ritiene di aderire,
conseguendone l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la cassazione
della sentenza impugnata, che ha applicato al caso in esame il
coefficiente di capitalizzazione fissato dal D.M. 19 febbraio 1981 ai fini
della costituzione delle riserve matematiche, in attuazione dell’art. 13,
comma 6, della legge n. 1338 del 1962.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va
decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda.
5. Per completezza deve rilevarsi che, nella recente sentenza della
Sezione lavoro 30 ottobre 2014 n. 23066, questa Corte ha anche

per tutta la vita del pensionato (con la reversibilità ai superstiti aventi

6

affrontato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, primo
comma, della legge n. 859 del 1965 cit., quale risulta dal comma 503
dell’art. 2 della legge n.244/2007 cit. sotto il profilo del contrasto con gli
artt. 3 e 38 Cost. e l’ha ritenuta manifestamente infondata alla luce della
costante giurisprudenza costituzionale relativa alle norme retroattive, in

6. In ragione dei contrasti interpretativi riguardanti la normativa in
esame e conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite appare
opportuno compensare le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda proposta dal pensionato.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma in data 15 luglio 2015
IL PRESIDENTE ESTENSORE

genere, e, in particolare, a quelle in materia previdenziale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA