Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22268 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

(1) la s.r.l. Edilizia Macchiano, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, (2) G.N., residente in

(OMISSIS), entrambi elettivamente domiciliati, nel giudizio di

appello, in Pescara al Corso Vittorio Emanuele n. 161 presso lo

“studio Briolini”;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/10/06 (recte: 124/10/05, perchè

“pronunciata il 15 dicembre 2005”) depositata il 9 febbraio 2006

dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre

2011 dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, in base a due motivi (“erronea interpretazione ed applicazione di agevolazioni tributarie” per “falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3”;

“insufficiente, contraddittoria motivazione”), chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto l’appello del suo Ufficio avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso con cui la srl Edilizia Macchiano aveva impugnato il “silenzio rifiuto” formatosi sull’istanza di “rimborso” dell’imposta di “registro” corrisposta per l’atto di compravendita di un terreno registrato il 28 maggio 2001, (istanza) con la quale la società aveva invocato i benefici di cui al “combinato disposto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 448 del 2001, art. 76”.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso il gravame affermando:

– “l’agevolazione compete al momento della registrazione dell’atto poichè … il beneficio viene concesso dallo Stato per incentivare l’attività edilizia”;

– “solo allo spirare del quinquennio l’Erario, accertato il mancato rispetto dei presupposti agevolativi potrà operare la decadenza dei benefici”.

Il ricorso – i cui due motivi sono scrutinabili congiuntamente perchè intimamente connessi – deve essere respinto perchè infondato.

A. In ordine alla prima doglianza (sintetizzabile nel formulato, anche se non necessario perchè la sentenza impugnata è stata depositata prima dell’entrata in vigore della norma processuale, “quesito di diritto” ex art. 366 bis c.p.c.: “se ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, sia richiesto tra i presupposti per accedere al beneficio la preventiva istanza contenuta nell’atto di acquisto e da effettuare entro il termine di richiesta delta registrazione; nonchè il presupposto oggettivo riguardante la condizione dell’immobile soggetto alle prescrizioni di un piano particolareggiato approvato attuative dell’intervento urbanistico”) – tenuto conto del tenore testuale della norma testo originario: “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento” e della sua ovvia finalità incentivante (già evidenziata da Cass., trib., ord. n. 7438 del 27 marzo 2009) attraverso la disposta diminuzione, per l’acquirente edificatore, del primo costo di edificazione connesso al peso fiscale gravante sull’acquisto dell’area – va ribadito in principio affermato da questa sezione (sentenza n. 14117 depositata il giorno 11 giugno 2010, nella quale si richiama: Cass. n. 10354/2007; Cass. n. 1461/2008) proprio in relazione al riconoscimento del beneficio fiscale qui in discussione anche ivi non richiesto nell’atto di trasferimento, secondo cui le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale, ad esempio, quella di destinare l’immobile a propria abitazione) o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione: la riprodotta prima affermazione della sentenza impugnata, pertanto, si palesa giuridicamente corretta.

B. Il vizio motivazionale – basato, essenzialmente, su pretesa mancata considerazione della “condizione iniziale dell’immobile” che, si adduce, “non è data …da una teorica previsione urbanistica di edificabilità secondo lo strumento urbanistico generale (PRG) ma da una concreta condizione attuale e precedente al trasferimento dell’immobile dell’assoggettamento ad un piano particolareggiato vigente” -, poi ed infine, si palesa del tutto astratto (quindi inidoneo a consentire di formulare qualsivoglia giudizio prognostico di una qualche possibilità di apprezzamento diverso, favorevole all’ente ricorrente) in quanto l’Agenzia (in palese violazione dell’art. 366 c.p.c.) non indica nemmeno quale fosse la carenza “urbanistica” dell’immobile trasferito, ostativa al riconoscimento del beneficio: la violazione detta, nel caso, assume valore determinante essendosi rettamente e reiteratamente statuito sullo specifico tema che (Cass., trib.: 20 giugno 2008 n. 16835; 18 dicembre 2008 n. 29648; 30 dicembre 2009 n. 28010) la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 – per la quale sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’ area nella quale, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, per cui essa deve ritenersi applicabile ogni qual volta l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato (cfr., altresì, Cass., trib., 8 ottobre 2010 n. 20864, secondo cui il beneficio in questione si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’ inserimento dell’ immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’ utilizzazione edificatoria).

C. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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