Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22268 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22268
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20218/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTIGHESI 12, presso L’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AGENTE RISCOSSIONE CATANIA SERT SICILIA SPA, in persona del Direttore
Generale f.f. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTUENSE N. 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO FURCI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
M.A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1974/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 9/5/2013,
depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa a cartella di pagamento Iva anno di imposta 2005 e sanzioni Iva anno di imposta 1987, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere la C.T.R. ritenuto “inammissibile” la produzione di documenti nuovi – quali le “relate di notifica” delle cartelle – dichiarando perciò “omesse le notifiche, nulle le iscrizioni a ruolo e dell’iscrizione ipoteca”.
2. In subordine, con il secondo motivo deduce la “violazione e/o falca applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per non avere la C.T.R. tenuto debitamente “conto del nutrito corredo probatorio addotto all’Ufficio” nonchè “della significativa carenza in tal senso ascrivibile all’originario ricorrente”.
3. La “controricorrente” Serit s.p.a. si associa (in realtà) ai motivi di ricorso proposti.
4. Il primo motivo è manifestamente fondato (con assorbimento del secondo), alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, per cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, consente la più ampia produzione di nuovi documenti in grado d’appello, anche fuori dei più ristretti limiti previsti nel rito civile ordinario dall’art. 345 c.p.c., comma 3 (stante la specialità del rito tributario), ancorchè si tratti di documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ed indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile (ex multis, Cass. nn. 13331/16, 12582/16, 20109/12, 18907/11, 16916/05, 2027/03, 7602/02).
5. Il ricorso merita quindi di essere accolto, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016