Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22267 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.25/09/2017),  n. 22267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25259/2011 proposto da:

F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Stoppani n.1, presso l’avvocato Berretta Giuseppe, che io

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Barreca Carmelo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Corso Trieste n.87, presso l’avvocato Antonucci

Arturo, rappresentato e difeso dagli avvocati Munafò Francesco,

Saitta Nazareno, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1014/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. notificato l’1 ottobre 2009, conseguente alla pronuncia di questa Corte n. 22396/2008, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1014/2010, depositata il 9 settembre 2010, ha riformato la sentenza non definitiva, emessa dal Tribunale di Messina in data 10 marzo 1987, e la sentenza definitiva, emessa dallo stesso Tribunale in data 14 marzo 1989, determinando, in favore di F.A., il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di un suolo di sua proprietà, sito in (OMISSIS), in Euro 1.366.648,00 e il risarcimento del danno per mancata fruttificazione in Euro 104.281,00, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata, a far tempo dal 31 dicembre 1981;

per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso F.A. nei confronti del Comune di Taormina, affidato a tre motivi;

il resistente Comune di (OMISSIS) ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo e secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., nonchè la motivazione insufficiente su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis) – F.A. si duole del fatto che la Corte di Appello, in violazione del giudicato interno formatosi in relazione alle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, derivante dall’irreversibile trasformazione di una porzione di terreno di sua proprietà, abbia disposto che gli interessi legali andavano calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, e non – in forza delle precedenti sentenze – sull’intera somma integralmente rivalutata; ritenuto che:

il risarcimento del danno da fatto illecito costituisca debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscano un autonomo diritto del creditore, ma svolgano una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, quale era all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria;

di conseguenza, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non possa invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti ed al loro rapporto con la rivalutazione monetaria, e il giudice dell’impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, possa procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi, o al loro rapporto con la rivalutazione monetaria;

debba, invero, aversi per acquisito che il riconoscimento di interessi costituisca, in caso di liquidazione del danno effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta sino alla data della decisione definitiva, una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di fare ricorso, anche in mancanza di specifica impugnazione sul punto, con il solo limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito (Cass. S.U. 05/04/2007, n. 8520; Cass. 26/04/2010, n. 9926; Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 17/09/2015, n. 8243);

per tali ragioni, le censure siano da reputarsi, pertanto, infondate;

considerato che:

con il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 287 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 F.A. lamenta che la Corte d’appello sia incorsa in un errore materiale, in relazione alle modalità del calcolo della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

ritenuto che:

nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l’istanza di correzione non possa essere proposta dinanzi alla Corte di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell’art. 287 cod. proc. civ., e che tale principio debba essere ulteriormente ribadito dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale del detto articolo, dettata dalla sentenza della Corte Cost., ord., n. 335 del 2004, limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”, sicchè il solo giudice competente alla correzione è quello che ha emesso la sentenza affetta dall’errore (cfr. Cass. 12/05/2005, n. 9968; 07/11/2005, n. 21492; Cass. 30/12/2013, n. 28712).

neppure possa farsi ricorso al disposto di cui all’art. 384 cod. proc. civ., u.c., che attiene al diverso caso di correzione della motivazione della sentenza di appello, ossia dell’iter logico con il quale il giudice di merito è pervenuto alla decisione, e non certo dell’errore materiale, che trova la sua disciplina negli artt. 287 e ss. cod. proc. civ..

il motivo sia, pertanto, inammissibile;

ritenuto che:

il ricorso, per tutte le ragioni suesposte, debba essere rigettato, con condanna del ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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