Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22267 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 13/09/2018), n.22267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19202-2015 proposto da:

LIDL ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso

lo studio dell’avvocato BARBARA MIOLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SILVIA GARAVAGLIA, GIORGIO ALFIERO RUSCONI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S. SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimata –

Nonchè da:

S. SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

del legale rappresentante e liquidatore S.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo

studio dell’avvocato DEBORATH FORTINELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNO GUARALDI giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

LIDL ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso

lo studio dell’avvocato BARBARA MIOLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SILVIA GARAVAGLIA, GIORGIO ALFIERO RUSCONI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 928/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDROM che ha concluso per l’accoglimento del 1 e 4 motivo

del ricorso principale e rigetto nel resto; assorbito il 3 motivo

del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato SILVIA GARAVAGLIA;

udito l’Avvocato GIORGIO ALFIERO RUSCONI;

udito l’Avvocato BRUNO GUARALDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 17 luglio 2013, accoglieva l’opposizione proposta da Lidl Italia S.r.l. avverso decreto ingiuntivo del 9 giugno 2009 che le aveva ordinato di pagare, quale sorte, la somma di Euro 568.930,97 a S. S.r.l. a corrispettivo di forniture di biscotti.

Avendo proposto appello S. S.r.l., ed essendosi costituita controparte resistendo, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14 maggio 2015, accoglieva parzialmente il gravame e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l’appellata a pagare all’appellante la somma di Euro 518.046,79 oltre agli interessi e alle spese dei gradi.

2. Ha presentato ricorso Lidl Italia S.r.l. sulla base di cinque motivi; S. S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo si è difesa con controricorso e ricorso incidentale articolato anch’esso in cinque motivi, da cui la ricorrente principale si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. In primo luogo deve esaminarsi il ricorso principale.

3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e conseguente errata qualificazione giuridica del fatto di causa come pagamento del terzo senza surrogazione anzichè cessione di credito.

La corte territoriale avrebbe errato sui seguenti fatti decisivi.

In primo luogo, avrebbe omesso di esaminare le allegazioni dell’attuale ricorrente in primo e in secondo grado relative agli accordi per la duplice cessione del credito di cui si tratta. Il giudice d’appello afferma che la ricorrente non avrebbe allegato un siffatto accordo tra il vettore e Lidl Stiftung & Co. KG (la “casa madre” tedesca dell’attuale ricorrente) e un successivo accordo tra Lidl Stiftung e Lidl Italia. La ricorrente invece l’avrebbe allegato nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c., nella conclusionale di primo grado, nella comparsa d’appello e nelle memorie conclusive d’appello. Vi sarebbe stata quindi una totale omissione della corte territoriale in relazione alle argomentazioni versate da Lidl Italia nei propri atti che sarebbero state “considerate erroneamente inesistenti”, da ciò sarebbe derivata una “viziata ricostruzione dei fatti”.

In secondo luogo, la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare documenti (i nn. 11, 2, 3, 4, 6 e 8 del fascicolo di primo grado dell’attuale ricorrente) prodotti da Lidl Italia per fondare le allegazioni sugli accordi di cessione del credito, documenti che sarebbero decisivi. La corte avrebbe poi negato rilievo probatorio al documento 11 (sempre del fascicolo di primo grado della ricorrente) senza motivare e considerando contenuto in esso soltanto la dichiarazione del vettore del 9 aprile 2009, laddove tale documento avrebbe incluso pure la cessione del credito a Lidl Stiftung mediante una seconda dichiarazione del vettore del 17 giugno 2009.

Ancora, la corte territoriale avrebbe omesso di valutare gli altri documenti: le fatture di trasporto del vettore (documenti 2, 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell’attuale ricorrente), le note d’addebito da Lidl Stiftung a Lidl Italia (documento 6 dello stesso fascicolo), le fatture di “rifatturazione costi” inviate da Lidl Italia a S. (documento 8 dello stesso fascicolo) per notificarle l’avvenuta cessione del credito.

A ciò si aggiungerebbe, ad avviso della ricorrente, che la documentazione suddetta sarebbe stata confermata dall’interrogatorio formale reso dal legale rappresentante di S. e dalle prove testimoniali – in particolare dalla testimonianza di T.E. -: e anche di ciò il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto.

3.1.2 Quanto alla prima parte di questo motivo, non si può certo definire l’allegazione di documenti come un fatto decisivo ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Peraltro, i passi tratti da tali allegazioni rimangono su un piano di evidente genericità nell’asserire – senza neppure indicare data, luogo e forma dell’accordo – che vi sia stata una cessione di credito, apparendo piuttosto tali stralci mere argomentazioni difensive.

Ma soprattutto, non può certo affermarsi che la corte territoriale non abbia – in modo effettivo ed analitico, e quindi tutt’altro che apparente – esaminato il vero fatto decisivo, vale a dire l’esistenza o meno della cessione di credito (motivazione della sentenza, pagine lOss), onde questa prima parte del motivo risulta priva di reale consistenza.

3.1.3 Quanto alla seconda parte della censura, per quel che riguarda la decisività necessaria per ricondurre la doglianza all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come la ricorrente ha prospettato, ictu oculi la – sola – seconda parte del documento 11 prodotto dall’attuale ricorrente in primo grado (cioè la parte che la corte territoriale non avrebbe considerato) non è qualificabile come decisiva a inficiare di per sè la elaborata struttura di ricostruzione dei fatti che si rinviene nella motivazione dell’impugnata sentenza.

Per quel che riguarda poi le ulteriori prove documentali ed orali, si è dinanzi ad una inequivoca proposizione di valutazione alternativa del compendio probatorio, scendendo quindi sul piano direttamente fattuale e pertanto alla inammissibilità.

Anche questa seconda parte del motivo, in conclusione, si appalesa priva di consistenza.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme, e come la censura precedente si suddivide in due parti.

3.2.1 Il primo submotivo si riferisce agli artt. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c. e ss., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost.: tali norme sarebbero state violate dalla corte territoriale laddove questa avrebbe ignorato o ritenuto erroneamente inesistenti le argomentazioni dell’attuale ricorrente e le prove da quest’ultima fornite. Nella sentenza, a pagina 10, si afferma l’attendibilità della documentazione prodotta dall’attuale ricorrente, ma questa documentazione il giudice d’appello l’avrebbe poi ignorata, e senza motivare; nè sarebbero stati indicati elementi contrari alla ricostruzione della vicenda negoziale offerta da Lidl Italia.

La doglianza non trova riscontro nell’effettivo contenuto della sentenza laddove adduce che il giudice d’appello avrebbe ritenuto attendibile la documentazione suddetta: l’attendibilità cui si riferisce la corte territoriale a pagina 10 della motivazione della sua sentenza riguarda – invece e soltanto – la conformità delle copie all’originale, controbattendo la relativa contestazione che l’attuale controricorrente aveva versato in un motivo puramente di rito, ovvero il terzo motivo d’appello.

Per il resto, questo submotivo argomenta su un piano direttamente fattuale o, tutt’al più, riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo previgente.

Tutto il secondo submotivo, pertanto, non merita accoglimento.

3.2.2 Il secondo submotivo prospetta la violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c.: il giudice d’appello avrebbe violato le norme relative alla cessione di credito mediante l'”apodittica valutazione” della fattispecie come pagamento di terzo senza surrogazione. Si rileva altresì che per il contratto di cessione non occorre nè il consenso del debitore nè una specifica forma.

Si tratta qui, in effetti, non di una reale denuncia di violazione di legge, bensì di una alternativa qualificazione fattuale degli accordi avvenuti, per inficiare tramite una censura di merito quanto ricostruito dalla corte territoriale, specialmente a pagina 11 della motivazione.

Anche il secondo motivo pertanto deve essere disatteso.

3.3 Il terzo motivo lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento, nonchè omessa motivazione in riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Sussisterebbe omessa motivazione in ordine alla qualificazione del rapporto come pagamento del terzo senza surrogazione, in quanto, come esposto nel primo motivo, il giudice d’appello non avrebbe indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui avrebbe fondato tale decisione; pertanto avrebbe fornito una motivazione carente o apparente.

Tentando di riproporre argomentazioni che lo stesso motivo ammette essere già state presentate, questa censura aggiunge l’asserto della motivazione omessa, carente o apparente: asserto che è affetto da una manifesta infondatezza, visto quanto già rilevato sulla specifica illustrazione, da parte della corte territoriale, nelle pagine 10 ss. della motivazione, di come ha ricostruito la vicenda e conseguentemente accertato la volontà negoziale delle parti.

3.4.1 n quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo della controversia, cioè dei pagamenti della ricorrente alla S..

La corte territoriale non avrebbe tenuto in conto che, “come pacificamente acclarato in causa”, le somme opposte in compensazione sarebbero ammontate a Euro 454.944, mentre per le ulteriori somme richieste da S. l’attuale ricorrente avrebbe pagato il 28 luglio 2006 Euro 17.094,04 e l’8 settembre 2006 Euro 47.542,66 a totale saldo, come risulterebbe dal documento n. 9 del fascicolo di primo grado di Lidl Italia, non contestato da controparte e ritenuto attendibile dal giudice d’appello.

3.4.2 Che l’attuale controricorrente non abbia contestato è, di per sè, un’affermazione generica e priva di congrua autosufficienza. Peraltro il documento invocato non è certo un documento decisivo, bensì una mera fotocopia, non sottoscritta da alcuno, su un foglio intestato Unicredit. Non emerge pertanto decisività, a parte ogni altra considerazione, in ordine alla sua attinenza al debito di cui si tratta.

Quanto poi alla pretesa valutazione di attendibilità della corte territoriale, come già più sopra osservato a proposito di altri documenti invocati, l’attendibilità riconosciuta dalla corte riguarda soltanto la conformità delle copie all’originale (motivazione, pagine 6 e 10).

Il motivo quindi è manifestamente infondato.

3.5 Il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1.

Ai sensi dell’art. 167 c.p.c. il convenuto deve prendere posizione in ordine ai fatti che l’attore ha posto a fondamento della sua domanda; e ciò è stato confermato dal novellato art. 115 c.p.c., comma 1. Il giudice d’appello avrebbe disatteso questo principio in relazione sempre al documento 9 invocato nel precedente motivo.

Va dato atto, anzitutto, che nella presente causa, avviata prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, non è applicabile ratione temporis l’art. 115 c.p.c., comma 1, come novellato dalla suddetta legge.

Quanto poi alla reale sostanza del motivo, non può non rilevarsi che la società S. in primo grado non rivestiva il ruolo di convenuta, bensì di opposta, vale a dire era in realtà l’attrice. E comunque il documento invocato non può definirsi un fatto posto a fondamento di una pretesa, bensì una prova documentale; che, per di più, come si è appena visto, non è affatto qualificabile come decisiva.

Anche questo motivo, pertanto, deve essere respinto.

In conclusione, tutto il ricorso deve essere rigettato.

4. Deve a questo punto essere vagliato il ricorso incidentale proposto dalla controricorrente.

4.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 1993, art. 1 art. 2729 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo.

Fin dalla comparsa di risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l’attuale ricorrente incidentale avrebbe disconosciuto la conformità all’originale della copia dell’atto di citazione, onde controparte avrebbe dovuto produrne l’originale. Questa eccezione veniva rigettata dal giudice di prime cure, e l’attuale ricorrente incidentale ne faceva il primo motivo d’appello (si vedano le pagine 50-60 del controricorso con ricorso incidentale). E, come il primo giudice, la corte territoriale ha disatteso questa doglianza.

La corte territoriale avrebbe errato confondendo l’esistenza di una valida procura all’avvocato Trevisani, che avrebbe ricevuto per posta elettronica a Ferrara l’atto da Milano, con la conformità all’originale dell’atto di citazione notificato all’attuale ricorrente incidentale. Pertanto, ai sensi dell’art. 2719 c.p.c., controparte avrebbe dovuto produrre l’originale. Il giudice di legittimità dovrebbe trarre da ciò le conseguenze che non hanno tratto i giudici di merito: l’atto di citazione dovrebbe essere dichiarato inesistente/inutilizzabile, per cui il decreto ingiuntivo dovrebbe ritenersi non essere stato opposto.

4.1.2 Il motivo è inconsistente: essendo stato l’atto di citazione sottoscritto dall’avvocato Trevisani, cui era stata conferita procura arrecante potere anche disgiunto – procura non contestata – la sua firma è sufficiente a rendere l’atto di citazione un atto valido e originale, come già era stato correttamente rilevato dal giudice di prime cure tramite rilievi – cui si rimanda, non avendo questa censura addotto alcunchè di nuovo – giustamente condivisi dalla corte territoriale laddove ha adeguatamente confutato il primo motivo d’appello.

4.2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, artt. 164 e 38 c.p.c.: l’atto di citazione di primo grado non avrebbe fornito l’avviso relativo alle decadenza ex art. 38 c.p.c. Tale eccezione, sollevata dall’attuale ricorrente incidentale, era stata disattesa dai giudici di merito.

Anche qui si riporta il secondo motivo d’appello (pagine 66-68 del controricorso con ricorso incidentale) sostenendo che il giudice d’appello avrebbe errato in quanto la costituzione del convenuto sana i vizi dell’atto di citazione, ma non salva “l’attore che ha errato dalle decadenze” in cui sarebbe già in corso; e il decreto ingiuntivo, notificato il 9 settembre 2009, fu opposto con atto portato alla notifica in data 23 ottobre 2009, ovvero il 380 giorno del termine di legge; l’attuale ricorrente incidentale si sarebbe costituita il 15 gennaio 2010 e quindi ben oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c., onde la costituzione della convenuta non avrebbe comportato la revoca della già raggiunta definitività del decreto ingiuntivo.

4.2.2 Come nel precedente motivo, anche in questo la ricorrente principale si sforza, senza peraltro – rinvenire argomenti consistenti, a far dichiarare consolidato il decreto ingiuntivo.

Anzitutto non si può non rilevare che l’attuale ricorrente incidentale, quanto alla domanda da essa stessa proposta per via monitoria, è stata l’effettiva attrice, per cui è stata proprio essa a scegliere il foro di competenza territoriale. Meramente ad abundantiam quindi si condivide quanto rilevato dalla corte territoriale a proposito del secondo motivo d’appello, ovvero l’applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 2, che sprigiona effetti ex tunc (motivazione della sentenza impugnata, pagine 5s.).

Il motivo è quindi manifestamente infondato.

4.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, art. 2.

Il giudice d’appello, liquidando le spese dei gradi, non avrebbe tenuto in conto le spese del secondo grado, statuendo soltanto sui compensi. Il motivo riproduce la relativa parte di una nota spese, relativa a un importo di Euro 2250,53 che dovrebbe riconoscere quindi il giudice di legittimità.

L’inserimento nell’illustrazione della censura di una parte di una nota spese ictu oculi è insufficiente a dimostrare che la parte tali spese abbia effettivamente sostenuto. Per di più, non viene indicato neppure in quale fascicolo e sotto quale numero d’elencazione si potrebbe rinvenire tale nota (la ricorrente allega soltanto “fascicoli di parte”).

Il motivo è quindi del tutto inconsistente.

4.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.e D.M. n. 55 del 2014, art. 2.

Con questa censura si lamenta che il giudice d’appello avrebbe omesso di riconoscere le spese forfettarie del 15% dei compensi stabilite dal D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 1. Si ammette che sussiste giurisprudenza che considera tale riconoscimento implicitamente compreso, ma richiede al giudice di legittimità che siano invece espressamente riconosciute sia per i compensi di primo grado che per quelli di secondo grado.

Anche questo motivo è privo di pregio, in quanto la giurisprudenza – come esso stesso ammette – di questa Suprema Corte insegna che in tal caso si tratta di liquidazione compresa implicitamente, non occorrendone menzione espressa (Cass. sez. 2, 14 novembre 2011 n. 8512; Cass. sez. 3, 30 ottobre 2009 n. 230533, Cass. sez. 1, 2 luglio 2003 n. 10416); e per di più nella sentenza impugnata la corte territoriale ha effettuato un espresso riferimento agli “accessori di legge”.

4.5 Il quinto motivo è condizionato all’accoglimento di uno dei motivi del ricorso principale, e denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2951 c.c., affermando che in caso di tale accoglimento vi sarebbe interesse di far valere nel giudizio di legittimità o nel giudizio di rinvio la questione, altrimenti assorbita come ritenuto dal giudice d’appello, della prescrizione del credito di cui si tratta.

Non essendo stato accolto il ricorso principale, questo motivo non deve essere esaminato. Anche il ricorso incidentale, pertanto, va rigettato.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione vista la reciproca soccombenza – delle spese processuali.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art.

PQM

Rigetta entrambi i ricorsi compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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