Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22268 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 13/09/2018), n.22268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26112-2016 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, in persona della Sig.ra Dott.ssa

Z.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso

lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Vicepresidente Prof.

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24,

presso lo studio dell’avvocato SONIA SAU, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA CAMBA giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 1, 2,

5, 8; assorbiti il 9 e il 10;

udito l’Avvocato TEODORO CARSILLO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA CAMBA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2012 la Regione Autonoma Sardegna si opponeva a decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Cagliari le aveva ordinato di pagare Euro 34.163,62 oltre interessi e spese a Italfondiario S.p.A., quale procuratrice di Castello Finance S.r.l.; credito che sarebbe derivato da una fideiussione rilasciata dalla regione in relazione a un finanziamento concesso da Credito Industriale Sardo S.p.A. a tale G.R., il cui relativo credito sarebbe stato poi ceduto dal Credito Industriale Sardo a Castello Finance. L’opposta si costituiva, riconoscendo la fondatezza dell’eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva sua notifica, e comunque insistendo nella domanda monitoriamente introdotta, cui controparte resisteva.

Con sentenza n. 931/2014 il Tribunale dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo e respingeva la domanda monitoriamente proposta per difetto di prova.

Avendo proposto appello principale Italfondiario, e appello incidentale subordinato la Regione, la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 31 marzo-6 aprile 2016, rigettava.

2. Ha presentato ricorso Italfondiario sulla base di dieci motivi, illustrati poi anche con memoria.

Si è difesa con controricorso la regione Sardegna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 644-645-345 c.p.c.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli stessi articoli ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I due motivi sono illustrati congiuntamente.

La corte territoriale ha ritenuto non producibile in appello il fascicolo monitorio, a causa dell’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. che avrebbe privato il giudizio della peculiarità di cui all’art. 645 c.p.c. Ciò sarebbe infondato: rimarrebbe infatti la valenza della fase sommaria, per cui il giudice d’appello avrebbe violato gli articoli indicati nelle due rubriche nonchè l’art. 115 c.p.c. escludendo la valida acquisizione del fascicolo monitorio e ritenendo ammissibile la tardiva eccezione – proposta in memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 – di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla regione nei confronti di Castello Finance.

3.1.2 I due motivi, come si è appena visto congiuntamente esposti, necessitano pure un vaglio congiunto.

L’esclusione della continuità con la fase molitoria per inefficacia del decreto ingiuntivo, esclusione ritenuta appunto dalla corte territoriale (motivazione della sentenza impugnata, pagine 5-6), nulla incide sulla decisione, in quanto la corte “in ogni caso” (cfr. le pagine 6 e 7 della motivazione) ha tenuto poi conto anche dei documenti monitori.

Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione attiva, il ricorso, nella premessa espositiva dello svolgimento processuale (e precisamente a pagina 3), afferma che nell’opposizione la Regione aveva addotto che l’attuale ricorrente non aveva provato la cessione del credito da Credito Industriale Sardo a Intesa Gestione Crediti; e il motivo di per sè non è specifico riguardo al contenuto dell’eccezione che erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto tempestiva, ma si limita ad asserire che essa sarebbe stata proposta (per la prima volta) nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, senza indicare precisamente il contenuto della memoria sul punto, nè tantomeno – come logicamente avrebbe dovuto fare eccependo tardività – mostrando autosufficienza quanto al contenuto dell’atto di citazione in relazione a questo aspetto. E pertanto sotto nessun profilo i due motivi mostrano consistenza.

3.2.1 Il terzo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112 e 183 c.p.c.; e il quarto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle stesse norme.

Nella citazione in opposizione, la Regione avrebbe addotto il difetto di prova della cessione del credito da Credito Industriale Sardo a Intesa Gestione Crediti, e solo nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 avrebbe addotto il difetto di documento probante la cessione da quest’ultima a Castello Finance. Come rilevato nel motivo d’appello che viene trascritto, in tal modo la Regione avrebbe eccepito il difetto di titolarità sostanziale di Castello Finance, che avrebbe dovuto invece eccepire nei modi e nei tempi previsti per l’eccezione in senso tecnico, onde non avendolo eccepito nell’atto di opposizione e nella udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5 “ogni rilievo avversario” sulla seconda cessione sarebbe stato precluso.

3.2.2 Si tratta di un’evidente riproposizione della precedente copia di motivi: e anche questa ulteriore coppia di censure non raggiunge la necessaria autosufficienza in ordine al contenuto della prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e, a priori logicamente, anche dell’atto di citazione. Si perviene pertanto all’inammissibilità.

3.3.1 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 e L. n. 130 del 1999, artt. 1-4 in combinato disposto con l’invocato art. 58 riguarda la cessione di crediti in blocco, con la pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale che esonera la banca cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto. Con la speciale operazione di cui alle norme indicate in rubrica l’oggetto del contratto non sarebbe più, quindi, lo specifico credito ceduto, bensì tutto il blocco dei crediti ceduti. Nel caso in esame, sarebbe stato documentalmente provato che il credito esisteva ancora alla data della cessione e che sarebbe stato in sofferenza.

3.3.2 Non può non rilevarsi che il giudice d’appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l’esistenza di quest’ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacchè una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione -, un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito.

Il motivo, quindi, non è accoglibile.

3.4 Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1189,1260 e 1264 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.

Osserva la ricorrente che la cessione è un negozio bilaterale, cui è estraneo il debitore ceduto, che peraltro ha l’interesse e l’onere di provarne la nullità. Già nel fascicolo monitorio si sarebbe evidenziato che l’attuale ricorrente, quale mandataria della cessionaria Castello Finance, avrebbe inviato alla regione una “apposita missiva” del 22 agosto 2011, cui “seguiva il silenzio” della regione stessa. In caso di dubbio sul destinatario della prestazione, l’unica condotta del debitore conforme a buona fede e preveniente la fattispecie di cui all’art. 1189 c.c. sarebbe attivarsi a interpellare e, se del caso, proporre poi azione di accertamento. Invece il giudice d’appello avrebbe “obliterato la condotta” della Regione, limitatasi solo a “lamentare la carenza di prova della legittimazione attiva” di Castello Finance. Al contrario “erano plurimi gli elementi”, documentali o almeno indiziari, attestanti tale legittimazione, per cui la corte territoriale “ha mandato esente” da ogni obbligazione la regione, “degradando di fatto il credito a res nullius in contrasto con gli artt. 1175,1189 e 1260 c.c.

Questa conclusione dello sviluppo del motivo, ovvero l’asserto sull’esistenza di “plurimi” elementi documentali o almeno indiziari tali da fondare un accertamento fattuale a favore dell’attuale ricorrente, ne priva di ogni equivocità la natura, la quale si manifesta chiaramente essere di merito, il che rende inammissibile la censura.

3.5 Il settimo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e falsa appicazione degli artt. 1260,1262 e 2697 c.c..

Dalle “risultanze processuali acquisite” sia in primo sia in secondo grado risulterebbe “pacifico” che l’attuale ricorrente, quale procuratrice di Castello Finance, aveva (e infatti li avrebbe prodotti nel fascicolo monitorio) determinati documenti (al riguardo cinque documenti sono elencati a pagina 26 del ricorso) relativi al credito di cui si tratta, e ciò sarebbe spiegabile soltanto con il trasferimento del credito. Inoltre il contratto di cessione non patisce alcun vincolo di forma. “Incurante” del possesso di tale documentazione da parte della Castello Finance, la corte territoriale avrebbe quindi violato il combinato disposto degli artt. 2697 e 1262 c.c.

Anche questo è un evidente argomento di natura direttamente fattuale, che viene proposto per condurre il giudice di legittimità ad una revisione della cognizione di merito sull’esistenza della cessione del credito alla Castello Finance. E quindi il motivo è inammissibile.

3.6 L’ottavo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1262,1264,1333,1362,2733 e 2735 c.c., artt. 115 e 221 c.p.c.

Con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, sarebbe stata depositata una missiva del 12 giugno 2013 di Intesa Sanpaolo S.p.A. all’attuale ricorrente, missiva che viene trascritta nel motivo e della quale il giudice d’appello avrebbe “obliterata la portata istruttoria” nel passo motivazionale ad essa dedicato e basato su argomenti erronei. Segue a questo punto nel motivo, pur invocando le norme di rubrica, una valutazione alternativa, ampiamente argomentata, che ne ostende immediatamente la natura inammissibile, in quanto diretta a conseguire un terzo grado di merito travalicando i limiti della cognizione propria del giudice di legittimità.

Osserva inoltre la ricorrente che la Regione avrebbe dovuto proporre contro la suddetta missiva una querela di falso perchè non tutte le scritture private provenienti da terzi è sufficiente che siano contestate: sarebbe invece necessaria la querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c. nel caso in cui fossero state emesse da soggetti “attivamente coinvolti nella vicenda sostanziale”, pur essendo estranei al processo. Questo ulteriore argomento è privo di consistenza, se non altro perchè Intesa Sanpaolo non è affatto, per quel che il motivo adduce, propriamente coinvolta nella vicenda, non essendo parte nel preteso negozio di cessione nè essendo titolare del debito ceduto.

3.7 Il nono motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.; il decimo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo. I due motivi sono illustrati congiuntamente.

Se (denegata ipotesi) si seguisse la qualificazione che la corte territoriale ha operato in ordine alla lettera del 12 giugno 2013, in conformità con la giurisprudenza di legittimità si dovrebbe ritenere che gli scritti di un terzo, pur rivestendo soltanto valore indiziario, possono fondare il convincimento ed essere posti a fondamento della decisione. E poichè la Regione non avrebbe contestato autenticità, provenienza e genuinità della suddetta missiva, la corte territoriale avrebbe errato non applicando in questa ipotesi l’art. 2729 c.c.

La coppia di motivi presenta un contenuto del tutto inconsistente: compete infatti al giudice di merito valutare che cosa possa fondare il proprio convincimento – non a caso tradizionalmente definito libero convincimento -, per cui, se non lo fonda su un determinato documento, non incorre in alcuna violazione dell’art. 2729 c.c., nè lo rende, secondo l’illogica (a ben guardare) prospettazione qui in esame, un fatto decisivo non esaminato. La stessa ricorrente, infatti, ammette che la missiva in questione, seguendo la qualificazione del giudice d’appello e l’adesione a tale qualificazione costituisce la premessa dei due motivi in esame – non può avere che un mero valore indiziario: se a tale indizio, allora, il giudice d’appello non ha attribuito concreta valenza di supporto per la formazione del suo libero convincimento, non sono prospettabili nè la violazione dell’art. 2729 c.c. nè un omesso esame di fatto discusso le decisivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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