Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22267 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTU Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28300-2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AFRICA

40, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;

– ricorrente –

contro

O.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

I coniugi, M.D. e O.C. adivano, con ricorso congiunto, il Tribunale di Taranto per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni della separazione coniugale. L’accordo di separazione, omologato con decreto del Tribunale, prevedeva che i coniugi dovessero avere una diversa residenza, che la figlia minore M. fosse affidata a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolava i tempi di permanenza presso il padre. La casa coniugale veniva assegnata alla M. e si poneva a carico dell’ O. il pagamento di un contributo di Euro 400,00 per il mantenimento della figlia, oltre le spese straordinarie. L’ O., inoltre, era tenuto in via esclusiva al pagamento della rata di mutuo ammontante a Euro 550,80 mensili gravante sull’abitazione coniugale, senza diritto di regresso nei confronti della moglie. Dopo l’estinzione del mutuo, l’ O. doveva versare a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge la somma di Euro 500,00 mensili. Il Tribunale pronunciava la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

La M. ha adito Corte d’Appello di Lecce per chiedere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, nella parte in cui aveva omesso di menzionare le condizioni concordate dai coniugi. La Corte d’Appello ha accolto il ricorso, aggiungendo alla pronuncia le condizioni della separazione coniugale, ad eccezione di quella che prevedeva che, una volta estinto il mutuo, l’ O. avrebbe dovuto versare a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge la somma di Euro 500,00 mensili.

Avverso tale pronuncia la M. propone ricorso per Cassazione e formula due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello nella parte in cui, senza fornire nessuna motivazione, tralascia di richiamare la condizione concordata dai coniugi che prevedeva che, una volta estinto il mutuo, l’ O. avrebbe dovuto versare a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge la somma di Euro 500,00 mensili.

Con il secondo motivo si duole anche dell’erroneità della sentenza della Corte d’Appello per violazione dell’art. 99 c.p.c., art. 1322 c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16. La ricorrente evidenzia che sia lei che l’ex marito hanno manifestato il loro consenso sulla condizione riguardante l’accordo divorzile, la quale non poteva essere disattesa dal giudice di secondo grado proprio perchè non verteva su diritti indisponibili o relativi alla prole.

Il primo motivo è manifestamente fondato perchè la Corte d’Appello ha omesso di indicare tra le condizioni dell’accordo contenute nel ricorso congiunto quella relativa al riconoscimento della somma di Euro500 mensili alla moglie ma all’esito del pagamento del mutuo, nonostante la riforma della decisione di primo grado avesse riguardato proprio il mancato recepimento integrale delle condizioni contenute nel ricorso congiunto.

Il secondo motivo è assorbito. Alla cassazione del provvedimento impugnato segue il rinvio alla corte di Appello di Lecce.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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