Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22267 del 05/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25603-2017 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIRRENO,
144, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO BOSCAINO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 3072/2016 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO
MARIA GIOVANNA C..
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il GdP di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da C.M. avverso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, adottato in suo danno il 7.1.2016. Per la cassazione ricorre lo straniero con due motivi. La Prefettura non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità e col quale si deduce la violazione la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, per essere il provvedimento espulsivo stato emesso in pendenza della decisione del Giudice sul ricorso da lui proposto avverso il rigetto, ad opera della Commissione territoriale della domanda di protezione internazionale, è fondato.
2. Il GdP ha disatteso il motivo, affermando che lo straniero non aveva dimostrato l’esito della decisione. Ma, così opinando, il decreto non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6071 del 2019) secondo cui quando, come nella specie, sia stata presentata domanda di protezione internazionale in data antecedente al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, e sia stato rigettato, con provvedimento non ancora definitivo, il ricorso avverso tale decisione, non si determina – in virtù della disposizione transitoria di cui al D.L. cit., art. 21 – la caducazione istantanea della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal D.L. citato, ma è applicabile, ratione temporis, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c), che, non prevedendo un limite alla durata dell’effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato determinatosi ex lege in virtù della mera proposizione del ricorso, deve ritenersi esteso a tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato. Ne consegue che, in tale caso, dovendosi considerare nullo il provvedimento di espulsione impugnato, il rigetto dell’opposizione da parte del giudice di pace deve ritenersi illegittimo.
3. Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, con l’annullamento del decreto di espulsione. Le spese del giudizio di legittimità e quelle del grado di merito seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso in data il 7.1.2016 dal Prefetto di Roma. Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.150,00 (di cui Euro 100 per esborsi) per il giudizio di legittimità e in Euro 1.200,00 (di cui Euro 100 per esborsi) per il giudizio di merito, oltre accessori di legge. Dispone la distrazione dei suddetti importi in favore dell’Avv. Amedeo Boscaino.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019